Riforme Istituzionali
 
 
Come prevedibile, le modifiche al Titolo V stanno provocando numerosi problemi d'interpretazione e cominciano a giungere le prime richieste di chiarimenti.
Al di là dei possibili conflitti istituzionali ampiamente denunziati prima dello svolgimento del referendum, c'è anche da capire cosa succederà in ordine a tutte le leggi ordinarie emanate sulla base di previsioni costituzionali non più esistenti.
Con delle brevi schede si cercherà quindi di approfondire i vari aspetti e le possibili interpretazioni.
Sui dubbi, a seguito delle modifiche al Titolo V della Costituzione,
relativamente agli Organi di controllo e al Commissario di Governo

Sotto il profilo della nuova disciplina costituzionale, tranne che per quanto previsto dall'art. 123 Cost. (che specificatamente esclude, per le leggi di approvazione degli statuti, la necessità del visto del commissario di Governo), a seguito delle modifiche del Titolo V non esiste più alcuna previsione sia degli organi di controllo, dello Stato e delle Regioni, che della figura del Commissario di Governo.
D'altro canto, la mancata previsione non può altresì significare, in linea di principio, l'esplicito divieto a che esistano controlli sugli atti delle Regioni, di Provincie e Comuni. Il su citato art. 123, per altro, nell'escludere, tassativamente, controlli preventivi sulle leggi di approvazione degli statuti regionali, implicitamente ammette la possibilità di forme di controllo su altri atti come anche dell'esistenza stessa del visto del Commissario di Governo.
Sotto il profilo dei comportamenti immediati, quindi, ritengo rimangano certamente efficaci e vingenti le disposizioni di legge ordinaria che regolano le competenze degli organi di raccordo tra lo Stato, le Regioni, Provincie e Comuni che non facciano esplicito riferimento alle norme costituzionali abrogate; altresì, ritengo pure che detti organi non possano contravvenire alla legge ordinaria anche nel caso di competenze che richiamano gli art. costituzionali abrogati, tranne l'esplicito divieto previsto dall'art. 123 Cost. e, pur con molti dubbi, a quanto previsto dall'art. 127, sino ad eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale da parte della Consulta o di abrogazione delle stesse da parte del legislatore.
 
11 novembre 2001
 
Franco Ragusa
 
 



 
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