(Attuazione dell'articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in materia di legislazione regionale)
1. Costituiscono vincoli alla
potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, ai sensi dell'articolo
117, primo comma, della Costituzione, quelli derivanti dalle norme di diritto
internazionale generalmente riconosciute, di cui all'articolo 10 della
Costituzione, da accordi di reciproca limitazione della sovranità,
di cui all'articolo 11 della Costituzione, dall'ordinamento comunitario
e dai trattati internazionali ratificati a seguito di legge di autorizzazione.
2. Le disposizioni normative
statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle
materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi,
in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni
regionali in materia, fermo quanto previsto al comma 3, fatti salvi gli
effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale. Le disposizioni
normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano
ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali
in materia, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte Costituzionale.
3. Nelle materie appartenenti
alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà
legislativa nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati
dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti.
4. In sede di prima applicazione,
per orientale l'iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni fino
all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà
i nuovi principi fondamentali, il Governo è delegato ad adottare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri
interessati, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi
dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie
previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi
ai principi della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità
ed omogeneità. Gli schemi dei decreti, dopo l'acquisizione del parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: "Conferenza
Stato-Regioni", sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere
da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della
Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendersi entro
sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti
tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni
e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-Regioni ed alle
Camere per il parere definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta
e sessanta giorni. Il parere parlamentare definitivo è reso dalla
Commissione parlamentare per le questioni regionali. Gli schemi di decreto
legislativo sono esaminati rilevando se vi siano disposizioni che abbiano
un contenuto innovativo dei principi fondamentali, e non meramente ricognitìvo
ai sensi del presente comma, ovvero si riferiscano a nonne vigenti che
non abbiano la natura di principio fondamentale. In tal caso il Governo
può omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure
le può modificare in conformità alle indicazioni contenute
nel parere o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle Camere una
relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità
dal parere parlamentare.
5. Nei decreti legislativi di
cui al comma 4, sempre a titolo di mera ricognizione, possono essere individuate
le disposizioni che riguardano le stesse materie ma che rientrano nella
competenza esclusiva dello Stato a norma dell'artìcolo 117, secondo
comma, della Costituzione.
6. Nella predisposizione dei
decreti legislativi di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti
criteri direttivi:
a) individuazione dei princìpi
fondamentali per settori organici della materia in base a criteri oggettivi
desumibili dal complesso delle funzioni e da quelle affini, presupposte,
strumentali e complementari, e in modo da salvaguardare la potestà
legislativa riconosciuta alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione;
b} considerazione prioritaria, ai
fini dell'individuazione dei principi fondamentali, delle disposizioni
statali rilevanti per garantire l'unità giuridica ed economica,
la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali, il rispetto delle norme e dei trattati internazionali
e della normativa comunitaria, la tutela dell'incolumità e della
sicurezza pubblica, nonché il rispetto dei princìpi generali
in materia di procedimenti amministrativi e di atti concessori o autoizzatori;
c) considerazione prioritaria del
nuovo sistema, di rapporti istituzionali derivante dagli articoli 114,
117 e 118 della Costituzione;
d) considerazione prioritaria degli
obiettivi generali assegnati dall'articolo 117, settimo comma, della Costituzione,
alla legislazione regionale;
e) coordinamento formale delle disposizioni
di principio e loro eventuale semplificazione.
1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, il Governo è autorizzato,
una volta emanati i decreti legislativi di cui all'articolo 1, a raccogliere
in testi unici le disposizioni legislative residue, per ambiti omogenei
nelle materie di legislazione concorrente, apportandovi le sole modifiche,
di carattere esclusivamente formale, necessarie ad assicurarne il coordinamento
nonché la coerenza terminologica.
2. Gli schemi di testo unico,
dopo l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni, sono trasmessi
alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi
trenta giorni dall'assegnazione, i testi unici possono essere emanati anche
in mancanza del parere parlamentare.
1. I Comuni, le Province e le
Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi
fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella
potestà statutaria e in quella regolamentare.
2. Lo statuto, in armonia con
la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione
pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione
dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, stabilisce
i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo,
anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme
di partecipazione popolare.
3. L'organizzazione degli enti
locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.
4. La disciplina dell'organizzazione,
dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province
e delle Città metropolitane è riservata alla potestà
regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato
o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità.
secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli
articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.
5. Il potere normativo è
esercitato anche dalle forme associative tra gli enti locali.
