Riforme istituzionali:
Iniziative contro la violazione della legge elettorale
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Violazione della legge elettorale
sull’uso dei contrassegni
da parte dei candidati uninominali
collegati ad una sola lista
tra quelle presenti nella
quota proporzionale
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Seguito di
precedente corrispondenza Vs. RIF: 20685/02 – RAGUSA c. Italia
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
presso il CONSIGLIO d'EUROPA
STRASBURGO-Cedex
67075 – FRANCIA
Requête
Application
Ricorso
presentato in applicazione dell’art. 34 della Convenzione Europea
dei Diritti dell’Uomo
e degli articoli 45 e 47 del Regolamento della Corte
I. LE PARTI
IL/LA RICORRENTE
1. Cognome:
Ragusa 2. Nome: Franco
Sesso: maschile
3. Nazionalità:
italiana 4. Professione: Tecnico cinematografico
5. Data e luogo
di nascita: 20/05/1961 Roma
6. Domicilio:
................
7. Tel:
..............
B. L’ALTA
PARTE CONTRAENTE
II. ESPOSIZIONE DEI FATTI
14.
In occasione delle elezioni politiche del 13 maggio 2001, alcuni elettori,
tra cui anche il sottoscritto, sono stati costretti al rifiuto della scheda
per l’elezione della “Camera dei Deputati - quota maggioritaria”
in quanto non conforme alle norme a tutela del corretto esercizio del diritto
di voto da parte degli elettori.
Il
Ricorrente contesta la violazione della legge elettorale italiana vigente
(elezione Camera dei Deputati quota maggioritaria) da parte della quasi
totalità dei candidati presentatisi alle elezioni del 13 maggio
2001 contraddistinti con i simboli delle maggiori coalizioni (CdL, Ulivo)
e l’impossibilità di ottenere l’annullamento dei risultati elettorali
illegittimamente conseguiti.
In
palese violazione del T. U. delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo
1957, n 361 e successive modifiche, i candidati uninominali collegati
ad una sola lista proporzionale hanno indebitamente utilizzato un
diverso contrassegno elettorale per presentarsi nella quota maggioritaria,
avvantaggiando così le proprie reali liste di appartenenza politica
e sottraendo agli elettori importanti elementi di valutazione.
Al
fine di aggirare il meccanismo dello scorporo, infatti, le liste presenti
nel proporzionale appartenenti alle due coalizioni maggiori hanno organizzato,
nella quota proporzionale, la presenza di liste elettorali sconosciute
agli elettori (liste civetta alle quali far collegare i propri candidati
presenti nel maggioritario) sulle quali far ricadere, appunto, gli effetti
dello scorporo.
Il
ricorrente intende però precisare che oggetto del ricorso non è
tanto il deprecabile aggiramento dei meccanismi della legge elettorale,
bensì il tentativo, ad oggi riuscito, di utilizzare contrassegni
elettorali diversi da quelli che la legge richiede a tutela dei diritti
degli elettori.
In allegato
la disamina della legge.
III.
ESPOSIZIONE DELLA O DELLE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE LAMENTATE DAL/DALLA
RICORRENTE NONCHÉ DELLE RELATIVE ARGOMENTAZIONI
15.
Le norme della Convenzione che vengono in rilievo ai fini del presente
ricorso sono:
-
art. 3 protocollo addizionale N° 1 alla Convenzione - Diritto a libere
elezioni
“Le
Alte Parti Contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli,
libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la
libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo.”
La
violazione della legge elettorale vigente dal ricorrente denunziata, è
tale da configurare la lesione del Diritto a libere elezioni.
La
violazione denunziata ha determinato condizioni di vantaggio esclusivo
per alcune forze politiche a danno delle altre che hanno correttamente
ottemperato agli obblighi di legge.
La
libera espressione del popolo è stata di fatto alterata dalla mancata
indicazione, sulla scheda elettorale, d’importanti informazioni per gli
elettori al fine di una consapevole espressione del voto. Al riguardo,
è d’obbligo sottolineare come il fenomeno delle “liste civetta”
risulti ancora oggi sconosciuto alla quasi totalità degli elettori.
Una
scheda elettorale ai sensi dell’art. 4, T. U. delle Leggi Elettorali D.P.R.
