Riforme
Istituzionali
Regione Lombardia
LEGGE REGIONALE N. 014
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1983,
n. 34 "Nuove norme sul
referendum abrogativo della Regione Lombardia.
Abrogazione l.r. 31luglio 1983, n. 26 e successive modificazioni".
Approvata nella seduta del 27 marzo 2001
ART. 1
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 aprile
1983, n. 34 "Nuove norme sul
referendum abrogativo della Regione Lombardia.
Abrogazione l.r. 31luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni")
1. All'art 13 sono apportate le seguenti modifiche:
a)Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2 bis:
2. Al comma 5 dell'art. 15 le parole "un ulteriore onorario
fisso forfettario" sono sostituite dalle parole "la maggiorazione dell'oraio
fisso forfettario" e le "parole analogo onorario è corrisposto"
sono sostituite dalle parole "analoga maggiorazione all'onorario è
corrisposta".
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 15 è aggiunto il
seguente comma 5bis:
"5bis Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì,
in caso di svolgimento contestuale delle operazioni elettorali relative
a referendum regionali e altre consultazioni elettorali."
4. Il comma 1 dell'articolo 30 è sostituito dal
seguente:
"1. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto
il verbale trasmesso dall'ufiicio centrale per il referendum, ordina la
pubblicazione dei risultati del referendum sul Bollettino Ufficiale della
regione Lombardia".
5. Dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente articolo
30bis:
"30bis. Gli articoli 27,28 e 29 non si applicano qualora il referendum
consultivo riguardi la popolazione dell'intera regione. In tal caso delle
operazioni dell'ufficio centrale è redatto verbale in tre esemplari
uno dei quali è deposistato presso la cancelleria della corte d'appello
unitamente ai verbali e agli atti trasmessi dagli uffici provinciali per
il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi al presidente della
giunta ed al presidente del consiglio regionale.
6. Dopo il comma 5 dell'articolo 32 è aggiunto il
seguente comma 5bis:
"5bis. Al fine di favorire i necessari raccordi operativi in occasione
dello svolgimento di referendum la regione attiva forme di consultazione
delle realtà rappresentative dei comuni a livello regionale. I comuni
assicurano la necessaria collaborazione nell'espletamento dei compiti loro
spettanti ai sensi della presente legge".
Art. 2
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo
127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello Statuto regionale ed entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
Indice "Normativa di riferimento"