Riforme istituzionali: 
     Iniziative contro la violazione della legge elettorale
Violazione della legge elettorale
sull’uso dei contrassegni
da parte dei candidati uninominali
collegati ad una sola lista
tra quelle presenti nella quota proporzionale
 
    Estratto dal sito della Camera dei deputati
 
In grassetto-sottolineato le parti riguardanti, direttamente o indirettamente, l'iniziativa promossa dal sito Riforme Istituzionali


 
Giunta delle elezioni - Resoconto di mercoledì 27 febbraio 2002

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COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Mercoledì 27 febbraio 2002.

La seduta comincia alle 14.10.

Il Comitato ha proseguito l'istruttoria ai fini del giudizio sulle ineleggibilità nelle Circoscrizioni.

La seduta termina alle 14.15.

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 27 febbraio 2002. - Presidenza del Presidente Antonello SORO.

La seduta comincia alle 14.15.

Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di deputati.

...

Seguito dell'esame dei ricorsi relativi all'applicazione dell'articolo 19 del testo unico n. 361 del 1957 delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati in materia di contrassegni dei candidati nei collegi uninominali e di contrassegni delle liste.

Antonello SORO, presidente, avverte di aver predisposto, sulla base del dibattito svolto nelle precedenti sedute, il seguente schema ai fini della deliberazione sui ricorsi ed esposti presentati in materia di contrassegni dei candidati nei collegi uninominali e di contrassegni delle liste:

La Giunta delle elezioni,
esaminati i ricorsi e gli esposti che, con riferimento all'articolo 19 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, sollevano il problema della legittimità della presentazione di candidature in sede uninominale e del contemporaneo inserimento degli stessi candidati in liste proporzionali diverse rispetto a quelle cui gli stessi candidati si sono collegati nel collegio uninominale. In particolare:
otto di tali atti, pur riferendosi principalmente alla questione dei seggi non attribuiti, affrontata dalla Giunta in altra sede, pongono tuttavia, in termini generali, la questione dell'asserita violazione dell'articolo 19, chiedendo l'annullamento dell'elezione dei deputati che risultino versare in tale situazione;
tre ricorsi sono specificamente ed esclusivamente rivolti contro la proclamazione di deputati (Galati e Tassone, proclamati nella XXIII Circoscrizione Calabria; Bono, proclamato nella XXV Circoscrizione Sicilia 2);
allegati ai verbali degli uffici centrali circoscrizionali sono pervenuti altri tre esposti contro l'elezione di deputati (Rotondi, proclamato nella III Circoscrizione Lombardia 1; Mazzoni, proclamata nella XX Circoscrizione Campania 2; nonché Galati e Tassone, proclamati nella XXIII Circoscrizione Calabria);


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altri due esposti pongono diverse questioni, tra cui anche quella dell'asserita violazione dell'articolo 19 del testo unico;
esaminato altresì, nell'ambito della problematica dei contrassegni, un esposto che asserisce la violazione della legge elettorale sull'uso dei contrassegni da parte dei candidati nei collegi uninominali collegati ad una sola lista tra quelle presenti nella quota proporzionale; l'esposto sostiene che il candidato in un collegio uninominale che si collega ad una sola lista presente anche nella quota proporzionale dovrebbe essere contraddistinto sulla scheda elettorale dal contrassegno di quella lista e non da altro contrassegno;
rilevata la necessità di esaminare unitariamente le questioni sollevate dai predetti ricorsi ed esposti, che attengono all'interpretazione della legge, in modo da pervenire ad una decisione uniforme su tutti i casi segnalati;
rilevato altresì che la questione relativa all'asserita violazione dell'articolo 19 del testo unico riguarda 19 candidati i quali, presentatisi in un collegio uninominale collegandosi alla lista «Per l'abolizione dello scorporo e contro i ribaltoni», sono stati inclusi in liste proporzionali con diverso contrassegno in altra circoscrizione (più precisamente, 10 si sono presentati nella lista CCD-CDU, 4 nella lista Alleanza Nazionale, 4 nella lista Forza Italia, 1 nella lista Lega Nord); dei predetti candidati, 15 sono stati eletti nel collegio uninominale, 3 nella lista proporzionale e 1 non è risultato eletto;
considerato che le argomentazioni dei presentatori dei ricorsi e degli esposti sono del seguente tenore:
la presentazione delle candidature nei collegi uninominali della Camera è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste del proporzionale, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura (articolo 18 del testo unico n. 361 del 1957);
i candidati nei collegi uninominali concorrono anche all'elezione nella lista proporzionale alla quale sono collegati, qualora alla lista stessa spettino più posti di quanti sono i suoi candidati (articolo 84 del testo unico);
l'articolo 19 del testo unico n. 361 del 1957 dispone che «nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione»;
si sarebbero effettuati quindi dei collegamenti impropri, allo scopo di scorporare meno voti nella quota proporzionale, creando i presupposti per dichiarare nulla l'elezione dei candidati proclamati eletti in violazione dell'articolo 19 del testo unico;
rilevato al riguardo che:
l'articolo 18, comma 2, del testo unico n. 361 del 1957 prevede che qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una o più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento del candidato alla lista proporzionale è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza tener conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi;
l'obbligo di identità tra il contrassegno per l'uninominale e la lista del proporzionale è espressamente previsto per la singola circoscrizione, mentre il divieto posto dall'articolo 19 del testo unico riguarda le sole candidature nelle liste proporzionali e non anche i collegamenti con le liste proporzionali dei candidati nei collegi uninominali;
in effetti, la legge elettorale distingue nettamente dal punto di vista terminologico tra candidature nei collegi uninominali (articolo 18) e liste di candidati per il proporzionale (articolo 18-bis), per cui l'espressione «liste con diversi contrassegni»
contenuta nell'articolo 19 del testo unico si riferisce solo alle liste dei candidati per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, con la conseguenza che il


