| Il presente testo relativo alle norme per l'elezione della Camera dei
Deputati non contiene le modifiche introdotte introdotte con la Legge 21
dicembre 2005, n. 270. Rimane così in archivio per fini di studio
e, soprattutto, perché richiamato da altri approfondimenti presenti
nel sito relativi alla questione delle "Liste Civetta"
Per il nuovo testo si rinvia alla pagina: D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche (con le modifiche introdotte dalla Legge 21 dicembre 2005, n. 270) |
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Art. 1
Art. 2
1. La elezione nel collegio "Valle d'Aosta",
che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme contenute
nel titolo VI del presente testo unico.
Art. 3
1. L'assegnazione del numero dei seggi alle
singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente
testo unico, è effettuata - sulla base dei risultati dell'ultimo
censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente
pubblicazione ufficiale dell'Istituto Nazionale di Statistica - con decreto
del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da
emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
Art. 4
1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini,
il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.
2. Ogni elettore dispone di:
b) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione
dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda
recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il
numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore
ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione
con arrotondamento alla unità superiore. Le liste recanti più
di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato.
Art. 5
Art. 6
1. Sono eleggibili a deputati gli elettori
che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno
delle elezioni.
Art. 7
1. Non sono eleggibili:
b) i presidenti delle Giunte provinciali;
c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
e) i capi di Gabinetto dei Ministri;
f) il Rappresentante del Governo presso la Regione autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche;
g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;
h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.
2. Le cause di ineleggibilità, di cui
al comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano
cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio
di durata della Camera dei deputati.
3. Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione
da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti
alle lettere a), b) e c) del predetto comma, dalla formale presentazione
delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico
o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa.
4. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la
decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c).
5. Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea,
di cui al secondo comma del successivo art. 11.
6. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati,
le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni
esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione
del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 8
1. I magistrati - esclusi quelli in servizio
presso le giurisdizioni superiori -, anche in caso di scioglimento anticipato
della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili
nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione
degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno
esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti
la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili
se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa.
2. I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti
non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella
circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni.
Art. 9
1. I diplomatici, i consoli, i vice-consoli,
eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no,
addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti
in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti alla Camera dei
deputati sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di
accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di
ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da
Governi esteri.
Art. 10
1. Non sono eleggibili inoltre:
2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;
3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui ai nn. 1 e 2, vincolate allo Stato nei modi di cui sopra.
Art. 11
1. I comizi elettorali sono convocati con decreto
del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della
Camera nei limiti dell'art. 61 della Costituzione.
3. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non
oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione.
4. I Sindaci di tutti i Comuni della Repubblica danno notizia
al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi.
Art. 12
1. Presso la Corte di Cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un Presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal Primo Presidente.
Art. 13
1. Presso la Corte d'appello o il Tribunale
nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della circoscrizione
è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di
convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto
da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal
Presidente della Corte d'appello o del Tribunale.
Art. 14
1. I partiti o i gruppi politici organizzati,
che intendono presentare candidature nei collegi uninominali o liste di
candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno
col quale dichiarano di voler distinguere le candidature nei collegi uninominali
o le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito
del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del
gruppo politico organizzato.
2. I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo
sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca
tale simbolo.
3. Non è ammessa la presentazione di contrassegni, sia
che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano
a liste, identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero
con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti.
3 bis. Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi
di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre
alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti,
i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole
o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o
finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di
riferimento.
3 ter. Non è ammessa, altresì, la presentazione
di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente
l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.
4. Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di
altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o
elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente
da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore.
5. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni
riproducenti immagini o soggetti religiosi.
Art. 15
1. Il deposito del contrassegno di cui all'articolo
precedente deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 44° e non
oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione,
da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente
o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato.
2. Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero
dell'intero rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore
20.
3. Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare.
Art. 16
1. Il Ministero dell'interno, nei due giorni
successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce
un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della
regolarità dell'avvenuto deposito.
2. Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno
che non sia conforme alle norme di cui all'art. 14, il Ministero dell'interno
invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica
dell'avviso.
3. Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni
presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire
il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso
l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile: a
quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in
qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno
a norma degli articoli precedenti.
4. Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno
entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere
notificate ai depositanti delle candidature e delle liste che vi abbiano
interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale,
che decide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito i depositanti
delle candidature e delle liste che vi abbiano interesse.
Art. 17
1. All'atto del deposito del contrassegno presso
il Ministero dell'interno i partiti o i gruppi politici organizzati debbono
presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante
effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare
il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, delle candidature
nei collegi uninominali e della lista dei candidati e dei relativi documenti.
La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio.
Il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale
le designazioni suddette entro il 36° giorno antecedente quello della
votazione.
