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Decreto di indizione del referendum consultivo lombardo
sulla cosiddetta devolution: violazione della Legge regionale 28 aprile
1983 N. 34 e lesione del diritto al voto segreto.
1- Violazione della legge regionale 28 aprile 1983
N. 34
Il 28 febbraio 2001 il Presidente della regione Lombardia Formigoni
ha indetto il referendum sulla cosiddetta devolution.
Come ricordato nel decreto stesso (testo alla fine delle considerazioni),
la consultazione referendaria "deve svolgersi in una domenica tra aprile
e giugno"; altresì, la data deve essere fissata, sempre in ottemperanza
alla Legge regionale 28 aprile 1983 N. 34, non oltre il 28 febbraio.
Dalla formula d'indizione adottata, però, è facile verificare
come entrambi questi requisiti non siano stati rispettati, in modo particolare
riguardo alla "modalità prescelta di individuazione della data
di svolgimento del referendum" - che non - "assolve compiutamente
alle esigenze di conoscibilità e certezza volute dall'ordinamento".
Nel decreto, infatti, si è evitato di fissare una data certa,
rinviando, per la sua determinazione, alla data delle elezioni politiche,
giorno nel quale far celebrare, contemporaneamente, le due diverse consultazioni
elettorali.
Regione Lombardia: DECRETO N° 04439 Del 28 febbraio 2001
...
1. E' Indetto per il giorno di domenica, concomitante con la
tornata elettorale per il rinnovo del parlamento delta Repubblica,
presso i comuni della Lombardia il referendum consultivo recante il
seguente quesito:
.... |
Da un lato, quindi, si è aggirato l'obbligo della scadenza del 28
febbraio, rinviando la determinazione della data di svolgimento del referendum
consultivo al verificarsi di altri eventi, per di più estranei alla
"vita istituzionale" della Regione e senza che per i quali, nella Legge
regionale 28 aprile 1983 N. 34, siano previsti riferimenti espliciti ;
dall'altro, alla data del 28 febbraio, non poteva altresì esservi
la certezza di poter rispettare il termine aprile-giugno laddove le Camere
non fossero state sciolte anticipatamente.
Nel caso, infatti, di fine naturale della legislatura nazionale, 9
maggio 2001, è soltanto a partire da questa data che poteva decorrere
il termine di 70 giorni, fissato dall'art. 61 Cost., entro il quale svolgere
nuove elezioni politiche nazionali.
Le elezioni politiche avrebbero quindi potuto tenersi anche nel mese
di luglio; mese nel quale, però, è assolutamente escluso
che avrebbe potuto tenersi anche il referendum consultivo "indetto" con
il decreto del Presidente Formigoni firmato il 28 febbraio.
Ma che in ogni caso si dovesse fissare una "data stabilita",
è altresì confermato dal combinato dei commi 1 e 3 dell'art.
9 Legge regionale 28 aprile 1983 N. 34.
Legge regionale 28 aprile 1983 N. 34
Art. 9 - Il referendum abrogativo (queste norme valgono anche
per le consultazioni di tipo consultivo "in quanto applicabili"
comma 2 art. 26 - N.d.R.) viene effettuato una volta l'anno, in una domenica
tra aprile e giugno, ed è indetto dal presidente della giunta regionale,
sentiti il commissario di governo e i presidenti delle corti di appello
della Lombardia ai fini della determinazione della data di consultazione,
con decreto da emanarsi entro il 28 febbraio.
...
3 - A cura del dirigente della competente struttura regionale
è stampato il manifesto con il decreto di indizione del referendum;
i sindaci provvedono all'affissione entro il quarantacinquesimo giorno
antecedente alla data stabilita per le votazioni. |
L'art. 9 comma 7 della Legge regionale 28 aprile 1983 N. 34, inoltre, prevede
uno specifico caso di accorpamento in presenza di scadenze referendarie
nazionali; dal che se ne dovrebbe dedurre che quanto non espressamente
previsto sia da considerare come non permesso.
Ma non solo. In caso di rinnovo del consiglio regionale, per scadenza
naturale della legislatura regionale o a causa di scioglimento anticipato,
le operazioni referendarie in corso debbono essere sospese per poter riprendere
soltanto dopo il rinnovo del consiglio. Non è cioè possibile
poter accorpare le due diverse scadenze: rinnovo del consiglio e referendum.
Legge regionale 28 aprile 1983 N. 34
Art. 10 - Ogni attività ed operazione relativa al referendum
dev'essere interrotta al 31 dicembre dell'anno solare antecedente a quello
di scadenza della legislatura regionale; i termini sonos sospesi e riprendono
a decorrere dopo trenta giorni dalla data di elezione del consiglio regionale;
...
2 - In caso di anticipato scioglimento del consiglio regionale
il referendum già indetto è automaticamente sospeso all'atto
della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per
l'elezione del nuovo consiglio regionale.