6. Fino all'adozione dei regolamenti
degli enti locali, si applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo
restando quanto previsto dal presente articolo.
1. Le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza
legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito
delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei
gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea,
secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni
che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e,
comunque, garantendo l'unitarietà della rappresentazione della posizione
italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo.
Nelle materie che spettano alle Regioni ai sensi dell'
articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il Capo delegazione è
designato dal Governo d'intesa con le Regioni.
L'intesa è raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni,
sulla base di un accordo di cooperazione tra Governo, Regioni a statuto
speciale e Regioni a statuto ordinario, concernente l'individuazione di
criteri per la determinazione delle materia. L'accordo di cooperazione
è concluso in sede di Conferenza Stato-Regioni. In mancanza dell'accordo
di cooperazione e qualora l'intesa non sia raggiunta entro il termine di
venti giorni dalla data di prima iscrizione della questione all'ordine
del giorno della Conferenza Stato-Regioni, il Capo delegazione è
designato dal Governo. Le relative spese sono a carico dei bilanci delle
amministrazioni di ciascun ente.
2. Nelle materie di competenza
legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,
il Governo può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia
delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti
illegittimi anche su richiesta di una delle Regioni o delle Province autonome,
il Governo è tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto
dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle
Province autonome.
1. Le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa,
provvedono direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali
ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero
degli Affari Esteri ed alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali, i quali, nei successivi
trenta giorni dal relativo ricevimento, possono formulare
criteri i; osservazioni. In caso di inadempienza, ferma restando
la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1, 4 e 5,
in quanto compatibili.
2. Le Regioni e le Province
autonome di Trento s di Bolzano, nelle materie di propria competenza
legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni
ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo
economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività
di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione
prima della firma alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per gli affari regionali ed al Ministero degli affari
esteri, ai fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi e
dei Ministeri competenti, da far pervenire a cura del Dipartimento
medesimo entro i successivi trenta giorni, decorsi
i quali le Regioni e le Province autonome possono sottoscrivere l'intesa.
Con gli atti relativi alle attività sopra indicate,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non
possono esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato,
ne possono assumere impegni dai quali derivino obblighi
od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli altri
soggetti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione.
3. Le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza
legislativa, possono, altresì, concludere con altri
Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali
regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa,
o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire
il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della
Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli
obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi
di politica estera italiana, nonché, nelle materie di cui all'articolo
117, terzo comma, della Costituzione, dei principi
fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. A tale fine ogni
Regione o Provincia autonoma da tempestiva comunicazione delle trattative
al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, che
ne danno a loro volta comunicazione ai Ministeri competenti.
Il Ministero degli affari esteri può indicare principi
e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati; qualora questi ultimi
si svolgano all'estero, le competenti rappresentanze
diplomatiche e i competenti uffici consolari italiani possono, previa
intesa con la Regione o con la Provincia autonoma, intervenire
e collaborare alla conduzione delle trattative. La
Regione o la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l'accordo, comunica
il relativo progetto al Ministero degli affari esteri,
il quale, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per gli affari regionali, ed accertata l'opportunità politica e
la legittimità dell'accordo, ai sensi del presente
.comma, conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto
internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul
diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata
ai sensi della legge 12 febbraio 1974. n. 112. Gli accordi sottoscritti
in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli.
4. Agli accordi stipulati dalle
Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano è data
pubblicità in base alla legislazione vigente.
5. Il Ministro degli affari
esteri può, in qualsiasi momento, rappresentare alla Regione o alla
Provincia autonoma interessata questioni di opportunità
inerenti alle attività di cui ai commi da 1 a 3 e derivanti
dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello Stato e, in caso
di dissenso, sentita la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari regionali, chiedere che la questione
sia portata in Consiglio dei ministri che, con l'intervento
del Presidente della giunta regionale o provinciale
interessato, delibera sulla questione.
6. In caso di violazione degli
accordi di cui al comma 3, ferma restando la responsabilità delle
Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo
7, commi 3, 4 e 5, in quanto compatibili.
7. Resta fermo che i Comuni,
le Province e le Città metropolitane continuano a svolgere attività
di mero rilievo internazionale nelle materie loro
attribuite, secondo l'ordinamento vigente.
