ASSEGNATO IN DATA 16/0310
ALLE COMISSIONI REFERENTE II
RELAZIONE
La legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 'Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia' Abrogazione l.r. 31.7.1973, n 26 e successive modificazioni" disciplina la procedura per l'indizione e lo svolgimento del referendum consultivo mediante rinvio alle nonne espressamente previste per il referendum abrogativo, in quanto applicabili. Tuttavia non contiene specifiche nonne sulla svolgimento del referendum in concomitanza con altre consultazioni elettorali, da cui la necessità di prevedere l’eventuale interazione della normativa attuale con puntuale atto regolamentare.
Inoltre è prevista l'abrogazione del comma 3 dell’art. 13 al fine di uniformare l'orario per lo svolgimento delle votazioni a quello di cui alla normativa statale, applicabile per le parti non espressamente o diversamente disciplinate.
La legge attuale prevede l'ipotesi di concomitanza di referendum regionali con referendum nazionali, consentendone la contestualità: è risultato necessario generalizzare allargando la previsione "referendum concernenti leggi nazionali" con "referendum nazionali". Le modifiche all'art . 25 consentono di modificare i tempi di indizione del referendum regionale nonché eliminarne il riferimento temporale entro cui il decreto di indizione deve essere emanato.
Nel caso di referendum consultivo che coinvolga la
popolazione dell'intera Regione non si fa luogo all'applicazione degli
artt. 27, 28 e 29 ma delle corrispondenti norme previste per il referendum
abrogativo- Ciò al fine di prevedere, in questo caso, la costituzione
delle Commissioni provinciali elettorali.
1- Ai comma 7 dell'art. 9 le parole 'referendum concernenti leggi nazionali' sono sostituite dalle parole "referendum nazionali"-
2. All'art 13 sono apportate le seguenti modifiche:
b) il comma 3 è abrogato
3- All'art. 15 sono apportate le seguenti modifiche:
b) Al comma 5 e aggiunto il seguente comma 5bis: "5bis. Il referendum consultivo può avere luogo nei periodi dal 1 febbraio al 30 giugno e dal 1 settembre al 15 dicembre. Il referendum deve comunque tenersi nel primo periodo utile o in quello immediatamente successivo."
c) Il comma 6 è abrogato.
6- Dopo il comma 4 dell'art 26 è aggiunto il seguente comma 4bis: "4bis. La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi"
7 All'art. 30 le parole "di cui all'ultimo comma
dell'art. 27" sono sostituite dalle parole "trasmesso dall'ufficio centrale
per il referendum".