Riforme Istituzionali
 
 
Ordini professionali: limiti per il potere regolamentare dello Stato
 
Il Consiglio di Stato, chiamato dal Governo per esprimere un parere riguardo la possibilità, per l'esecutivo nazionale, d'includere la professione giornalistica nella disciplina regolamentare di riforma degli ordini professionali prevista dall’art. 1, comma 18, della legge n.4 del 1999, ha colto l'occasione per segnalare come la disciplina del potere regolamentare diretto dello Stato vada rivista alla luce delle modifiche al Titolo V della Costituzione.
Se da un lato, infatti, per il Consiglio di Stato nulla osta a che anche l'ordine dei giornalisti venga riformato attraverso il potere regolamentare su citato (argomento specifico che, per le gravi implicazioni sull'accessibilità della professione giornalistica, verrà quanto prima approfondito); c'è da tenere conto delle mutate competenze regolamentari, ora in capo alle Regioni per tutte le materie che non siano esclusivamente riservate alla competenza legislativa statale.
 
- art. 117
   La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
 
 


 
Consiglio di Stato
Adunanza della Sezione Seconda 13 marzo 2002-05-09

 

N. Sezione 448/2001
Oggetto: Ministero dell’Istruzione Ricerca e Università – Art. 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n. 4 e successive modificazioni e integrazioni. Richiesta parere facoltativo al Consiglio di Stato sulla possibilità di includere la professione di giornalista nella disciplina regolamentare

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Al quesito posto dall’amministrazione deve dunque darsi la seguente risposta:
 
non sussistono motivi ostativi alla riforma dell’ordinamento professionale dei giornalisti, come prevista dall’art. 1, comma 18, della legge n. 4 del 1999, citato all’inizio delle presenti considerazioni.
Quanto all’ulteriore e correlato quesito circa i contenuti del futuro regolamento, esso non può che avere risposta generica, attesa la discrezionalità che l’amministrazione ha nel predisporre il testo normativo. Sul punto della mera legittimità la Sezione non può che richiamare i principi generali innanzi esposti anche con riferimento alla richiamata giurisprudenza costituzionale.

D’altra parte, il testo del futuro regolamento dovrà superare il necessario vaglio della diversa Sezione consultiva di questo Consiglio, a ciò istituzionalmente competente ai sensi dell’art. 17, comma 28, della legge n. 127/1997.

Piuttosto, è da sottolineare un dato che l’amministrazione non ha in alcun modo considerato, trattandosi di evento sopravvenuto. Infatti, successivamente alla richiesta di parere facoltativo è stata emanata la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la quale ha apportato modifiche al titolo V, parte seconda, della Costituzione.

Per quel che qui interessa, la legge citata ha modificato, tra gli altri, l’art. 117 Cost., introducendo nuovi criteri di riparto di competenze normative fra Stato e Regioni, secondo principi di tipicità e tassatività nei confronti del primo e di residuità e sussidiarità in favore delle seconde. Merita particolare attenzione il disposto del comma 5 dell’art. 117, secondo cui la potestà regolamentare aspetta allo stato nelle materie di propria legislazione esclusiva, mentre alle Regioni compete il potere regolamentare in ogni altra materia, sia essa di legislazione regionale esclusiva o concorrente. Poiché tra le materie di legislazione esclusiva statale la nuova versione dell’art. 117 non elenca quella della formazione professionale e della disciplina della relativa attività (la quale è contemplata nel comma 3 solo come materia oggetto di legislazione concorrente), sembrerebbe che su tale materia sia precluso ogni intervento regolamentare, quantomeno diretto, dello Stato.

L’amministrazione, quindi, nel dar corso alle iniziative normative applicative della legge n. 4/1999 dovrà tener conto delle nuove e complesse problematiche che la legge costituzionale n. 3/2001 ha aperto nell’ambito del sistema delle fonti di produzione. In tale opera interpretativa la stessa amministrazione dovrà tener conto anche degli orientamenti che emergeranno in seno a questo Consiglio, ed in particolare nell’ambito della Sezione consultiva per gli atti normativi e dell’Adunanza Generale (quest’ultima, ad esempio, già si è pronunciata in merito ai criteri di riparto di competenze regolamentari tra Stato e Regioni in materia di legislazione esclusiva o concorrente regionale, per le quali si debba dare attuazione a direttive comunitarie: cfr. parere n. 2/02 del 25 febbraio 2002).
 



 
Indice "Normativa di riferimento"