1. Lo Stato e le Regioni, secondo
le rispettive competenze, provvedono a conferire le funzioni amministrative
da loro esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge,
sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione
e adeguatezza, attribuendo a Province, Città metropolitane,
Regioni e Stato soltanto quelle di cui occorra assicurare
l'unitarietà di esercizio, per motivi di buon andamento,
efficienza o efficacia dell'azione amministrativa ovvero per motivi funzionali
o economici o per esigenze di programmazione o di
omogeneità territoriale, nel rispetto, anche ai fini dell'assegnazione
di ulteriori funzioni, delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale,
anche nei settori della promozione dello sviluppo
economico e della gestione dei servizi. Stato, Regioni.
Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità
montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche,
si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990,
n. 241. Tutte le altre funzioni amministrative non diversamente attribuite
spettano ai Comuni, che le esercitano in forma singola
o associata, anche mediante le Comunità montane e le unioni dei
Comuni.
2. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, lo Stato avvia il trasferimento
dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie,
umane e organizzative necessario per l'esercizio delle funzioni
e dei compiti previsti dagli articoli 117 e 118 della Costituzione. A tal
fine, sulla base degli accordi con le Regioni e le
autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, di seguito denominata: "Conferenza unificata",
diretti al trasferimento dei suddetti beni e risorse, il Governo, su proposta
del Ministro per gli affari regionali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati,
presenta al Parlamento uno o più disegni di legge
collegati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge
5 agosto1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria
annuale, per il recepimento dei suddetti accordi.
Ciascuno dei predetti disegni di legge deve essere corredato della
relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione
e della ripartizione dei beni e delle risorse strumentali,
finanziarie, umane e organizzative, ai fini della valutazione della congruità
tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento
delle funzioni conferite. Le disposizioni di cui al presente
comma sì applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme
relative al nuovo sistema finanziario in attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione.
3. Fino alla data di entrata
in vigore dei provvedimenti previsti dal presente articolo, le funzioni
amministrative continuano ad essere esercitate secondo le
attribuzioni stabilite dalle disposizioni vigenti.
4. La Corte dei conti, ai fini
del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli
equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città
metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità
interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte
dei conti verificano, secondo i principi del controllo collaborativo, il
perseguimento degli obiettivi posti dalli; leggi statali
o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva
competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali
ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono
sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati.
5. Le Regioni possono richiedere
ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria
e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa,
nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe
richieste possono essere formulate, di norma tramite
il Consiglio dette autonomie, se istituito, anche da Comuni, Province e
Città metropolitane.
6. Le sezioni regionali di controllo
della Corte lei conti possono essere integrate da due componenti
designati, salvo diversa previsioni dello statuto della Regione,
rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio
delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito,
dal Presidente e del Consiglio regionale su indicazione
delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a
livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per
gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite,
sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche,
finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque
anni e non sono riconfermabili. Il loro status è
equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei
consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a
carico della Regione.
La nomina è effettuata con decreto del Presidente
della Repubblica, con le modalità previste dal secondo
comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8
luglio 1977, n. 385.
Nella prima applicazione delle disposizioni di cui al
presente comma e ai commi 4 e 5 ciascuna sezione regionale
di controllo, previe intese con la Regione, può avvalersi di personale
della Regione sino ad un massimo di dieci unità,
il cui trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di
appartenenza. Possono essere utilizzati a tal fine, con oneri
a carico della Regione, anche segretari comunali e
provinciali del ruolo unico previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n.267, previe intese con l'Agenzia autonoma per la
gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali o
con le sue sezioni regionali. Per assicurare professionalità
adeguate alle esigenze tecniche del controllo collaborativo di cui alle
precedenti disposizioni, i bandi di concorso previsti
dall'articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e successive
modificazioni, riservano una percentuale non inferiore a un quinto dei
posti messi a concorso a personale delle pubbliche
amministrazioni appartenente alle ex carriere direttive, con cinque
anni di anzianità, che sia dotato del diploma di laurea in scienze
economico-aziendali o in scienze dell'economia o di
altro titolo di studio equipollente. A tal fine i bandi di concorso stabiliscono
anche una adeguata disciplina delle prove di esame. In seguito
all'abrogazione dell'articolo 130 della Costituzione,
è rimessa all'autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali
la disciplina, oltre che dei controlli interni, degli
interventi sostitutivi in caso di inerzia dell'amministrazione, salvo il
potere del Governo previsto dall'articolo 120, secondo
comma, della Costituzione.
