La Legge Elettorale
e i tanti modi per non farci contare
di Franco Ragusa
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Questioni
problematiche: i referendum e la legge elettorale
potrebbero violare la Costituzione?
Visto il pronunciamento della Consulta del 4
dicembre 2013, a porre una simile domanda,
almeno per quanto riguarda la seconda parte, si
rischia di fare la figura degli scemi.
È proprio
dalle pronunce di ammissibilità dei quesiti
Guzzetta, infatti, con la segnalazione al
Legislatore dei problemi individuati nella
legge elettorale, che vennero finalmente
all’attenzione altri e più inquietanti
interrogativi. In sede di ammissibilità del referendum abrogativo, ad esempio, tranne casi particolari legati all’esigenza di garantire che “Un organo elettivo, previsto dalla Costituzione, non può essere neppure temporaneamente privato delle norme elettorali che ne rendono costantemente possibile l’operatività”4 e, quindi, “I referendum abrogativi delle leggi elettorali degli organi costituzionali non devono paralizzare i meccanismi di rinnovazione, che sono strumento essenziale della loro necessaria e costante operatività”,5 la Corte Costituzionale ha via via confermato che in sede di ammissibilità del referendum abrogativo “non viene di per sé in rilievo l’eventuale effetto abrogativo del referendum”. La prospettata illegittimità costituzionale di una sua possibile conseguenza “non può essere presa in considerazione e vagliata al fine di pervenire a una pronuncia di inammissibilità del quesito referendario”, tanto più che la conseguente situazione normativa potrebbe dar luogo, se e quando si realizzi, ad un giudizio di legittimità costituzionale, nelle forme, alle condizioni e nei limiti previsti6. In altre parole,
per bocca della stessa Consulta, anche se gli
effetti di un referendum abrogativo potrebbero
produrre una legge anticostituzionale, per
l’esame degli effetti concreti si dovrà
attendere la nuova legge al varco, per poi, soltanto
in quel momento, poter mettere in moto i modi
di accesso per il giudizio di legittimità
costituzionale. Appurata,
quindi, l’esistenza di limiti che impediscono alla
Corte Costituzionale di auto attivarsi anche quando
la “questione” potrebbe giungere sul suo tavolo
per altri motivi, quali gli strumenti? Come poc’anzi
ricordato, per poter sollevare la questione di
costituzionalità non vi è altra via
che attendere la legge al varco, durante un
procedimento giudiziario nel quale la legge trovi la
sua applicazione, e soltanto in quella sede poterne
contestare la legittimità costituzionale. ... si pensi ad una legge
elettorale che preveda la distribuzione dei seggi
in violazione del principio di eguaglianza, la
quale potrebbe forse giungere alla Corte in
seguito ad una questione sollevata da una delle
Giunte delle Camere, in sede di contestazione
da parte dell’interessato della proclamazione dei
risultati - anche se l’ipotesi è
irrealistica, dipendendo da un atteggiamento
suicida dei parlamentari eletti sulla base della
legge elettorale che si vorrebbe contestare. Ciò che
qui Zagrebelsky mette in evidenza, non è
tanto l’impossibilità teorica di far
giungere la questione alla Corte
Costituzionale, quanto che nella realtà
ciò potrebbe non avvenire per il semplice
motivo che l’unico Organo titolato9 a
sollevare la questione, non avrà mai
l’interesse a farlo, in quanto esistente proprio
grazie alla legge elettorale che dovrebbe inviare
all’esame della Consulta. Stava tutta qui
l’assurdità di un sistema di controllo di
costituzionalità delle leggi che faceva
finta di non vedere e che, sino a pochi mesi fa,
aveva solo saputo rinviare ad “altro giudice”, le
giunte delle elezioni. Note 1 La Prima Sezione della Corte di Cassazione di Milano decide per l’invio del Porcellum all’esame della Consulta. 2 Impressionante, alla luce del recente pronunciamento della Consulta, le tre questioni aperte per le quali l’Avv. Aldo Bozzi tentò inutilmente di trovare ascolto presso i mezzi di informazione e tutte le formazioni politiche: http://www.riforme.net/2008/rass08-024.htm 3 Aldo Bozzi, Giuseppe Bozzi, Giuseppe Porqueddu, da subito affiancati dagli ex senatori Felice Besostri e Domenico Gallo. 4 Consulta: sentenza N° 29 1987
5 Consulta: sentenza N° 26 1997
6 Consulta: sentenza N° 26 1987 7 “in quanto non richiedono, per il raggiungimento dei propri fini, un’applicazione giudiziaria” - La giustizia costituzionale, Zagrebelsky – ed. 1988
8 Ed. 1988, pag. 226
9 Così sino a maggio 2013, quando la Prima Sezione della Cassazione di Milano ha finalmente sollevato la questione a seguito del ricorso dell’avv. Aldo Bozzi ed altri. 10 Il sito Riforme
Istituzionali, alla luce dei pronunciamenti
negativi dei giudici amministrativi al ricorso
dell’Avv. Bozzi ed altri, nel 2008 portò
avanti un’iniziativa di protesta legale nei
seggi. Ai sensi dell’art. 87 TU leggi
elettorali, le camere pronunciano giudizio
definitivo sulle contestazioni, le proteste e,
in generale, su tutti i reclami presentati agli
Uffici delle singole sezioni elettorali o
all’Ufficio centrale durante la loro
attività o posteriormente. |
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