3 - Il referendum sospeso ai sensi del precedente comma, ha
luogo nell'ultima domenica del mese di aprile immediatamente successiva
all'insediamento del nuovo consiglio, purché tra l'insediamento
stesso e detta domenica intercorra un periodo libero di almeno 45 giorni;
in caso contrario il referendum si svolge nel cosrso dell'anno successivo. |
Si è cioè in presenza di una legge sui referendum che disciplina
caso per caso le eventuali eccezioni; ammettendo, espressamente, la possibilità
di accorpare le scadenze nazionali di tipo referendario con quelle della
regione; ed ecludendo che ciò possa avvenire in presenza di scadenze
elettorali per il rinnovo del consiglio regionale.
Tra l'altro, nel disporre della possibilità dell'accorpamento,
si prevedono una serie di eccezioni e di adempimenti senza i quali non
potrebbe esservi certezza riguardo ai modi di svolgimento delle operazioni
referendarie.
Legge regionale 28 aprile 1983 N. 34
art. 9 ...
7 - In caso di indizione di referendum nazionali nel corso dell'anno,
il presidente della giunta regionale, previa intesa con il ministro
dell'interno, può disporre con decreto da pubblicarsi sul Bollettino
Ufficiale della regione che le consultazioni sui referendum concernenti
leggi regionali siano effettuate contestualmente a quelle relative ai referendum
concernenti leggi nazionali, fissando la relativa data o modificando quella
eventualmente già fissata anche al di fuori dei periodi previsti
dal precedente primo comma; ...
Art. 15 ...
4 - Nell'ipotesi prevista all'art. 9, settimo comma, della presente
legge, ferme restando le attribuzioni degli organi regionali in materia
di indizione delle consultazioni, le operazioni elettorali relative a referendum
abrogativi regionali che si svolgano contestualmente a referendum abrogativi
di legge nazionali sono regolate dalla disposizioni contenute, quanto alle
operazioni medesime, nella legge 25 maggio 1970, n. 352 (3) e, per quanto
ivi non disposto dal D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.
5 - le operazioni di scrutinio inerenti ai referendum suddetti hanno
inizio dopo che siano state ultimate le analoghe operazioni inerenti ai
referendum nazionali; la regione - fermo restando quanto previsto all'art.
32, quarto comma della presente legge - corrisponde ai componenti degli
uffici elettorali di sezione, per l'attività prestata in ordine
ai referendum regionali, un ulteriore onorario fisso forfettario nella
misura e secondo i criteri stabiliti dall'art. 1 della legge 13 marzo 1980,
n. 70 e sue eventuali modificazioni; analogo onorario è corrisposto
ai componenti degli uffici provinciali e dell'ufficio centrale per il referendum
regionale, nella miura e secondo i criteri dell'art. 3 della medesima legge. |
Appare quindi evidente, dal complesso delle norme di riferimento esplicitamente
richiamate dalla legge regionale al fine di permettere lo svolgimento contemporaneo
delle diverse consultazioni referendarie, nazionali e regionali, che l'assenza
di queste, nel caso di accorpamento di elezioni politiche nazionali con
le consultazioni referendarie regionali, vada intesa come l'impossibilità
di diritto e di fatto di poter procedere all'accorpamento.
Ma anche volendo estendere la possibilità concessa dall'art.
9 anche alle consulatazioni politiche, il Presidente Formigoni avrebbe
dovuto, in ogni caso, alla scadenza del 29 febbraio, fissare la data del
referendum, per poi avere la facoltà di modificarla, previa intesa
con il Ministro dell'Interno, soltanto successivamente e con decreto.
Riguardo, infine, ai pareri dei Presidenti delle Corti d'Appello menzionati
nel decreto, tutti favorevoli all'unificazione delle due scadenze, c'è
da rilevare che non si tratta, anche, di giudizi sulla liceità della
"modalità prescelta di individuazione della data di svolgimento
del referendum" nell'assenza, alla scadenza del 28 febbraio, della
data certa; e nell'assenza degli ulteriori adempimenti richiesti dalla
legge regionale nel caso possa ritenersi possibile estendere la facoltà
di accorpamento prevista per il solo caso di referendum nazionali.
2 - Lesione del diritto al voto segreto, sia per il referendum
che per le politiche nazionali, in conseguenza dell'accorpamento
A differenza che per le elezioni politiche nazionali, dove l'astensione
non è produttiva di effetti giuridicamente rilevanti, anche nel
caso del referendum regionale è data la possibilità, agli
elettori, di cercare d'impedire l'approvazione dei quesiti referendari
attraverso l'astensione.
Legge regionale 28 aprile 1983 N. 34
art. 17 ...