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divieto non può intendersi riferito ai contrassegni dei collegi uninominali; inoltre, l'espressione «candidato... incluso in liste con diversi contrassegni» non può intendersi riferita anche al candidato collegato con liste proporzionali (di diverse circoscrizioni) aventi diverso contrassegno, essendo chiara la distinzione tra inclusione di un candidato nella lista proporzionale e collegamento di un candidato nel collegio uninominale con la lista per la quota proporzionale;
le disposizioni del testo unico sono quindi volte ad assicurare che un candidato non possa presentarsi nella medesima circoscrizione sotto due diversi contrassegni quando sia anche candidato in un collegio uninominale, mentre non vi è una disposizione specifica che vieti di presentarsi in una determinata lista proporzionale in una o più circoscrizioni e di candidarsi in un collegio uninominale in altra circoscrizione con il collegamento ad una lista proporzionale diversa;
d'altra parte, il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera, non prevedendo specificamente una simile fattispecie, non la annovera tra le cause di cancellazione e ricusazione delle candidature ad opera dell'Ufficio centrale circoscrizionale; pertanto, la sanzione della nullità dell'elezione non può essere comminata;
inoltre, nelle consultazioni elettorali del 1994 e del 1996 si sono registrati casi analoghi a quelli richiamati che non sono stati oggetto di contestazione;
rilevato poi che l'articolo 18, comma 2, del testo unico n. 361 del 1957 stabilisce che in sede di presentazione delle candidature per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati, oltre ai dati anagrafici e al collegio uninominale per il quale viene presentato, il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, n. 2, del medesimo testo unico; pertanto, la legge espressamente prevede la distinzione tra contrassegno e lista collegata, il che non configura un obbligo - pur senza escluderlo - di identità del contrassegno indicato sulla scheda con il contrassegno della lista collegata; del resto, la natura stessa del sistema elettorale per la Camera dei deputati, prevedendo due schede di voto, una per la parte uninominale, una per la parte proporzionale, già di per sé implica la disgiunzione dei contrassegni;
per queste motivazioni, i predetti ricorsi ed esposti potrebbero essere archiviati, non ravvisandosi in essi le previste ragioni di fondatezza.

Gregorio FONTANA (FI) dichiara di concordare sullo schema predisposto dal presidente. Osserva che i ricorsi e gli esposti in esame, facendo riferimento all'applicazione dell'articolo 19 del testo unico n. 361 del 1957, sollevano il problema della presunta illegittimità riferita alla presentazione di alcuni candidati nei collegi uninominali e del contemporaneo inserimento degli stessi in liste proporzionali diverse rispetto a quelle cui gli stessi candidati si sono collegati nell'uninominale. La questione sollevata riguarda 19 candidati i quali, presentatisi in un collegio uninominale collegandosi alla lista «Per l'abolizione dello scorporo e contro i ribaltoni», sono stati inclusi in liste proporzionali con diverso contrassegno in altra circoscrizione.
Al riguardo, sottolinea che l'obbligo di identità tra il contrassegno per l'uninominale e la lista del proporzionale è posto, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2, del citato testo unico, in caso di presentazione contestuale in un collegio uninominale ed in una lista proporzionale della medesima circoscrizione, mentre il divieto posto dall'articolo 19 è riferito unicamente alle candidature nelle liste proporzionali, vietando, a pena di nullità dell'elezione, che un candidato possa essere presente in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione.
Ricorda inoltre che sia nella XII che nella XIII legislatura la Giunta per sette


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volte ha convalidato l'elezione di altrettanti deputati che si trovavano in situazioni analoghe a quelle in esame. Da tutto ciò emerge chiaramente che vi sono norme certe che i 19 candidati cui i ricorrenti fanno riferimento non hanno in alcun modo disatteso. Ritiene quindi, in conclusione, che i ricorsi presentati risultino privi di fondamento e debbano essere per questo motivo rigettati, secondo quanto indicato dal presidente.

Antonio PEPE (AN) e Piergiorgio MARTINELLI (LNP) concordano.

La Giunta approva lo schema predisposto dal presidente, deliberando quindi di archiviare, per le motivazioni ivi indicate, i ricorsi e gli esposti relativi all'applicazione delle disposizioni del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, in materia di contrassegni dei candidati nei collegi uninominali e di contrassegni delle liste.

La seduta termina alle 14.45.

 

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Indice Iniziative