Come prevedibile, le modifiche al Titolo V stanno
provocando numerosi problemi d'interpretazione e cominciano a giungere
le prime richieste di chiarimenti.
Al di là dei possibili conflitti istituzionali ampiamente denunziati prima dello svolgimento del referendum, c'è anche da capire cosa succederà in ordine a tutte le leggi ordinarie emanate sulla base di previsioni costituzionali non più esistenti. Con delle brevi schede si cercherà quindi di approfondire i vari aspetti e le possibili interpretazioni. |
Sotto il profilo della nuova disciplina costituzionale, tranne che per
quanto previsto dall'art. 123 Cost. (che specificatamente esclude, per
le leggi di approvazione degli statuti, la necessità del visto del
commissario di Governo), a seguito delle modifiche del Titolo V non esiste
più alcuna previsione sia degli organi di controllo, dello Stato
e delle Regioni, che della figura del Commissario di Governo.
D'altro canto, la mancata previsione non può altresì
significare, in linea di principio, l'esplicito divieto a che esistano
controlli sugli atti delle Regioni, di Provincie e Comuni. Il su citato
art. 123, per altro, nell'escludere, tassativamente, controlli preventivi
sulle leggi di approvazione degli statuti regionali, implicitamente ammette
la possibilità di forme di controllo su altri atti come anche dell'esistenza
stessa del visto del Commissario di Governo.
Sotto il profilo dei comportamenti immediati, quindi, ritengo rimangano
certamente efficaci e vingenti le disposizioni di legge ordinaria che regolano
le competenze degli organi di raccordo tra lo Stato, le Regioni, Provincie
e Comuni che non facciano esplicito riferimento alle norme costituzionali
abrogate; altresì, ritengo pure che detti organi non possano contravvenire
alla legge ordinaria anche nel caso di competenze che richiamano gli art.
costituzionali abrogati, tranne l'esplicito divieto previsto dall'art.
123 Cost. e, pur con molti dubbi, a quanto previsto dall'art. 127, sino
ad eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale da parte
della Consulta o di abrogazione delle stesse da parte del legislatore.
11 novembre 2001
Franco Ragusa