1. Nei casi e per le finalità
previsti dall'articolo 120 della Costituzione, il Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro competente
per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali,
assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti
dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine,
il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta
del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri. adotta
i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero
nomina un apposito commissario.
2. Qualora l'esercizio del potere
sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione
della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma
1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86.
è abrogato.
3. Qualora l'esercizio dei poteri
sostitutivi riguardi Comuni. Province o Città metropolitane, la
nomina del commissario deve tenere conto dei principi
di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali.
4. Nei casi di assoluta urgenza,
qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere
in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione,
il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta
i provvedimenti necessari, che sono immediatamente
comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza
Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle
Comunità montane, che possono chiederne il
riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi
devono essere proporzionati alle finalità perseguite.
6. Il Governo può promuovere
la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza
unificata, dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni
o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento
di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei
commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117,
terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli
atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo
8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto
legislativo 31 marzo 1998. n. 112.
1. L'articolo 31 della legge
11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:
"Art. 31. - 1. La questione di legittimità costituzionale
di uno statuto regionale può, a norma del secondo
comma dell'articolo 123 della Costituzione, essere promossa entro il termine
di trenta giorni dalla pubblicazione.
2. Il Governo, quando ritenga che una legge regionale
ecceda la competenza della Regione, può promuovere,
ai sensi dell'articolo 127, primo comma, della Costituzione, la questione
di legittimità costituzionale della legge regionale
dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione.
3. La questione di legittimità costituzionale
è sollevata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
anche su proposta della Conferenza Stato-Città e autonomie locali,
dal Presidente del Consiglio dei ministri mediante
ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro i termini
previsti dal presente articolo, al Presidente
della Giunta regionale.
4. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria
della Corte costituzionale entro il termine di dieci
giorni dalla notificazione".
2. Il secondo comma dell'articolo
32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:
"La questione di legittimità costituzionale, previa
deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta
del Consiglio delle autonomie locali, è promossa dal Presidente
della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale
e notificato al Presidente del Consiglio dei ministri entro
il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto
impugnati".
3. Al primo comma dell'articolo
33 della legge 11 marzo 1953, n. 87, le parole: "dell'articolo 2,
secondo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948,
n. 1" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione".
4. L’articolo 35 della legge
11 marzo 1953, n. 87 è sostituito dal seguente:
"Art. 35 - 1. Quando è promossa una questione
di legittimità costituzionale ai sensi degli articoli 31,
32 e 33, la Corte costituzionale fissa l'udienza di discussione del ricorso
entro novanta giorni dal deposito dello stesso. Qualora
la Corte ritenga che l'esecuzione dell'atto impugnato o di parti di esso
possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio
all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico
della Repubblica, trascorso il termine di cui all'articolo 25, d'ufficio
può adottare i provvedimenti di cui all'articolo
40. In tal caso l'udienza di discussione è fissata entro i successivi
trenta giorni e il dispositivo della sentenza è depositato
entro quindici giorni dall'udienza di discussione".
5. Le Regioni assicurano la pronta reperibilità degli atti recanti la pubblicazione ufficiale degli statuti e delle leggi regionali.
6. Nei ricorsi per conflitto
di attribuzione tra Stato e Regione e tra Regione e Regione, di cui agli
articoli da 39 a 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, proposti
anteriormente alla data dell'8 novembre 2001, il ricorrente
deve chiedere la trattazione del ricorso, con istanza diretta alla Corte
costituzionale e notificata alle altre parti costituite,
entro quattro mesi dal ricevimento della comunicazione di pendenza
del procedimento effettuata a cura della cancelleria della Corte costituzionale;
in difetto di tale istanza, il ricorso si considera
abbandonato ed è dichiarato estinto con decreto del Presidente.
1. In ogni Regione a statuto
ordinario è istituito il rappresentante dello Stato per i rapporti
con il sistema delle autonomie. Le relative funzioni
sono svolte dal prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo
avente sede nel capoluogo della Regione.
