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Decreto di indizione del referendum consultivo lombardo sulla cosiddetta devolution: violazione della Legge regionale 28 aprile 1983 N. 34 e lesione del diritto al voto segreto.
 


 
1- Violazione della legge regionale 28 aprile 1983 N. 34
 
Il 28 febbraio 2001 il Presidente della regione Lombardia Formigoni ha indetto il referendum sulla cosiddetta devolution.
Come ricordato nel decreto stesso (testo alla fine delle considerazioni), la consultazione referendaria "deve svolgersi in una domenica tra aprile e giugno"; altresì, la data deve essere fissata, sempre in ottemperanza alla Legge regionale 28 aprile 1983 N. 34, non oltre il 28 febbraio.

Dalla formula d'indizione adottata, però, è facile verificare come entrambi questi requisiti non siano stati rispettati, in modo particolare riguardo alla "modalità prescelta di individuazione della data di svolgimento del referendum" - che non - "assolve compiutamente alle esigenze di conoscibilità e certezza volute dall'ordinamento".
Nel decreto, infatti, si è evitato di fissare una data certa, rinviando, per la sua determinazione, alla data delle elezioni politiche, giorno nel quale far celebrare, contemporaneamente, le due diverse consultazioni elettorali.
 
Regione Lombardia: DECRETO N° 04439 Del 28 febbraio 2001 
... 
1. E' Indetto per il giorno di domenica, concomitante con la tornata elettorale per il rinnovo del parlamento delta Repubblica, 
presso i comuni della Lombardia il referendum consultivo recante il seguente quesito: 
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Da un lato, quindi, si è aggirato l'obbligo della scadenza del 28 febbraio, rinviando la determinazione della data di svolgimento del referendum consultivo al verificarsi di altri eventi, per di più estranei alla "vita istituzionale" della Regione e senza che per i quali, nella Legge regionale 28 aprile 1983 N. 34, siano previsti riferimenti espliciti ;
dall'altro, alla data del 28 febbraio, non poteva altresì esservi la certezza di poter rispettare il termine aprile-giugno laddove le Camere non fossero state sciolte anticipatamente.
Nel caso, infatti, di fine naturale della legislatura nazionale, 9 maggio 2001, è soltanto a partire da questa data che poteva decorrere il termine di 70 giorni, fissato dall'art. 61 Cost., entro il quale svolgere nuove elezioni politiche nazionali.
Le elezioni politiche avrebbero quindi potuto tenersi anche nel mese di luglio; mese nel quale, però, è assolutamente escluso che avrebbe potuto tenersi anche il referendum consultivo "indetto" con il decreto del Presidente Formigoni firmato il 28 febbraio.

Ma che in ogni caso si dovesse fissare una "data stabilita", è altresì confermato dal combinato dei commi 1 e 3 dell'art. 9 Legge regionale 28 aprile 1983 N. 34.
 
Legge regionale 28 aprile 1983 N. 34 

Art. 9 - Il referendum abrogativo (queste norme valgono anche per le consultazioni di tipo consultivo "in quanto applicabili" comma 2 art. 26 - N.d.R.) viene effettuato una volta l'anno, in una domenica tra aprile e giugno, ed è indetto dal presidente della giunta regionale, sentiti il commissario di governo e i presidenti delle corti di appello della Lombardia ai fini della determinazione della data di consultazione, con decreto da emanarsi entro il 28 febbraio. 
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3 - A cura del dirigente della competente struttura regionale è stampato il manifesto con il decreto di indizione del referendum; i sindaci provvedono all'affissione entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla data stabilita per le votazioni.

L'art. 9 comma 7 della Legge regionale 28 aprile 1983 N. 34, inoltre, prevede uno specifico caso di accorpamento in presenza di scadenze referendarie nazionali; dal che se ne dovrebbe dedurre che quanto non espressamente previsto sia da considerare come non permesso.
Ma non solo. In caso di rinnovo del consiglio regionale, per scadenza naturale della legislatura regionale o a causa di scioglimento anticipato, le operazioni referendarie in corso debbono essere sospese per poter riprendere soltanto dopo il rinnovo del consiglio. Non è cioè possibile poter accorpare le due diverse scadenze: rinnovo del consiglio e referendum.
 