6 - La proposta sottoposta a referendum è approvata se
ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se
è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. |
Come si ricorderà, tra le forze politiche che hanno promosso
il referendum in questione, ve ne sono alcune (Forza Italia e Lega) che
in occasione della scadenza referendaria nazionale del maggio 2000 invitarono
gli elettori ad astenersi dal voto per impedire l'approvazione dei quesiti
referendari.
Sempre per le consultazioni referendarie del maggio 2000, inoltre,
l'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni ammise al riparto
degli spazi di comunicazione anche i comitati per l'astensione - "no
rafforzato"; assegnazione di spazi per i quali non vi fu motivo, da
parte dell'Autorità e da parte di altri organi interessati, di rivedere
e/o contestare la legittimità dell'assegnazione.
Alla luce, quindi, del diritto al voto di astensione, riconosciuto
e in ogni caso di fatto affermatosi in occasione delle scadenze referendarie
nazionali, è da escludere che si possa, attraverso l'accorpamento
di differenti consultazioni elettorali, condizionare la libera e segreta
espressione di voto.
Gli elettori, infatti, che volessero partecipare alla consultazione
elettorale per le politiche nazionali, sarebbero costretti a manifestare
esplicitamente la loro volontà di astenersi attraverso il rifiuto
della scheda per il referendum consultivo.
Una forma d'identificazione e, quindi, una forma di pressione indebita
in grado di condizionare le scelte di comportamento giuridicamente rilevanti
per la sola consultazione referendaria.
Nella valutazione dei possibili condizionamenti esercitati sul comportamento
elettorale, inoltre, non può non tenersi conto della valenza politica
data dai proponenti alla scadenza referendaria: un voto "bipolare", a favore
delle politiche della "Casa delle libertà" e contro l’attuale maggioranza
di Governo.
L'atto esplicito del rifiuto della scheda per il referendum, infatti,
oltre ad indicare chiaramente le intenzioni degli elettori in merito alla
consultazione referendaria, potrebbe addirittura costituire, e in ogni
caso l'elettore di centro-sinistra così vivrebbe la circostanza,
parametro di valutazione riguardo alle preferenze dell'elettore riguardo
alle coalizioni in lizza per le politiche nazionali. Non solo, quindi,
l’individuazione della volontà elettorale in relazione alla scadenza
referendaria in conseguenza del rifiuto della scheda per il referendum,
ma anche nei confronti delle altre consultazioni che nelle intenzioni del
presidente della Regione Lombardia Formigoni dovrebbero svolgersi in un'unica
data.
Ma anche l’elettore di centro-destra contrario all’approvazione
del quesito potrebbe essere spinto al ritiro della scheda, al pari di quello
di centro-sinistra, e questo proprio per evitare di vedersi attribuire
una patente politica di altro colore che potrebbe invece essergli attribuita
in caso di non ritiro.
Appaiono quindi sin troppo chiare le intenzioni di chi ha deciso per
l’accorpamento: intenzioni che vanno nella chiara direzione di condizionare
la "riuscita" del referendum (il mancato raggiungimento del quorum suonerebbe
come un’implicita delegittimazione dell’iniziativa referendaria), costringendo
gli elettori al ritiro delle schede, vista l’inutilità, in conseguenza
dell’accorpamento, delle procedure elettorali atte a garantire la libera
espressione del voto e dei comportamenti elettorali giuridicamente rilevanti.
11-17 marzo 2001, Franco Ragusa
RegioneLombardia
DECRETO N° 04439 Del 28 febbraio 2001
INDIZIONE DI REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
VISTI:
· l'art. 123 della Costituzione;
· l'articolo 65 dello statuto della Regione Lombardia;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglia regionale n VII/0025 del 15
settembre 2000 (Burl s.e. n. 40 del 2 ottobre 2000), con la quale il consiglio
regionale ha stabilito dl procedere all'indizione di un referendum consultivo
della popolazione lombarda sul seguente quesito; "volete voi che la Regione
Lombardia, nel quadro dell'unità nazionale, intraprenda le iniziative
istituzionali necessarie alla promozione de! trasferimento delle funzioni
statali In materia dl sanità, istruzione, anche professionale, nonché
di polizia locale, alla Regione?", demandando al presidente della Giunta
regionale di provvedere all'indizione del referendum e di stabilire altresì
la data e le modalità di svolgimento della consultazione;
VISTA la legge regionale 28 aprile 1993, n. 34 "Nuove norme sul referendum
abrogativo della Regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n
26 e successive modificazioni", ed in particolare il Titolo
III, che disciplina i referendum consultivi;
DATO ATTO che avverso la citata deliberazione del consiglio regionale,
il presidente del consiglio dei Ministri ha promosso ricorso in Corte costituzionale
