Riforme istituzionali:
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Mercoledì 27 febbraio 2002.
La seduta comincia alle 14.10.
Il Comitato ha proseguito l'istruttoria ai fini del giudizio sulle ineleggibilità nelle Circoscrizioni.
La seduta termina alle 14.15.
Mercoledì 27 febbraio 2002. - Presidenza del Presidente Antonello SORO.
La seduta comincia alle 14.15.
Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di deputati.
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Seguito dell'esame dei ricorsi relativi all'applicazione dell'articolo 19 del testo unico n. 361 del 1957 delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati in materia di contrassegni dei candidati nei collegi uninominali e di contrassegni delle liste.
Antonello SORO, presidente, avverte di aver predisposto, sulla base del dibattito svolto nelle precedenti sedute, il seguente schema ai fini della deliberazione sui ricorsi ed esposti presentati in materia di contrassegni dei candidati nei collegi uninominali e di contrassegni delle liste:
La Giunta delle elezioni,
esaminati i ricorsi e gli esposti che, con riferimento all'articolo
19 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della
Camera dei deputati, sollevano il problema della legittimità della
presentazione di candidature in sede uninominale e del contemporaneo inserimento
degli stessi candidati in liste proporzionali diverse rispetto a quelle
cui gli stessi candidati si sono collegati nel collegio uninominale. In
particolare:
otto di tali atti, pur riferendosi principalmente alla questione dei
seggi non attribuiti, affrontata dalla Giunta in altra sede, pongono tuttavia,
in termini generali, la questione dell'asserita violazione dell'articolo
19, chiedendo l'annullamento dell'elezione dei deputati che risultino versare
in tale situazione;
tre ricorsi sono specificamente ed esclusivamente rivolti contro la
proclamazione di deputati (Galati e Tassone, proclamati nella XXIII Circoscrizione
Calabria; Bono, proclamato nella XXV Circoscrizione Sicilia 2);
allegati ai verbali degli uffici centrali circoscrizionali sono pervenuti
altri tre esposti contro l'elezione di deputati (Rotondi, proclamato nella
III Circoscrizione Lombardia 1; Mazzoni, proclamata nella XX Circoscrizione
Campania 2; nonché Galati e Tassone, proclamati nella XXIII Circoscrizione
Calabria);
altri due esposti pongono diverse questioni, tra cui anche quella dell'asserita
violazione dell'articolo 19 del testo unico;
esaminato altresì, nell'ambito della problematica dei
contrassegni, un esposto che asserisce la violazione della legge elettorale
sull'uso dei contrassegni da parte dei candidati nei collegi uninominali
collegati ad una sola lista tra quelle presenti nella quota proporzionale;
l'esposto sostiene che il candidato in un collegio uninominale che si collega
ad una sola lista presente anche nella quota proporzionale dovrebbe essere
contraddistinto sulla scheda elettorale dal contrassegno di quella lista
e non da altro contrassegno;
rilevata la necessità di esaminare unitariamente le questioni
sollevate dai predetti ricorsi ed esposti, che attengono all'interpretazione
della legge, in modo da pervenire ad una decisione uniforme su tutti i
casi segnalati;
rilevato altresì che la questione relativa all'asserita violazione
dell'articolo 19 del testo unico riguarda 19 candidati i quali, presentatisi
in un collegio uninominale collegandosi alla lista «Per l'abolizione
dello scorporo e contro i ribaltoni», sono stati inclusi in liste
proporzionali con diverso contrassegno in altra circoscrizione (più
precisamente, 10 si sono presentati nella lista CCD-CDU, 4 nella lista
Alleanza Nazionale, 4 nella lista Forza Italia, 1 nella lista Lega Nord);
dei predetti candidati, 15 sono stati eletti nel collegio uninominale,
3 nella lista proporzionale e 1 non è risultato eletto;
considerato che le argomentazioni dei presentatori dei ricorsi e degli
esposti sono del seguente tenore:
la presentazione delle candidature nei collegi uninominali della
Camera è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste
del proporzionale, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura
(articolo 18 del testo unico n. 361 del 1957);
i candidati nei collegi uninominali concorrono anche all'elezione nella
lista proporzionale alla quale sono collegati, qualora alla lista stessa
spettino più posti di quanti sono i suoi candidati (articolo 84
del testo unico);
l'articolo 19 del testo unico n. 361 del 1957 dispone che «nessun
candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella
stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione»;
si sarebbero effettuati quindi dei collegamenti impropri, allo scopo
di scorporare meno voti nella quota proporzionale, creando i presupposti
per dichiarare nulla l'elezione dei candidati proclamati eletti in violazione
dell'articolo 19 del testo unico;
rilevato al riguardo che:
l'articolo 18, comma 2, del testo unico n. 361 del 1957 prevede che
qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale
siano gli stessi di una o più liste presentate per l'attribuzione
dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento del candidato alla
lista proporzionale è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio
centrale circoscrizionale, senza tener conto di dichiarazioni ed accettazioni
difformi;
l'obbligo di identità tra il contrassegno per l'uninominale
e la lista del proporzionale è espressamente previsto per la singola
circoscrizione, mentre il divieto posto dall'articolo 19 del testo unico