Legge regionale 28 aprile 1983 N. 34 
 
Art. 10 - Ogni attività ed operazione relativa al referendum dev'essere interrotta al 31 dicembre dell'anno solare antecedente a quello di scadenza della legislatura regionale; i termini sonos sospesi e riprendono a decorrere dopo trenta giorni dalla data di elezione del consiglio regionale; ... 
2 - In caso di anticipato scioglimento del consiglio regionale il referendum già indetto è automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo consiglio regionale. 
3 - Il referendum sospeso ai sensi del precedente comma, ha luogo nell'ultima domenica del mese di aprile immediatamente successiva all'insediamento del nuovo consiglio, purché tra l'insediamento stesso e detta domenica intercorra un periodo libero di almeno 45 giorni; in caso contrario il referendum si svolge nel cosrso dell'anno successivo.
Si è cioè in presenza di una legge sui referendum che disciplina caso per caso le eventuali eccezioni; ammettendo, espressamente, la possibilità di accorpare le scadenze nazionali di tipo referendario con quelle della regione; ed ecludendo che ciò possa avvenire in presenza di scadenze elettorali per il rinnovo del consiglio regionale.
Tra l'altro, nel disporre della possibilità dell'accorpamento, si prevedono una serie di eccezioni e di adempimenti senza i quali non potrebbe esservi certezza riguardo ai modi di svolgimento delle operazioni referendarie.
 
Legge regionale 28 aprile 1983 N. 34 

art. 9 ... 
7 - In caso di indizione di referendum nazionali nel corso dell'anno, il presidente della giunta regionale, previa intesa con il ministro dell'interno, può disporre con decreto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della regione che le consultazioni sui referendum concernenti leggi regionali siano effettuate contestualmente a quelle relative ai referendum concernenti leggi nazionali, fissando la relativa data o modificando quella eventualmente già fissata anche al di fuori dei periodi previsti dal precedente primo comma; ... 
 
Art. 15 ... 
4 - Nell'ipotesi prevista all'art. 9, settimo comma, della presente legge, ferme restando le attribuzioni degli organi regionali in materia di indizione delle consultazioni, le operazioni elettorali relative a referendum abrogativi regionali che si svolgano contestualmente a referendum abrogativi di legge nazionali sono regolate dalla disposizioni contenute, quanto alle operazioni medesime, nella legge 25 maggio 1970, n. 352 (3) e, per quanto ivi non disposto dal D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361. 
5 - le operazioni di scrutinio inerenti ai referendum suddetti hanno inizio dopo che siano state ultimate le analoghe operazioni inerenti ai referendum nazionali; la regione - fermo restando quanto previsto all'art. 32, quarto comma della presente legge - corrisponde ai componenti degli uffici elettorali di sezione, per l'attività prestata in ordine ai referendum regionali, un ulteriore onorario fisso forfettario nella misura e secondo i criteri stabiliti dall'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 e sue eventuali modificazioni; analogo onorario è corrisposto ai componenti degli uffici provinciali e dell'ufficio centrale per il referendum regionale, nella miura e secondo i criteri dell'art. 3 della medesima legge.

Appare quindi evidente, dal complesso delle norme di riferimento esplicitamente richiamate dalla legge regionale al fine di permettere lo svolgimento contemporaneo delle diverse consultazioni referendarie, nazionali e regionali, che l'assenza di queste, nel caso di accorpamento di elezioni politiche nazionali con le consultazioni referendarie regionali, vada intesa come l'impossibilità di diritto e di fatto di poter procedere all'accorpamento.
Ma anche volendo estendere la possibilità concessa dall'art. 9 anche alle consulatazioni politiche, il Presidente Formigoni avrebbe dovuto, in ogni caso, alla scadenza del 29 febbraio, fissare la data del referendum, per poi avere la facoltà di modificarla, previa intesa con il Ministro dell'Interno, soltanto successivamente e con decreto.
 
Riguardo, infine, ai pareri dei Presidenti delle Corti d'Appello menzionati nel decreto, tutti favorevoli all'unificazione delle due scadenze, c'è da rilevare che non si tratta, anche, di giudizi sulla liceità della "modalità prescelta di individuazione della data di svolgimento del referendum" nell'assenza, alla scadenza del 28 febbraio, della data certa; e nell'assenza degli ulteriori adempimenti richiesti dalla legge regionale nel caso possa ritenersi possibile estendere la facoltà di accorpamento prevista per il solo caso di referendum nazionali.
 



 
2 - Lesione del diritto al voto segreto, sia per il referendum che per le politiche nazionali, in conseguenza dell'accorpamento
 
A differenza che per le elezioni politiche nazionali, dove l'astensione non è produttiva di effetti giuridicamente rilevanti, anche nel caso del referendum regionale è data la possibilità, agli elettori, di cercare d'impedire l'approvazione dei quesiti referendari attraverso l'astensione.
 