per conflitto di attribuzioni con richiesta di sospensiva e che ad oggi
non risulta fissata né l'udienza di trattazione dell'istanza cautelare
né del merito;
DATO ATTO altresì che in base alla data disciplina, il referendum
viene effettuato una volta all'anno, in una domenica tra aprile e giugno,
ed è indetto dal presidente della Giunta regionale, sentiti il commissario
del Governo e Presidenti delle Corti d'Appello interessate ai fini della
determinazione della date della consultazione, con decreto da emanarsi
entro il 28 febbraio;
RITENUTO che l’indizione del referendum da parte del presidente della
Giunta regionale costituisce, ai sensi della citata l.r. 34/1983, atto
dovuto quale necessario provvedimento conclusivo del procedimento referendario,
così come disegnato dalla legge regionale,
ATTESO che il Presidente della Regione Lombardia con nota in data 27
febbraio 2001, prot. N. A1.2001.0009278 ha attivato il procedimento di
consultazione con il Commissario del Governo e con i Presidenti di Corti
d’Appello interessate ai sensi della sopracitata disciplina regionale,
comunicando l'intenzione di fissare la data di svolgimento in concomitanza
con il rinnovo del parlamento delta Repubblica;
PRESO ATTO che i Presidenti di Corte d'Appello e il Commissario del
Governo interpellati si sono così espressi:
- il presidente della Corte d'Appello di Brescia con nota del 27/02/2001
ns. prot.n.A1.2001.0009392 del 28/02/2001) ha comunicato: "nulla
osta (...) all'effettuazione delta consultazione referendaria (...) in
concomitanza con la tornata elettorale per il rinnovo del parlamento della
Repubblica";
- il presidente della Corte d'Appello di Milano con nota del 27/02/2001
ns. prot.n.A1.2001.0009391 del 28/02/2001) ha comunicato: "Ritengo, per
evidenti ragioni di opportunità ed economicità che la consultazione
referendaria di cui alla l.r. 34 del 28.04.1983, sia indetta in concomitanza
con le prossime elezioni politiche (...)";
- il presidente della Corte d'Appello di Trento con nota del 28/02/2001
(ns.prot. A1.2001.000/9520 del 28/02/2001) ha comunicato: "(...) esprimo
la mia approvazione e concordo con l'effettuazione di detto referendum
in concomitanza con la tornata elettorale per il rinnovo del parlamento
della Repubblica";
- il Commissario del Governo con nota del 28 febbraio 2001 prot. n.
40702/345 (nostro protocollo A1.2001.0009657 del 25/2/2001)
ha comunicato: "Ritengo necessario (...) far rilevare che la deliberazione
VII/0025 del 15 settembre 2000 con la quale il Consiglio regionale ha stabilito
di procedere all'indizione del referendum in parola è stata impugnata
dal Governo, per conflitto di attribuzione, avanti la Corte
Costituzionale e il relativo procedimento non si è ancora concluso.
In pendenza, pertanto, del giudizio innanzi alla Corte Costituzionale
e tenuto conto che il Presidente della Repubblica non ha adottato il decreto
di convocazione dei comizi per le elezioni del parlamento, non ritengo
di poter esprimere parere favorevole allo svolgimento del referendum nei
tempi ipotizzati";
CONSIDERATO a tale ultimo proposito, da un lato, che la pendenza del
giudizio per conflitto di attribuzioni innanzi alta Corte Costituzionale
non produce "ex se" la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato,
che deve quindi trovare esecuzione nel termini di legge; e, dall'altro,
che la modalità prescelta di individuazione delle data di svolgimento
del referendum assolve compiutamente alle esigenze di conoscibilità
e certezza volute dall'ordinamento;
REPUTATO Inoltre che evidenti ragioni di - economicità e convenienza,
attestate anche dai Presidenti delle Corti d'Appello consultati, rendono
opportuno far coincidere la data delle elezioni politiche e quella della
consultazione referendaria;
DATO ATTO che per lo svolgimento del referendum si osservano la disposizioni
di cui alla citata legge regionale n 34 del 1983 e, per quanto dalla stessa
non disciplinato, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
della normativa statale in materia;
DECRETA
1. è Indetto per il giorno di domenica, concomitante con la tornata
elettorale per il rinnovo del parlamento delta Repubblica, presso i comuni
della Lombardia il referendum consultivo recante il seguente quesito:
"Volete voi che la Regione Lombardia, nel quadro dell'unita nazionale,
intraprenda le iniziative istituzionali necessarie alla promozione del
trasferimento delle funzioni statali in materia di Sanità, Istruzione,
anche professionale, nonché di polizia locale, alla Regione?"
2. il presente decreto è comunicato al Commissario del Governo,
ai presidenti delle Corti di Appello, ai Sindaci ed ai presidenti delle
Commissioni elettorali mandamentali della Lombardia per l'esecuzione degli
adempimenti conseguenti:
3. il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia
Indice "Normativa di riferimento"