30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche, avrebbe certamente messo in
moto meccanismi di responsabilità politica (elettorale) e d’informazione
tali da garantire la libera e consapevole espressione dell’opinione del
corpo elettorale.
-
articolo 11 - Libertà di riunione e di associazione.
“1.
Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla
libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla
costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri
interessi.
2.
L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni
diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure
necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale,
per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e la prevenzione dei
reati, per la protezione della salute o della morale e per la protezione
dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vieta
che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di questi diritti
da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione
dello Stato.”
Il
concetto di partecipazione ad organizzazioni o associazioni, attraverso
le quali tutelare i propri interessi, deve chiaramente essere esteso anche
al momento della scelta elettorale.
Il
voto ad un partito, ad una coalizione, sempre più costituiscono
gli unici momenti attraverso i quali ai singoli è dato modo di unire
le proprie forze ad altri per tutelare determinati interessi.
Vanificare
o ridurre la portata dell’esercizio del diritto di voto, attraverso stratagemmi
e palesi violazione della legge elettorale, costituisce un’evidente limitazione
al libero esercizio del diritto di associazione.
IV.
ESPOSIZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 35 § 1 DELLA CONVENZIONE
16. Decisione interna definitiva
(data e natura della decisione, organo – giudiziario o altro – che l’ha
pronunciata)
Archiviazione dell’esposto da parte
della Giunta delle Elezioni della Camera dei Deputati in data 27/02/2002.
L’archiviazione,
da parte della Giunta delle Elezioni, costituisce, ai sensi dell’art. 66
Costituzionale (Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei
suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di
incompatibilità.), giudizio inappellabile.
17.
Altre decisioni (vanno elencate in ordine cronologico, indicando per
ciascuna, data, natura e organo – giudiziario o altro – che l’ha pronunciata)
Maggio 2001 – segnalazione del problema al Ministero dell'Interno: nessuna
risposta
13 maggio 2001 – verbalizzazione delle contestazioni e rifiuto della scheda
maggioritaria presso il seggio elettorale: nessuna risposta
8 aprile 2002 – dichiarazione d’incompetenza da parte degli Uffici della
Presidenza della Repubblica ai sensi dell’art. 66 Cost.
18.
Il/la ricorrente dispone/disponeva di un ricorso che non è stato
esperito? Quale? Per quale motivo non è stato esperito?
Dopo
la proclamazione dei risultati l’unica possibilità di ricorso è
presso la Camera dei Deputati
V. ESPOSIZIONE RELATIVA
ALL’OGGETTO DEL RICORSO E DOMANDE PROVVISORIE PER UN’EQUA SODDISFAZIONE
19. Rispetto degli obblighi assunti
in sede internazionale con la ratifica della Convenzione europea dei Diritti
dell’Uomo e successivi protocolli da parte dello Stato italiano, senza
ulteriori ritardi, annullando l’elezione dei Deputati coinvolti nei fatti
denunziati.
Richiamo all’Italia affinché adegui
le proprie norme al fine di evitare che a giudicare del proprio comportamento
siano i parlamentari stessi che potrebbero, in ipotesi, aver goduto di
benefici elettorali frutto di violazioni di legge (pur mantenendo salva
l’indipendenza del Parlamento).
Risarcimento delle spese eventualmente sostenute.
VI.
ALTRE ISTANZE INVESTITE DALLA CAUSA
20.
Il ricorrente ha sottoposto ad un’altra istanza internazionale di inchiesta
o di regolamento, le doglianze di cui al presente ricorso? Se sì,
fornire dettagliate indicazioni di merito.
NO
VII.
DOCUMENTI ALLEGATI
21.
a) Camera dei Deputati, 28/02/2002 Prot. 2002/0005839/GEN/PI
b) Presidenza della Repubblica, 4/04/2002 Prot.
UG9245
c) Esame della legge elettorale
d) materiale informativo, estratto da alcuni siti internet d’informazione,
sulla questione delle “liste civetta”
e) Vostra corrispondenza (Corte Europea) 14/06/2002
f) Il presente ricorso in formato dattiloscritto
VIII.
DICHIARAZIONE E FIRMA
Dichiaro,
in coscienza e in fede, che le informazioni riportate nel presente formulario
sono esatte.
Roma,
3 luglio 2002
Franco Ragusa
ALLEGATO c
Violazione
della legge elettorale (T. U. delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo
1957, n 361 e successive modifiche) sull’uso dei contrassegni da parte
dei candidati uninominali collegati ad una sola lista tra quelle presenti
nella quota proporzionale.