Legge regionale 28 aprile 1983 N. 34 

art. 17 ... 
6 - La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

 
Come si ricorderà, tra le forze politiche che hanno promosso il referendum in questione, ve ne sono alcune (Forza Italia e Lega) che in occasione della scadenza referendaria nazionale del maggio 2000 invitarono gli elettori ad astenersi dal voto per impedire l'approvazione dei quesiti referendari.
Sempre per le consultazioni referendarie del maggio 2000, inoltre, l'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni ammise al riparto degli spazi di comunicazione anche i comitati per l'astensione - "no rafforzato"; assegnazione di spazi per i quali non vi fu motivo, da parte dell'Autorità e da parte di altri organi interessati, di rivedere e/o contestare la legittimità dell'assegnazione.
Alla luce, quindi, del diritto al voto di astensione, riconosciuto e in ogni caso di fatto affermatosi in occasione delle scadenze referendarie nazionali, è da escludere che si possa, attraverso l'accorpamento di differenti consultazioni elettorali, condizionare la libera e segreta espressione di voto.
Gli elettori, infatti, che volessero partecipare alla consultazione elettorale per le politiche nazionali, sarebbero costretti a manifestare esplicitamente la loro volontà di astenersi attraverso il rifiuto della scheda per il referendum consultivo.
Una forma d'identificazione e, quindi, una forma di pressione indebita in grado di condizionare le scelte di comportamento giuridicamente rilevanti per la sola consultazione referendaria.
Nella valutazione dei possibili condizionamenti esercitati sul comportamento elettorale, inoltre, non può non tenersi conto della valenza politica data dai proponenti alla scadenza referendaria: un voto "bipolare", a favore delle politiche della "Casa delle libertà" e contro l’attuale maggioranza di Governo.
L'atto esplicito del rifiuto della scheda per il referendum, infatti, oltre ad indicare chiaramente le intenzioni degli elettori in merito alla consultazione referendaria, potrebbe addirittura costituire, e in ogni caso l'elettore di centro-sinistra così vivrebbe la circostanza,  parametro di valutazione riguardo alle preferenze dell'elettore riguardo alle coalizioni in lizza per le politiche nazionali. Non solo, quindi, l’individuazione della volontà elettorale in relazione alla scadenza referendaria in conseguenza del rifiuto della scheda per il referendum, ma anche nei confronti delle altre consultazioni che nelle intenzioni del presidente della Regione Lombardia Formigoni dovrebbero svolgersi in un'unica data.
 Ma anche l’elettore di centro-destra contrario all’approvazione del quesito potrebbe essere spinto al ritiro della scheda, al pari di quello di centro-sinistra, e questo proprio per evitare di vedersi attribuire una patente politica di altro colore che potrebbe invece essergli attribuita in caso di non ritiro.
Appaiono quindi sin troppo chiare le intenzioni di chi ha deciso per l’accorpamento: intenzioni che vanno nella chiara direzione di condizionare la "riuscita" del referendum (il mancato raggiungimento del quorum suonerebbe come un’implicita delegittimazione dell’iniziativa referendaria), costringendo gli elettori al ritiro delle schede, vista l’inutilità, in conseguenza dell’accorpamento, delle procedure elettorali atte a garantire la libera espressione del voto e dei comportamenti elettorali giuridicamente rilevanti.

 
   11-17 marzo 2001,  Franco Ragusa



 
RegioneLombardia
 
DECRETO N° 04439 Del 28 febbraio 2001
 
INDIZIONE DI REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE
 
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

VISTI:

· l'art. 123 della Costituzione;

· l'articolo 65 dello statuto della Regione Lombardia;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglia regionale n VII/0025 del 15 settembre 2000 (Burl s.e. n. 40 del 2 ottobre 2000), con la quale il consiglio regionale ha stabilito dl procedere all'indizione di un referendum consultivo della popolazione lombarda sul seguente quesito; "volete voi che la Regione Lombardia, nel quadro dell'unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie alla promozione de! trasferimento delle funzioni statali In materia dl sanità, istruzione, anche professionale, nonché di polizia locale, alla Regione?", demandando al presidente della Giunta regionale di provvedere all'indizione del referendum e di stabilire altresì la data e le modalità di svolgimento della consultazione;

VISTA la legge regionale 28 aprile 1993, n. 34 "Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n 26 e successive modificazioni", ed in particolare il Titolo III, che disciplina i referendum consultivi;

DATO ATTO che avverso la citata deliberazione del consiglio regionale, il presidente del consiglio dei Ministri ha promosso ricorso in Corte costituzionale per conflitto di attribuzioni con richiesta di sospensiva e che ad oggi non risulta fissata né l'udienza di trattazione dell'istanza cautelare né del merito;