2. Nell'esercizio delle funzioni
di cui al comma 1, il rappresentante dello Stato cura in sede regionale:
a) le attività dirette ad assicurare
il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione,
nonché il raccordo tra le istituzioni dello Stato
presenti sul territorio, anche attraverso le conferenze di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine
di garantire la rispondenza dell'azione amministrativa
all'interesse generale, il miglioramento della qualità dei servizi
resi al cittadino e di favorire e rendere più
agevole il rapporto con il sistema delle autonomie;
b) la tempestiva informazione alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali
e ai Ministeri interessati degli statuti regionali e delle leggi regionali,
per le finalità di cui agli articoli 123 e
127 della Costituzione, e degli atti amministrativi regionali, agli effetti
all'articolo 134 della Costituzione, nonché
il tempestivo invio dei medesimi atti all'ufficio dell'Avvocatura dello
Stato avente sede nel capoluogo;
e) la promozione dell'attuazione delle intese
e del coordinamento tra Stato e Regione previsti da leggi
statali nelle materie indicate dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione,
nonché delle misure di coordinamento tra Stato
e autonomie locali, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
d) l'esecuzione di provvedimenti del Consiglio
dei ministri costituenti esercizio del potere sostitutivo
di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, avvalendosi
degli uffici territoriali del Governo e degli altri
uffici statali aventi sede nel territorio regionale;
e) la verifica dell'interscambio di dati
e informazioni rilevanti sull'attività statale, regionale e degli
enti locali, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, riferendone anche al Ministro
per rinnovazione e le tecnologie;
f) l'indizione delle elezioni regionali
e la determinazione dei seggi consiliari e l'assegnazione di essi
alle singole circoscrizioni, nonché l'adozione dei provvedimenti
connessi o conseguenti, fino alla data di entrata
in vigore di diversa previsione contenuta negli statuti e nelle leggi regionali;
g) la raccolta delle notizie utili allo
svolgimento delle funzioni degli organi statali, costituendo il
tramite per la reciproca informazione nei rapporti con le
autorità regionali; la fornitura di dati e di elementi
per la redazione della Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione;
la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica,
da effettuarsi secondo gli standard e le metodologie
definiti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e avvalendosi anche
dei suoi uffici regionali, d'intesa con lo stesso.
3. Nell'esercizio delle funzioni
di cui al presente articolo il prefetto titolare dell'ufficio territoriale
del Governo del capoluogo di Regione si avvale a tale
fine delle strutture e del personale dell'ufficio territoriale
del Governo.
4. Il provvedimento di preposizione
all'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione è
adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali.
5. L'articolo 4, comma 3, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è sostituito dal seguente:
"3. Per l'esercizio dei compiti di cui al presente articolo,
il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro
per gli affari regionali, se nominato, si avvale di un apposito Dipartimento
per gli affari regionali e delle annesse, in posizione
di autonomia, segreterie della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
e della Conferenza Stato-Città e autonomie
locali nonché dell'ufficio per il federalismo amministrativo, nel
quale confluisce il personale addetto alla struttura
di supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione
del federalismo amministrativo; si avvale altresì, sul territorio,
dei rappresentanti dello Stato nelle Regioni, che
dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal
Ministro per gli affari regionali, se nominato".
6. All'articolo 11 della legge
10 febbraio 1953, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della
Giunta. Il testo è preceduto dalla formula:
"II Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della
Giunta regionale promulga".";
b) i commi secondo e terzo sono abrogati;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente:
"Promulgazione delle leggi regionali".
7. Sono abrogati: gli articoli
40, 43 e 44 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; l'articolo 4, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616; l'articolo 13 della legge 23 agosto
1988, n. 400, ad eccezione del comma 3; l'articolo 3 del decreto legislativo
13 febbraio 1993, n. 40; l'articolo 11, comma 3, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
8. Nelle norme dell'ordinamento
giuridico, compatibili con le disposizioni della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, il riferimento il commissario del
Governo è da intendersi al prefetto titolare dell'ufficio
territoriale del Governo del capoluogo di Regione quale rappresentante
dello Stato. Il presenta comma comunque non concerne
le norme compatibili con la legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3. aventi ad oggetto le Regioni a statuto speciale.
1. Per le Regioni a statuto speciale
e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto
previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative nonne di attuazione,
nonché dall'articolo 10 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n, 3.
2. Le Commissioni paritetiche
previste dagli statuti delle Regioni a statuto speciale, in relazione
alle ulteriori materie spettanti alla loro potestà
legislativa ai sensi dell'articolo 10 della citata legge costituzionale
n. 3 del 2001, possono proporre l'adozione delle norme di attuazione per
il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali,
finanziarie, umane e organizzative, occorrenti all'esercizio delle
ulteriori funzioni amministrative.
3. Le norme di attuazione di
cui al comma 2 possono prevedere altresì disposizioni specifiche
per la disciplina delle attività regionali
di competenza in materia di rapporti internazionali e comunitari.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.