Riforme Istituzionali
Elezioni 2001
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Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni
Comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di
informazione
Delibera n. 253/01/CSP
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione
politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alle
campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica
fissate per il giorno 13 maggio 2001.
L’AUTORITA’
NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 20
marzo 2001 e, in particolare, nella sua prosecuzione del 23 marzo
2001;
VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio
1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle
campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica", e successive modificazioni;
VISTA la legge 22 febbraio 2000,
n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai
mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per
la comunicazione politica";
VISTO il decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente
"Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione
della Camera dei deputati", e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, concernente "Testo
unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica";
RILEVATO che con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2001,
n. 47, sono stati convocati per il giorno 13 maggio 2001 i comizi per le
elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge
22 febbraio 2000, n. 28;
UDITA la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore
ai sensi dell’art. 32 del regolamento concernente l’organizzazione ed il
funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Finalità e ambito di applicazione
-
Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge
22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell’accesso ai mezzi
di informazione durante le campagne per le elezioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 13 maggio
2001, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità
e parità di trattamento.
Articolo 2
Soggetti politici
-
Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio
2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:
-
nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali
e la data di presentazione delle candidature:
-
le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo in almeno un ramo
del Parlamento nazionale;
-
le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che siano
presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;
-
nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature
e quella di chiusura della campagna elettorale:
-
le coalizioni cui fanno riferimento liste diverse che, sulla base di un
comune programma di governo, presentano, sotto un unico simbolo identificativo,
candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto
dell’elettorato nazionale;
-
le forze politiche che presentano, con il proprio simbolo, candidature
o liste di candidati in collegi o circoscrizioni che interessino almeno
un quarto dell’elettorato nazionale;
-
le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che
sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.
TITOLO II - RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
Capo I - comunicazione politica in campagna elettorale
Articolo 3
Riparto degli spazi per la comunicazione politica
Gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale
privata e locale dedica alla comunicazione politica nelle forme previste
dall'articolo 4, comma 1, della legge
22 febbraio 2000, n. 28 sono ripartiti:
nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi
elettorali e la data di presentazione delle candidature, per il novanta
per cento, ai soggetti politici di cui all’articolo 2, comma 1, punto I),
lettera a), tenendo conto della consistenza dei rispettivi gruppi parlamentari,
per il restante dieci per cento, ai soggetti politici di cui all’articolo
2, comma 1, punto I), lettera b), in modo paritario;
nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature
e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, per
metà tra i soggetti politici di cui all’articolo 2, comma 1, punto
II), lettera a) e per l’altra metà tra i soggetti politici di cui
all’articolo 2, comma 1, punto II), lettere b) e c).
Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori
con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive all’interno
della fascia oraria compresa tra le ore 07,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti
radiofoniche all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 05,00
e le ore 01,00 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni
sono tempestivamente comunicati, dalle emittenti radiofoniche e televisive
nazionali, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, dalle
emittenti radiofoniche e televisive locali, al competente Comitato regionale
per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, al
Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono
diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non
udenti.
Capo II - messaggi autogestiti in campagna elettorale sulle
emittenti nazionali
Articolo 4
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
-
Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature
e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche
e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti
a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste
e programmi.
Articolo 5
Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti
Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
le emittenti di cui all’articolo 4, comma 1, osservano le seguenti modalità,
stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della
legge 22 febbraio 2000, n. 28:
il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo
quanto previsto all’articolo 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi
a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento
alle fasce orarie;
i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata
sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione
politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti
per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti
radiofoniche;
i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere
interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono
trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori
per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo
di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti
fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00
- 19,59; seconda fascia 14,00 - 15,59; terza fascia 22,00 - 23,59; quarta
fascia 09,00 - 10,59;
i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento
pubblicitario previsti dalla legge;
ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun
contenitore;
nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi
in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito" con l'indicazione
del soggetto committente.