DATO ATTO altresì che in base alla data disciplina, il referendum viene effettuato una volta all'anno, in una domenica tra aprile e giugno, ed è indetto dal presidente della Giunta regionale, sentiti il commissario del Governo e Presidenti delle Corti d'Appello interessate ai fini della determinazione della date della consultazione, con decreto da emanarsi entro il 28 febbraio;

RITENUTO che l’indizione del referendum da parte del presidente della Giunta regionale costituisce, ai sensi della citata l.r. 34/1983, atto dovuto quale necessario provvedimento conclusivo del procedimento referendario, così come disegnato dalla legge regionale,

ATTESO che il Presidente della Regione Lombardia con nota in data 27 febbraio 2001, prot. N. A1.2001.0009278 ha attivato il procedimento di consultazione con il Commissario del Governo e con i Presidenti di Corti d’Appello interessate ai sensi della sopracitata disciplina regionale, comunicando l'intenzione di fissare la data di svolgimento in concomitanza con il rinnovo del parlamento delta Repubblica;

PRESO ATTO che i Presidenti di Corte d'Appello e il Commissario del Governo interpellati si sono così espressi:

- il presidente della Corte d'Appello di Brescia con nota del 27/02/2001 ns. prot.n.A1.2001.0009392 del 28/02/2001) ha comunicato: "nulla osta (...) all'effettuazione delta consultazione referendaria (...) in concomitanza con la tornata elettorale per il rinnovo del parlamento della Repubblica";

- il presidente della Corte d'Appello di Milano con nota del 27/02/2001 ns. prot.n.A1.2001.0009391 del 28/02/2001) ha comunicato: "Ritengo, per evidenti ragioni di opportunità ed economicità che la consultazione referendaria di cui alla l.r. 34 del 28.04.1983, sia indetta in concomitanza con le prossime elezioni politiche (...)";

- il presidente della Corte d'Appello di Trento con nota del 28/02/2001 (ns.prot. A1.2001.000/9520 del 28/02/2001) ha comunicato: "(...) esprimo la mia approvazione e concordo con l'effettuazione di detto referendum in concomitanza con la tornata elettorale per il rinnovo del parlamento della Repubblica";

- il Commissario del Governo con nota del 28 febbraio 2001 prot. n. 40702/345 (nostro protocollo A1.2001.0009657 del 25/2/2001) ha comunicato: "Ritengo necessario (...) far rilevare che la deliberazione VII/0025 del 15 settembre 2000 con la quale il Consiglio regionale ha stabilito di procedere all'indizione del referendum in parola è stata impugnata dal Governo, per conflitto di attribuzione, avanti la Corte Costituzionale e il relativo procedimento non si è ancora concluso.
In pendenza, pertanto, del giudizio innanzi alla Corte Costituzionale e tenuto conto che il Presidente della Repubblica non ha adottato il decreto di convocazione dei comizi per le elezioni del parlamento, non ritengo di poter esprimere parere favorevole allo svolgimento del referendum nei tempi ipotizzati";

CONSIDERATO a tale ultimo proposito, da un lato, che la pendenza del giudizio per conflitto di attribuzioni innanzi alta Corte Costituzionale non produce "ex se" la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, che deve quindi trovare esecuzione nel termini di legge; e, dall'altro, che la modalità prescelta di individuazione delle data di svolgimento del referendum assolve compiutamente alle esigenze di conoscibilità e certezza volute dall'ordinamento;

REPUTATO Inoltre che evidenti ragioni di - economicità e convenienza, attestate anche dai Presidenti delle Corti d'Appello consultati, rendono opportuno far coincidere la data delle elezioni politiche e quella della consultazione referendaria;

DATO ATTO che per lo svolgimento del referendum si osservano la disposizioni di cui alla citata legge regionale n 34 del 1983 e, per quanto dalla stessa non disciplinato, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della normativa statale in materia;

DECRETA

1. è Indetto per il giorno di domenica, concomitante con la tornata elettorale per il rinnovo del parlamento delta Repubblica, presso i comuni della Lombardia il referendum consultivo recante il seguente quesito:

"Volete voi che la Regione Lombardia, nel quadro dell'unita nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie alla promozione del trasferimento delle funzioni statali in materia di Sanità, Istruzione, anche professionale, nonché di polizia locale, alla Regione?"

2. il presente decreto è comunicato al Commissario del Governo, ai presidenti delle Corti di Appello, ai Sindaci ed ai presidenti delle Commissioni elettorali mandamentali della Lombardia per l'esecuzione degli adempimenti conseguenti:

3. il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
 


Indice "Normativa di riferimento"