2. Con le stesse modalità possono essere indicati, entro
il (33°) [*] giorno antecedente quello della votazione, altri rappresentanti
supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito
di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati
siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero
dell'interno ne dà immediata comunicazione all'Ufficio centrale
circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce.
[*]L'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 271, modificando l'art.
20, comma 1, del presente testo unico, ha stabilito che le liste di candidati
devono essere presentate dal 35° al 34° giorno antecedenti quello
della votazione. Di conseguenza, l'eventuale indicazione di altri rappresentanti
supplenti va ora effettuata entro il 35° giorno
Art. 18
1. La presentazione delle candidature nei collegi
uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a
liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione
della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata
dalla accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17,
incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel
collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali
collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste,
questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è
suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più
liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica
il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo
cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato può accettare
la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni
diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio
è nulla.
2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato
il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale
per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli
depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo,
nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai
fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno
o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi
di una lista o più liste presentate per l'attribuzione dei seggi
in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è
effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale,
senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le
istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio
sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei
termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale
che decide entro le successive ventiquattro ore. Per le candidate donne
può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto
il cognome del marito.
3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi
uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati
effettivi e di due supplenti.
4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei
collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non
più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni
ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune,
iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. Le sottoscrizioni devono
essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge
21 marzo 1990, n. 53. In caso di scioglimento della Camera dei deputati
che ne anticipi la scadenza di oltre centoventigiorni il numero delle sottoscrizioni
è ridotto alla metà.
5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata
ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui
all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti
all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un Ufficio
diplomatico o consolare.
6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata
da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato
candidature in altri collegi.
Art. 18 bis
1. La presentazione delle liste di candidati
per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta:
da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti;
da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000
abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più
di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle
circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. La sottoscrizione
delle liste può essere effettuata anche dagli stessi sottoscrittori
delle candidature nei singoli collegi uninominali, ricompresi nella circoscrizione,
collegate alle liste medesime. Si applicano le norme di cui ai commi 3,
4, secondo e terzo periodo, e 5 dell'articolo 18.
2. Le liste sono formate da un numero di candidati non superiore
ad un terzo dei seggi assegnati in ragione proporzionale alla circoscrizione,
con arrotondamento all'unità superiore. Della lista possono far
parte anche candidati nei collegi uninominali della medesima circoscrizione,
collegati alla lista stessa.
Art. 19
1. Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre circoscrizioni, pena la nullità dell'elezione.
Art. 20
1. Le liste dei candidati o le candidature
nei collegi uninominali devono essere presentate, per ciascuna Circoscrizione,
alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale indicati nella
tabella A, allegata al presente testo unico, dalle ore 8 del 35°
giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello della votazione;
a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello
o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi,
dalle ore 8 alle ore 20.
2. Insieme con le liste dei candidati o le candidature nei collegi
uninominali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature,
i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione
di presentazione delle candidature nei collegi uninominali e della lista
dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di
elettori; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata
la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo
18.
3. Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati,
anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono
i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali
della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali, la
iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di
collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi.
4. I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro
ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.
5. La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli
riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di
nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di
nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti
di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [*] deve essere
indicato ;il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.
Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario
di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata. Le stesse disposizioni
si applicano alle candidature nei collegi uninominali.
6. Nessun elettore può sottoscrivere più di una
lista di candidati nè più di una candidatura di collegio
uninominale .
7. Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati
o della candidatura nei collegi uninominali deve essere specificato con
quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista
o la candidatura nei collegi uninominali intenda distinguersi.
8. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati
deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due
supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25.
[*]La legge 21 marzo 1990, n. 53 reca "Misure urgenti atte a garantire
maggiore efficienza al procedimento elettorale"
Art. 21
1. La Cancelleria della Corte d'appello o del
Tribunale circoscrizionale accerta l'identità personale del depositante
e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quelle designate ai
sensi dell'art. 17, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli
atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.
2. Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione delle candidature
nei collegi uninominali e della lista dei candidati presentata e delle
designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero
d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna candidatura
nei collegi uninominali e a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione.
Art. 22
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature nei collegi uninominali e delle liste dei candidati:
2) ricusa le candidature nei collegi uninominali e le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli artt. 14, 15 e 16;
3) verifica se le candidature nei collegi uninominali e le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18 bis, cancellando gli ultimi nomi;
4) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;
5) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato [il certificato di nascita o documento equipollente, o] [*] il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;
7) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio.