Articolo 6
Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici
Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
le emittenti di cui all’articolo 4, comma 1, che intendono trasmettere
messaggi politici autogestiti:
rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato
da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato
l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell’emittente,
di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da
contattare, è depositato un documento, che può essere reso
disponibile anche nel sito web dell’emittente, concernente
la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti,
la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e
il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto.
A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello
MAG/1/EN, reso disponibile nel sito web dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it.
inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), nonché
possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva
del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro
collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono
anche utilizzare il modello
MAG/2/EN, reso disponibile nel predetto sito web dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature,
i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano
alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile
elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché
dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino
almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, salvo i soggetti
politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute. A tale
fine, può anche essere utilizzato il modello
MAG/3/EN, reso disponibile nel predetto sito web dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
Articolo 7
Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti
La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti
per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della
stessa.
La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata
secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun
contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze
all'interno delle singole fasce.
Capo III - messaggi autogestiti in campagna elettorale sulle
emittenti locali
Articolo 8
Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento
Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature
e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche
e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti
a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste
e programmi hanno altresì facoltà di diffondere ai medesimi
fini messaggi politici autogestiti a pagamento.
Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti
a pagamento deve essere, di norma, pari nell’ambito della medesima settimana
a quello destinato alla prevista diffusione dei messaggi autogestiti a
titolo gratuito.
Le tariffe praticate ai soggetti politici richiedenti gli spazi per
messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari al cinquanta per cento
di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse
fasce orarie.
Articolo 9
Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti
gratuiti
Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
le emittenti di cui all’articolo 8, comma 1, osservano le seguenti modalità,
stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della
legge 22 febbraio 2000, n. 28:
il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo
quanto previsto all’articolo 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi
a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento
alle fasce orarie;
i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata
sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione
politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti
per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti
radiofoniche;
i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere
interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono
trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori
per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo
di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti
fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00
- 19,59; seconda fascia 12,00 - 14,59; terza fascia 21,00 - 23,59; quarta
fascia 07,00 - 8,59; quinta fascia 15,00 - 17,59; sesta fascia 09,00 -
11,59;
i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento
pubblicitario previsti dalla legge;
nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio
in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito gratuito" con
l'indicazione del soggetto committente.
Articolo 10
Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti
a pagamento
Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento le
emittenti di cui all’articolo 8, comma 1, osservano le seguenti modalità,
stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 7, della
i messaggi sono organizzati in modo autogestito, devono avere
una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una
opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno
e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi
per le emittenti radiofoniche;
i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere
interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono
trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata
di programmazione, distinti da quelli dedicati ai messaggi a titolo gratuito;
i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento
pubblicitario previsti dalla legge;
nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi
in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito a pagamento"
con l'indicazione del soggetto committente.
Articolo 11
Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici
Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere
messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e che si avvalgono della
facoltà di diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento:
rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato
da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato
l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell’emittente,
di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da
contattare, è depositato un documento, che può essere reso
disponibile anche nel sito web dell’emittente, concernente
la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti,
la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e
il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto.
A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare
i modelli MAG/1/EN per i messaggi politici autogestiti gratuiti e MAP/1/EN
per i messaggi politici autogestiti a pagamento, resi disponibili sul
predetto sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:
www.agcom.it;
inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per
le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi
radiotelevisivi, che ne informa l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente
con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento
stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione
nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare
i modelli MAG/2/EN per i messaggi politici autogestiti gratuiti e MAP/2/EN
per i messaggi politici autogestiti a pagamento, resi disponibili sul
predetto sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Le emittenti radiofoniche e televisive locali a diffusione pluriregionale
sono tenute agli adempimenti di cui al comma 1, lettera b), nei confronti
di ogni Comitato territorialmente competente, nonché a collocare
nel loro palinsesto contenitori distinti e riconoscibili per ciascuna regione.
A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature,
i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano
alle emittenti e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni
o, ove non costituiti, ai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi,
nonché alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile
elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché
dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino
almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, salvo
i soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute.
