- art. 117
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. |
N. Sezione 448/2001Oggetto: Ministero dell’Istruzione Ricerca e Università – Art. 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n. 4 e successive modificazioni e integrazioni. Richiesta parere facoltativo al Consiglio di Stato sulla possibilità di includere la professione di giornalista nella disciplina regolamentare
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Al quesito posto dall’amministrazione deve dunque darsi la seguente risposta:non sussistono motivi ostativi alla riforma dell’ordinamento professionale dei giornalisti, come prevista dall’art. 1, comma 18, della legge n. 4 del 1999, citato all’inizio delle presenti considerazioni.
D’altra parte, il testo del futuro regolamento dovrà superare il necessario vaglio della diversa Sezione consultiva di questo Consiglio, a ciò istituzionalmente competente ai sensi dell’art. 17, comma 28, della legge n. 127/1997.
Piuttosto, è da sottolineare un dato che l’amministrazione non ha in alcun modo considerato, trattandosi di evento sopravvenuto. Infatti, successivamente alla richiesta di parere facoltativo è stata emanata la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la quale ha apportato modifiche al titolo V, parte seconda, della Costituzione.
Per quel che qui interessa, la legge citata ha modificato, tra gli altri, l’art. 117 Cost., introducendo nuovi criteri di riparto di competenze normative fra Stato e Regioni, secondo principi di tipicità e tassatività nei confronti del primo e di residuità e sussidiarità in favore delle seconde. Merita particolare attenzione il disposto del comma 5 dell’art. 117, secondo cui la potestà regolamentare aspetta allo stato nelle materie di propria legislazione esclusiva, mentre alle Regioni compete il potere regolamentare in ogni altra materia, sia essa di legislazione regionale esclusiva o concorrente. Poiché tra le materie di legislazione esclusiva statale la nuova versione dell’art. 117 non elenca quella della formazione professionale e della disciplina della relativa attività (la quale è contemplata nel comma 3 solo come materia oggetto di legislazione concorrente), sembrerebbe che su tale materia sia precluso ogni intervento regolamentare, quantomeno diretto, dello Stato.
L’amministrazione, quindi, nel dar corso alle iniziative normative
applicative della legge n. 4/1999 dovrà tener conto delle nuove
e complesse problematiche che la legge costituzionale n. 3/2001 ha aperto
nell’ambito del sistema delle fonti di produzione. In tale opera interpretativa
la stessa amministrazione dovrà tener conto anche degli orientamenti
che emergeranno in seno a questo Consiglio, ed in particolare nell’ambito
della Sezione consultiva per gli atti normativi e dell’Adunanza Generale
(quest’ultima, ad esempio, già si è pronunciata in merito
ai criteri di riparto di competenze regolamentari tra Stato e Regioni in
materia di legislazione esclusiva o concorrente regionale, per le quali
si debba dare attuazione a direttive comunitarie: cfr. parere n. 2/02 del
25 febbraio 2002).