[*]L'art. 6 della legge 4 agosto 1993, n. 276, ha abrogato dal testo
dell'art. 20, secondo comma, del presente testo unico, le parole: "i certificati
di nascita, o documenti equipollenti". E' stato così eliminato l'obbligo
di presentare tali certificati unitamente alle candidature nei collegi
uninominali e alle liste dei candidati. Di conseguenza deve ritenersi implicitamente
modificato anche il testo dell'art. 22 con l'abrogazione delle parole riportate
tra parentesi, non essendo più possibile che l'Ufficio centrale
circoscrizionale dichiari non valide candidature o cancelli dalle liste
i nomi di candidati per i quali non sia stato presentato "il certificato
di nascita o documento equipollente".
Art. 23
1. Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale,
di cui all'articolo precedente, sono comunicate, nella stessa giornata,
ai delegati dei candidati nei collegi uninominali e di lista.
2. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati,
i delegati dei candidati nei collegi uninominali e di lista possono, entro
48 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale.
3. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a
pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.
4. Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a
mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso
con le proprie deduzioni.
5. Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario,
il Primo presidente della Corte di Cassazione, a richiesta del Presidente
dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni
di cui al presente articolo, altri consiglieri.
6. L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi.
7. Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate
nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.
Art. 24
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:
2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di cui al n. 1), il numero d'ordine da assegnarsi ai contrassegni dei candidati e delle liste presentati. I contrassegni di ogni candidato saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso, secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio; analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;
3) comunica ai delegati di lista e di candidato nei collegi uninominali le definitive determinazioni adottate;
4) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5); [*]
5) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa - su distinti manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione [**].
Art. 25
1. Con dichiarazione scritta su carta libera
e autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati
di cui all'art. 18 e all'articolo 20, o persone da essi autorizzate in
forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione
ed all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti del candidato
nel collegio uninominale o della lista: uno effettivo e l'altro supplente,
scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere
e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici
elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente
l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione
ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente
ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina
stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.
2. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio
centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno
in cui avviene l'elezione, alla Cancelleria della Corte d'appello o del
Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.
3. Per lo svolgimento del loro compito i delegati dei candidati
nei collegi uninominali e di lista devono dimostrare la loro qualifica
esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'appello
o del Tribunale all'atto del deposito delle candidature nei collegi uninominali
e delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti
dei candidati nei collegi uninominali e di lista provvedano delegati dei
delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne
la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata
all'atto del deposito delle candidature nei collegi uninominali e delle
liste.
Art. 26
1. Il rappresentante di ogni candidato nel
collegio uninominale e di ogni lista di candidati ha diritto di assistere
a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio
stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire
le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale
eventuali dichiarazioni.
2. Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza
motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza
o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare
procedimento delle operazioni elettorali.
Art. 27
1. Entro il trentesimo giorno successivo a
quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali,
a cura del Sindaco, sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste
elettorali che devono essere consegnati agli elettori entro il trentaseiesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso. Il certificato
indica la circoscrizione, la sezione alla quale l'elettore appartiene,
il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando,
che è staccato dal presidente dell'Ufficio elettorale di sezione
all'atto dell'esercizio del voto.
2. Per l'elettore residente nel Comune, la consegna del certificato
è effettuata a domicilio ed è constatata mediante ricevuta
dell'elettore stesso o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio
con lui convivente.
3. Quando il certificato sia rifiutato o la persona, alla quale
è fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta,
il messo redige apposita dichiarazione.
4. Per gli elettori residenti fuori del Comune, i certificati
sono rimessi dall'Ufficio comunale, per tramite del Sindaco del Comune
di loro residenza, se questa sia conosciuta.
5. Per i militari delle Forze armate e gli appartenenti a corpi
militarmente organizzati al servizio dello Stato, i quali prestino servizio
fuori del Comune nelle cui liste sono iscritti, i comandanti dei reparti,
entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei
comizi elettorali, devono richiedere al Sindaco competente la trasmissione
dei certificati elettorali, per eseguirne poi, immediatamente, la consegna
agli interessati.
Art. 28
1. Gli elettori che non abbiano ricevuto a
domicilio, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente,
i certificati elettorali, possono personalmente ritirarli, a decorrere
dall'ottavo giorno precedente quello dell'elezione, fino alla chiusura
delle operazioni di votazione, presso l'Ufficio comunale, che all'uopo
rimarrà aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, almeno
dalle ore 9 alle ore 19, e, nei giorni della votazione, per tutta la durata
delle relative operazioni. Della consegna si fa annotazione in apposito
registro.
2. Se un certificato sia smarrito o divenuto inservibile, l'elettore
ha diritto, presentandosi personalmente fino alla chiusura delle operazioni
di votazione, e previa annotazione in apposito registro, di ottenerne dal
Sindaco un altro, munito di speciale contrassegno, sul quale dev'essere
dichiarato che trattasi di duplicato.
3. Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o
siano distribuiti irregolarmente, il presidente della Commissione elettorale
circondariale, previ sommari accertamenti, può nominare un commissario
che intervenga presso il Comune per la distribuzione dei certificati.