A tale fine, possono anche essere utilizzati
i modelli MAG/3/EN per i messaggi politici autogestiti gratuiti e MAP/3/EN
per i messaggi politici autogestiti a pagamento, resi disponibili nel
predetto sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Articolo 12
Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti
-
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta
del competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non
sia ancora stato costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi,
ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti
gratutiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in ciascuna
regione, in relazione alle risorse disponibili previste dall’articolo 1,
comma 3, del decreto 5 febbraio 2001 del Ministro delle comunicazioni di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
Articolo 13
Sorteggio e collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti
-
La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti
per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato
regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale
per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio
eletto l’emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di
un funzionario dello stesso.
-
La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata,
sempre alla presenza di un funzionario del Comitato, secondo un criterio
di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore,
in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno
delle singole fasce.
Capo IV - programmi di informazione nei mezzi radiotelevisivi
Articolo 14
Programmi di informazione
A decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla
chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parità
di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità
dell'informazione, i programmi radiotelevisivi di informazione, riconducibili
alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, si conformano
ai seguenti criteri:
la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici,
membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali
è ammessa solo in quanto risponda all’esigenza di assicurare la
completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi
di interesse giornalistico non attinenti alla consultazione elettorale
e legati all’attualità della cronaca. La presenza delle persone
suindicate è vietata in tutte le altre trasmissioni radiotelevisive
diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti;
quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta delle persone
indicate alla lettera a), questioni relative alla competizione elettorale,
le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione
vanno rappresentate in modo corretto ed obiettivo, anche con riferimento
alle pari opportunità tra i due sessi, evitando sproporzioni nelle
cronache e nelle riprese delle persone indicate alla lettera a). Resta
salva per l’emittente la libertà di commento e di critica che, in
chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il
rispetto delle persone.
Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radio-televisiva,
diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti,
è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze
di voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono
attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio
ed allusivo, le libere scelte degli elettori.
Capo V - Disposizioni particolari
Articolo 15
Circuiti di emittenti radiotelevisive locali
Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea
da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque
denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio
costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti
che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni
previste per le emittenti nazionali dai capi primo e secondo del presente
titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla
ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'articolo 38 della legge
14 aprile 1975, n. 103.
Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina
con riferimento all’articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n.
249.
Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione
autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dai capi primo
e terzo del presente titolo.
Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell’ambito
delle trasmissioni in contemporanea.
Articolo 16
Imprese radiofoniche di partiti politici
In conformità a quanto disposto dall’articolo 6 della legge
22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi primo, secondo,
terzo e quarto del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione
sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato
in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della
legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata
la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare
l’impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.
Articolo 17
Conservazione delle registrazioni
-
Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni
della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione
per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla
conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine
ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni
della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e della legge 22 febbraio 2000, n.
28, ovvero di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal
presente provvedimento.
TITOLO III - STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
Articolo 18
Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici
elettorali su quotidiani e periodici
Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi
titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme
ammesse dall'articolo 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28,
messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei
relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa
testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per
la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione,
desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di
quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata
non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il
comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere
inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del
comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato,
nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata,
quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo,
sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare
le condizioni generali dell’accesso, nonché l’indirizzo ed il numero
di telefono della redazione della testata presso cui è depositato
un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:
le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale
indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione
entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
le tariffe per l’accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate
per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;
ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per
la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio
di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.
Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per
messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate
ad uno di essi per il modulo acquistato.
Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale,
su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate
per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione
ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a
diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate
con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe
praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove
diverse, le altre modalità di cui al comma 2.
La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce
condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo
considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato rispetto del termine
a tale fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso
comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può
avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del
comunicato preventivo.
Articolo 19
Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani
e periodici
I messaggi politici elettorali di cui all'articolo 7 della legge 22
febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica
impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità
uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura "messaggio politico
elettorale" con l’indicazione del soggetto committente.
Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle
elencate al comma 2 dell’articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
Articolo 20
Organi ufficiali di stampa dei partiti
Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici
elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità
ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei
partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi
di candidati e candidati.
Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale
quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell’articolo
5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale
senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto
o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.
I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti
a fornire con tempestività all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali
di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe
elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.
TITOLO IV - SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI
Articolo 21
Divieto di sondaggi politici ed elettorali
Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla
chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o
comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici
sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli
elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente
a quello del divieto. E' vietata, altresì, la pubblicazione e la
trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico
a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi
mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti
politici.
Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione
integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente
corredata da una "nota informativa" che ne costituisce parte integrante
e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto
che realizza il sondaggio:
il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
il committente e l’acquirente del sondaggio;
i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si
tratta di "sondaggio rappresentativo" o di "sondaggio non rappresentativo";
il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
il numero delle persone interpellate e l’universo di riferimento;
il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione
parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;
la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
la data in cui è stato realizzato il sondaggio.
I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto
se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità
e corredati della "nota informativa" di cui al medesimo comma 2 sull’apposito
sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione
e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it,
ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa,
la "nota informativa" di cui al comma 2 è sempre evidenziata con
apposito riquadro.
In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione
televisiva, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene preliminarmente
letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.
In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la "nota
informativa" di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.
TITOLO V - VIGILANZA E SANZIONI
Articolo 22
Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni
I Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati
ancora costituiti, i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi,
assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli
previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:
di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione
vigente e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché
delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico
dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere
regionale;
di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi
atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di competenza di
quest'ultima, secondo quanto stabilito all'articolo 23 del presente provvedimento.
Articolo 23
Procedimenti sanzionatori
Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28,
nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente
atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione
dei provvedimenti previsti dall’articolo 10 della medesima legge. Ciascun
soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni
entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.
La denuncia delle violazioni prevista al comma 1 deve essere inviata,
anche a mezzo telefax, a ciascuno dei destinatari indicati dall’articolo
10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo
se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione
comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari
indicati dalla legge.
La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione
dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell’editore e del giornale
o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa,
rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed
edizione, nonché di una motivata argomentazione.
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente
alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive
nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture,
che si avvalgono, a tale fine, del nucleo della Guardia di Finanza istituito
presso l'Autorità stessa.
I procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono
istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni,
ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, dai Comitati regionali
per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorità
secondo quanto previsto al comma 8.
Il gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta
la denuncia della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive locali,
delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore
successive all’acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle
stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 6, dandone immediato
avviso, anche a mezzo telefax, all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
Il Comitato di cui al comma 6 procede ad una istruttoria sommaria, se
del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati
ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive
alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si
sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi
di legge mediante immediato ripristino dell’equilibrio nell'accesso ai
mezzi di comunicazione politica, secondo le modalità di cui ai commi
3, 4 e 5 dell'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, lo stesso
Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico
verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il
competente gruppo della Guardia di Finanza, all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, che provvede nel termine di cui al comma
2 del precitato articolo 10, decorrente dalla data di deposito presso gli
uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell’Autorità medesima.
In ogni caso, il Comitato di cui al comma 6 segnala tempestivamente
all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività
svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione
della vigente normativa.
Gli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano,
a richiesta, con i Comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove
questi non siano ancora costituiti, con i Comitati regionali per i servizi
radiotelevisivi.
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto
dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'articolo 1, comma 31, della
legge 31 luglio 1997, n. 249.
Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 15 della
legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'articolo 1, comma
23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23
dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni della legge
medesima, non abrogate dall'articolo 13 della legge 22 febbraio 2000, n.
28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle
relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento,
non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo
16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico
dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora
ne venga accertata la responsabilità.
Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito
web della stessa Autorità: www.agcom.it.
Roma, 23 marzo 2001
IL COMMISSARIO RELATORE: Giuseppe Sangiorgi
IL SEGRETARIO DEGLI ORGANI COLLEGIALI: Mario Belati
IL PRESIDENTE: Enzo Cheli
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