***
Al
fine di facilitare la comprensione del tipo di violazione compiuta dalla
quasi totalità dei candidati uninominali contraddistinti con i simboli
delle maggiori coalizioni (CdL, Ulivo) alle elezioni del 13 maggio 2001,
è bene ricordare che il meccanismo elettorale italiano per l’elezione
della Camera dei Deputati prevede due distinte schede: una per la quota
maggioritaria (collegi uninominali); una per la quota proporzionale (voto
di lista).
La
forte quota maggioritaria introdotta nel 1993 (il 75%), indusse l’allora
legislatore (vuoi anche per adeguare la legge elettorale della Camera dei
Deputati a quella per l’elezione del Senato, così come risultò
a seguito del risultato referendario del 1993) ad intervenire con un meccanismo
di compensazione per l’assegnazione dei seggi attraverso il voto di lista
(quota proporzionale).
Diversamente
dal Senato, si decise di aggiudicare la restante quota del 25% proporzionale
tenendo conto di un meccanismo di scorporo dei voti di “tipo parziale”
e non totale: ad ogni lista presente nella quota proporzionale vengono
sottratti i soli voti risultati necessari per vincere nei singoli collegio
uninominale dai candidati alla medesima lista collegati.
Altresì,
è bene sottolineare come il collegamento ad una o più liste
presenti nel proporzionale sia obbligatorio per tutti i candidati che concorrono
nei collegi uninominali.
***
Secondo
quello che è, purtroppo, un consolidato malcostume della classe
politica italiana: fatta la legge, trovato l’inganno.
Al
fine di aggirare il meccanismo dello scorporo, le liste presenti nel proporzionale
appartenenti alle coalizioni maggiori hanno pensato bene di organizzare
la presenza di liste elettorali sconosciute agli elettori (liste civetta
alle quali far collegare i propri candidati presenti nel maggioritario)
sulle quali far ricadere, appunto, gli effetti dello scorporo.
***
Il
ricorrente intende però precisare da subito che la violazione in
rilievo non è tanto l’aggiramento del meccanismo dello scorporo,
quanto i modi attraverso i quali tale aggiramento è stato realizzato,
utilizzando, per la presentazione delle candidature uninominali, contrassegni
elettorali diversi da quelli che la legge prevede a tutela dei diritti
degli elettori.
Al
fine di garantire la libera e consapevole espressione di voto da
parte degli elettori, l'art. 4 comma 2 (T. U. delle Leggi Elettorali D.P.R.
30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche) specificatamente prevede:
"Ogni
elettore dispone di:
a) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere
su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati
da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1.
I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori
a cinque. ..."
Per
l'individuazione dei contrassegni che l'elettore troverà sulla scheda
deve quindi farsi esplicito riferimento all’art. 18 comma 1 richiamato.
Art.
18
1.
La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta
per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'articolo
1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura.
La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dalla accettazione
scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare
il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si
collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre
liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere
i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la
circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il
candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno
o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda
elettorale. Nessun candidato può accettare la candidatura in
più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura
della stessa persona in più di un collegio è nulla.
Le
liste a cui si fa riferimento, attraverso il richiamo all’art. 1 comma
4, sono le liste presenti nella quota proporzionale a cui i candidati sono
pertanto costretti a collegarsi.
Appare
quindi sin troppo evidente che, come criterio d’identificazione dei contrassegni
che l’elettore troverà sulla scheda, a fianco dei candidati uninominali,
si debba far riferimento alla/e lista/e collegata/e presente/i nella quota
proporzionale.
E
a confermare questa chiave interpretativa (sempre ammesso che possano esservene
altre), giunge quanto mai a proposito la specifica previsione per i soli
candidati collegati a più liste. E’ soltanto per questi che il comma
1 art. 18 prevede la possibilità d’indicare il contrassegno o i
contrassegni che affiancheranno il proprio nome.
Per
gli altri nulla si dice in quanto nulla c’è da aggiungere oltre
all’ovvio criterio d’identificazione dato dal collegamento all’unica lista:
come e perché, infatti, un candidato dovrebbe presentarsi con un
simbolo diverso da quello dell'unica lista collegata?
