Riforme istituzionali: 
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Dal mattarellum alla riduzione dei parlamentari
Cittadini senza rappresentanza
 
di Franco Ragusa
 
Il nuovo Titolo V

Ormai alla sbando e senza idee vere per ribaltare i prono­stici, il centrosinistra decise di concludere la legislatura con un colpo a sorpresa.
Per cercare di limitare il prevedibile calo elettorale nel nord del Paese, vista la rinsaldata alleanza tra Berlusconi e Bossi, pensò bene di consegnare il resto dell’Italia al centrodestra varando un’assurda riforma federale.

Ripresi in fretta e furia i lavori della bicamerale e con soli 4 voti di scarto, dopo aver già introdotto l’elezione diretta dei Pre­sidenti di Regione, dal nulla divenimmo un paese di tipo federale, con un complicatissimo e sgangherato sistema di legi­slazione concorrente che nulla ha a che vedere con il sistema tedesco e che ancora oggi intasa di ricorsi la Corte Costituzio­nale.
Il nuovo art. 117, nel fissare le materie di esclusiva competenza dello Stato e quelle per le quali è prevista la legislazione concor­rente, ha attribuito alle Regioni, in via generale, la potestà legislativa, lasciando allo Stato il solo compito di fissare i prin­cipi generali: “Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determina­zione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato."

Diversamente dall’esperienza tedesca, quindi, concepita per permettere ai Laender di legiferare in caso d’assenza dello Stato nelle materie dove è prevista la legislazione concorrente, mante­nendo però l’uniformità di trattamento laddove lo Stato abbia legiferato, il nuovo modello italiano, all’inverso, impone da subito degli obblighi di astensione da parte dello Stato, sancendo così la diversità di trattamento per i cittadini, da Regione a Regione, visto il limite di competenza fissato che permette alle sole Regioni di poter legiferare oltre i principi fondamentali.
Al tempo stesso, però, nel tentativo di limitare la portata dell’in­tervento legislativo dello Stato a tutto vantaggio delle Regioni, si è in qualche modo caduti nell’errore di attribuire un’inviola­bile riserva di legge sui principi fondamentali tale da poter vani­ficare la potestà legislativa delle Regioni in assenza, o nella difficoltà di desumere l’esistenza, dei principi fondamentali.

Altro aspetto inquietante della riforma e che sottolinea la scarsa attenzione del legislatore di fronte all’esigenza di avere un sistema in grado di garantire uguali condizioni di vita per tutti i cittadini, sono le previsioni contenute agli articoli 117 punto m)1 e 1202 che sanciscono in maniera chiara la diversità di trattamento.
Traducendo il tutto, obiettivo della “Repubblica federale italiana” non è il raggiungimento di uguali livelli di prestazioni, bensì quello di fissare per legge le differenze, i livelli essenziali, dividendo così i cittadini in cittadini di serie A e di serie infe­riori.
Combinando questo tipo d’impostazione con i principi del fede­ralismo fiscale, al quale si cercherà di dare attuazione con una legge approvata ad aprile 2009 dal centrodestra e da un centrosi­nistra favorevolmente disposto3, s’intuisce facilmente quale miscela esplosiva potrebbe innescarsi laddove, per l’appunto, gli egoismi localistici potrebbero prendere, a buon diritto perché così sancito in Costituzione, il sopravvento.

NOTE

1 Art. 117 - Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: ... m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti ci­vili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; ...

2 Art. 120 - ... Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di peri­colo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richie­dono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e socia­li, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. ...

3 Sia il PD che l’IDV opteranno per il voto di astensione. Unico voto con­trario quello dellUDC.



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