riguarda le sole candidature nelle liste proporzionali e non anche i collegamenti
con le liste proporzionali dei candidati nei collegi uninominali;
in effetti, la legge elettorale distingue nettamente dal punto di vista
terminologico tra candidature nei collegi uninominali (articolo 18) e liste
di candidati per il proporzionale (articolo 18-bis), per cui l'espressione
«liste con diversi contrassegni»
contenuta nell'articolo 19 del testo unico si riferisce solo alle liste
dei candidati per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, con
la conseguenza che il
divieto non può intendersi riferito ai contrassegni dei collegi
uninominali; inoltre, l'espressione «candidato... incluso in liste
con diversi contrassegni» non può intendersi riferita anche
al candidato collegato con liste proporzionali (di diverse circoscrizioni)
aventi diverso contrassegno, essendo chiara la distinzione tra inclusione
di un candidato nella lista proporzionale e collegamento di un candidato
nel collegio uninominale con la lista per la quota proporzionale;
le disposizioni del testo unico sono quindi volte ad assicurare che
un candidato non possa presentarsi nella medesima circoscrizione sotto
due diversi contrassegni quando sia anche candidato in un collegio uninominale,
mentre non vi è una disposizione specifica che vieti di presentarsi
in una determinata lista proporzionale in una o più circoscrizioni
e di candidarsi in un collegio uninominale in altra circoscrizione con
il collegamento ad una lista proporzionale diversa;
d'altra parte, il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera,
non prevedendo specificamente una simile fattispecie, non la annovera tra
le cause di cancellazione e ricusazione delle candidature ad opera dell'Ufficio
centrale circoscrizionale; pertanto, la sanzione della nullità dell'elezione
non può essere comminata;
inoltre, nelle consultazioni elettorali del 1994 e del 1996 si sono
registrati casi analoghi a quelli richiamati che non sono stati oggetto
di contestazione;
rilevato poi che l'articolo 18, comma 2, del testo unico n. 361
del 1957 stabilisce che in sede di presentazione delle candidature per
ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati, oltre ai
dati anagrafici e al collegio uninominale per il quale viene presentato,
il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero
dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista
o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo
77, comma 1, n. 2, del medesimo testo unico; pertanto, la legge espressamente
prevede la distinzione tra contrassegno e lista collegata, il che non configura
un obbligo - pur senza escluderlo - di identità del contrassegno
indicato sulla scheda con il contrassegno della lista collegata; del resto,
la natura stessa del sistema elettorale per la Camera dei deputati, prevedendo
due schede di voto, una per la parte uninominale, una per la parte proporzionale,
già di per sé implica la disgiunzione dei contrassegni;
per queste motivazioni, i predetti ricorsi ed esposti potrebbero essere
archiviati, non ravvisandosi in essi le previste ragioni di fondatezza.
Gregorio FONTANA (FI) dichiara di concordare sullo schema predisposto
dal presidente. Osserva che i ricorsi e gli esposti in esame, facendo riferimento
all'applicazione dell'articolo 19 del testo unico n. 361 del 1957, sollevano
il problema della presunta illegittimità riferita alla presentazione
di alcuni candidati nei collegi uninominali e del contemporaneo inserimento
degli stessi in liste proporzionali diverse rispetto a quelle cui gli stessi
candidati si sono collegati nell'uninominale. La questione sollevata riguarda
19 candidati i quali, presentatisi in un collegio uninominale collegandosi
alla lista «Per l'abolizione dello scorporo e contro i ribaltoni»,
sono stati inclusi in liste proporzionali con diverso contrassegno in altra
circoscrizione.
Al riguardo, sottolinea che l'obbligo di identità tra il contrassegno
per l'uninominale e la lista del proporzionale è posto, ai sensi
dell'articolo 18-bis, comma 2, del citato testo unico, in caso di
presentazione contestuale in un collegio uninominale ed in una lista proporzionale
della medesima circoscrizione, mentre il divieto posto dall'articolo 19
è riferito unicamente alle candidature nelle liste proporzionali,
vietando, a pena di nullità dell'elezione, che un candidato possa
essere presente in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra
circoscrizione.
Ricorda inoltre che sia nella XII che nella XIII legislatura la Giunta
per sette
volte ha convalidato l'elezione di altrettanti deputati che si trovavano in situazioni analoghe a quelle in esame. Da tutto ciò emerge chiaramente che vi sono norme certe che i 19 candidati cui i ricorrenti fanno riferimento non hanno in alcun modo disatteso. Ritiene quindi, in conclusione, che i ricorsi presentati risultino privi di fondamento e debbano essere per questo motivo rigettati, secondo quanto indicato dal presidente.
Antonio PEPE (AN) e Piergiorgio MARTINELLI (LNP) concordano.
La Giunta approva lo schema predisposto dal presidente, deliberando quindi di archiviare, per le motivazioni ivi indicate, i ricorsi e gli esposti relativi all'applicazione delle disposizioni del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, in materia di contrassegni dei candidati nei collegi uninominali e di contrassegni delle liste.
La seduta termina alle 14.45.
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