Per
nascondere qualcosa agli elettori? Per facilitare l’aggiramento delle norme
sullo scorporo?
Ma
gli elettori non hanno forse il diritto a non essere aggirati (il diverso
contrassegno presente sulla scheda costituisce un’importante sottrazione
di elementi di conoscenza: nel caso specifico il malcostume del ricorso
alle liste civetta) e ad una scheda che faccia riferimento ai collegamenti
indicati dall’art. 18 comma 1, come espressamente richiamato dall’art.
4 comma 2?
Per
concludere, dal combinato disposto degli art. 4, art. 1 e art. 18 comma
1, ai soli candidati collegati con più liste proporzionali, collegati
cioè ad una coalizione di diverse liste, è data la possibilità
d’indicare il contrassegno o i contrassegni.
Per
gli altri nulla si dice, ma proprio per questo non possono esservi dubbi
riguardo ai criteri d’identificazione del contrassegno al quale il candidato
collegato ad un’unica lista dovrà fare CORRETTAMENTE riferimento
nell’atto materiale di presentazione della candidatura secondo quanto elencato
dall’art. 18 comma 2, T. U. delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957,
n 361 e successive modifiche.
***
La
Giunta delle elezioni della Camera dei Deputati, a seguito di esposto del
ricorrente, ai sensi dell’art. 87, comma 1, Testo Unico delle Leggi Elettorali
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e successive modifiche (“Alla Camera dei
deputati è riservata la convalida della elezione dei propri componenti.
Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e,
in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni
elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.”),
ha liquidato tutta la questione dando un’interpretazione della legge a
dir poco bizzarra: evitando accuratamente di entrare nel merito delle questioni
sollevate dagli articoli su citati, la Giunta ha limitato il suo esame
al solo comma 2 dell'art. 18 riguardante le questioni procedurali.
Giunta
delle elezioni - seduta del 27 febbraio 2002 (testo completo della
seduta nell’allegato a):
"rilevato
poi che l'articolo 18, comma 2, del testo unico n. 361 del 1957 stabilisce
che in sede di presentazione delle candidature per ogni candidato nei collegi
uninominali devono essere indicati, oltre ai dati anagrafici e al collegio
uninominale per il quale viene presentato, il contrassegno o i contrassegni
tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende
contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste alle quali il candidato
si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, n. 2, del medesimo
testo unico; pertanto, la legge espressamente prevede la distinzione
tra contrassegno e lista collegata, il che non configura un obbligo
- pur senza escluderlo - di identità del contrassegno
indicato sulla scheda con il contrassegno della lista collegata; del
resto, la natura stessa del sistema elettorale per la Camera dei deputati,
prevedendo due schede di voto, una per la parte uninominale, una per la
parte proporzionale, già di per sé implica la disgiunzione
dei contrassegni; ..."
In
altre parole, per la Giunta delle elezioni è sufficiente far riferimento
alla sola parte relativa agli obblighi formali per risalire al dettato
sostanziale della legge.
E
l'art. 4 comma 2, che tratta del diritto degli elettori? E l'art. 18 comma
1, espressamente richiamato?
Per
la Giunta sembrano non esistere.
La
Giunta delle elezioni dà un'interpretazione per la quale l'art.
18 comma 2 non è da considerare una parte della legge che interagisce
con tutto il resto, bensì la legge stessa: tutto ciò che
l'art. 18 comma 2 non approfondisce, perché già dettagliatamente
definito in altri articoli, non esiste e basta.
Se
nel definire ciò che i candidati debbono indicare all'atto della
presentazione della domanda (nome, cognome, ecc…. e guai a dichiarare il
falso, anche se l’art. in questione non prevede specifiche sanzioni) non
c'è un chiaro riferimento all'impossibilità, per gli stessi,
di utilizzare il contrassegno che vogliono, ciò altro non può
significare, nonostante quanto scritto in altre parti della legge, che
i candidati sono liberi di scegliere il contrassegno che vogliono.
In
riferimento alla scarsa attenzione che la Giunta delle elezioni della Camera
dei Deputati ha prestato all’intera questione, è in questa circostanza
d’obbligo ricordare come questa sia per la gran parte composta da esponenti
politici appartenenti alle liste maggiormente coinvolte dal malcostume
delle liste civetta e dalla violazione elettorale denunziata.
Roma
3 luglio 2002
Franco
Ragusa