Riforme Istituzionali
 
Regione Lombardia
 
PROGETTO DI LEGGE N. 0110
di iniziativa della Giunta regionale
DGR N. 3771 DEL 16/03/01
 
Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 "Nuove norme sul
referendum abrogativo della Regione Lombardia abrogazione l.r. 31
luglio 1983, n. 26 e successive modificazioni".
 
PRESENTATO IL 16/03/01

 

ASSEGNATO IN DATA 16/0310

ALLE COMISSIONI REFERENTE II

 

 RELAZIONE

La legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 'Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia' Abrogazione l.r. 31.7.1973, n 26 e successive modificazioni" disciplina la procedura per l'indizione e lo svolgimento del referendum consultivo mediante rinvio alle nonne espressamente previste per il referendum abrogativo, in quanto applicabili. Tuttavia non contiene specifiche nonne sulla svolgimento del referendum in concomitanza con altre consultazioni elettorali, da cui la necessità di prevedere l’eventuale interazione della normativa attuale con puntuale atto regolamentare.

Inoltre è prevista l'abrogazione del comma 3 dell’art. 13 al fine di uniformare l'orario per lo svolgimento delle votazioni a quello di cui alla normativa statale, applicabile per le parti non espressamente o diversamente disciplinate.

La legge attuale prevede l'ipotesi di concomitanza di referendum regionali con referendum nazionali, consentendone la contestualità: è risultato necessario generalizzare allargando la previsione "referendum concernenti leggi nazionali" con "referendum nazionali". Le modifiche all'art . 25 consentono di modificare i tempi di indizione del referendum regionale nonché eliminarne il riferimento temporale entro cui il decreto di indizione deve essere emanato.

Nel caso di referendum consultivo che coinvolga la popolazione dell'intera Regione non si fa luogo all'applicazione degli artt. 27, 28 e 29 ma delle corrispondenti norme previste per il referendum abrogativo- Ciò al fine di prevedere, in questo caso, la costituzione delle Commissioni provinciali elettorali.
 



ART. 1

1- Ai comma 7 dell'art. 9 le parole 'referendum concernenti leggi nazionali' sono sostituite dalle parole "referendum nazionali"-

2. All'art 13 sono apportate le seguenti modifiche:

3- All'art. 15 sono apportate le seguenti modifiche:

    al comma 4 le parole "abrogativi di legge' sono soppresse; dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma 5bis:
    "5bis Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, in caso di svolgimento contestuale delle operazioni elettorali relative a referendum regionali e altre consultazioni elettorali."
4- All'art:- 23 sono apportate le seguenti modifiche: 5- Al comma 2 dell'art. 26 dopo le parole "presente legge" sono aggiunte le seguenti parole ", ove non disciplinato, a fini di economicità, snellezza e razionalizzazione delle operazioni referendarie, con regolamento."

6- Dopo il comma 4 dell'art 26 è aggiunto il seguente comma 4bis: "4bis. La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi"

7 All'art. 30 le parole "di cui all'ultimo comma dell'art. 27" sono sostituite dalle parole "trasmesso dall'ufficio centrale per il referendum".
 



 
Indice "Normativa di riferimento"