Art. 29
1. La Commissione elettorale circondariale trasmette al Sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.
Art. 30
1. Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:
2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;
3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'art. 51;
4) tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;
5) i verbali di nomina degli scrutatori;
6) le designazioni dei rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e di lista, ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma;
7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
8) due urne del tipo descritto nell'art. 32;
9) due cassette o scatole per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;
10) un congruo numero di matite co piative per l'espressione del voto.
1. Le schede sono di carta consistente, di
tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione;
sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali
del modello descritto nelle tabelle B, C ed H, allegate al presente testo
unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le candidature
nei collegi uninominali e di tutte le liste regolarmente presentate nella
circoscrizione, secondo le disposizioni dell'articolo 24.
2. Le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali
riportano accanto ad ogni contrassegno il cognome ed il nome del rispettivo
candidato. Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale
riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva
lista, nell'ambito degli stessi spazi.
3. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali debitamente
piegate.
Art. 32
1. I bolli delle sezioni, di tipo identico,
con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella
D, allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero dell'interno.
2. Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno;
le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro
dell'interno.
3. Il Ministro dell'interno stabilisce, altresì, con
proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassettine
per timbri di cui alla tabella D allegata al presente testo unico.
Art. 33
1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione
del decreto di convocazione dei comizi, il Sindaco od un assessore da lui
delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta la esistenza
e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente
per l'arredamento delle varie sezioni.
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente,
ogni elettore può ricorrere al Prefetto, perché, ove ne sia
il caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo di apposito commissario,
le operazioni di cui al comma precedente.
3. La Prefettura provvede ad inviare ai Sindaci, insieme con
i pacchi delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli
delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello dell'elezione.
Art. 34
1. In ciascuna sezione è costituito
un Ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori,
di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente,
e di un segretario.
Art. 35
1. La nomina dei presidenti di seggio deve
essere effettuata dal Presidente della Corte d'appello competente per territorio
entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati,
gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano
il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli
impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle
cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e i vice pretori onorari
e quei cittadini che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei
all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo
38.
2. L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati,
non implica ordine di precedenza per la designazione.
3. Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di appello, è
tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia
e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco di persone idonee
all'ufficio di presidente di seggio elettorale.
4. Entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione,
il Presidente della Corte d'appello trasmette ad ogni Comune l'elenco dei
presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi
indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.
5. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in
condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza
il Sindaco o un suo delegato.
6. Delle designazioni è data notizia ai magistrati ed
ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli Uffici giudiziari per
mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione
da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di Pretura o dagli uscieri degli
uffici di conciliazione o dai messi comunali.
Art. 36 (abrogato)
Art. 37 (abrogato)
Art. 38
1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Art. 41
1. Alle ore sedici del giorno che precede le
elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio, chiamando a farne parte
gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni
elettorali i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle
liste dei candidati.
2. Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne
sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente
l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano
leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e
per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'art.
38.
Art. 42
1. La sala delle elezioni deve avere
una sola porta d'ingresso aperta al pubblico, salva la possibilità
di assicurare un accesso separato alle donne.
2. La sala deve essere divisa in due compartimenti da un solido
tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.
3. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta
d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in
quello riservato all'Ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi
il tempo strettamente necessario.
4. Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che i
rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista possano
girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. Le urne
devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti.
5. Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla
votazione o, quanto meno, da due a quattro tavoli separati l'uno dall'altro,
addossati ad una parete, a conveniente distanza dal tavolo dell'Ufficio
e dal tramezzo, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata
l'assoluta segretezza del voto.
6. Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai
tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più
vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione
dal di fuori.
7. L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto
contenente le liste dei candidati nonché due copie del manifesto
contenente i candidati nei collegi uninominali devono essere visibilmente
affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano
essere letti dagli intervenuti.
Art. 44
1. Il presidente della sezione è
incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti
della Forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare
coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali
o commettano reato.
2. La Forza non può, senza la richiesta del presidente,
entrare nella sala delle elezioni.
3. Però, in caso di tumulto o di disordini nella sala
o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono,
anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione,
entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla Forza.
4. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per
notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della
sezione.
5. Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa,
e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza
entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni
elettorali.
6. Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti
ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente
il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione,
ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.
7. Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato
il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi
gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori,
i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo
la chiusura della votazione.
8. Può disporre altresì che gli elettori, i quali
indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito
di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa
restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che
abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato
atto nel processo verbale.
[*] L'appendice delle schede di votazione è stata espressamente abolita dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136. Di conseguenza le parole riportate tra parentesi nel testo devono intendersi implicitamente abrogate.
Art. 46
1. Alle ore sei e trenta antimeridiane
del giorno fissato per la votazione il presidente riprende le operazioni
elettorali.
2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco
dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo
50, ultimo comma.
3. Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione.
Art. 48
1. Il presidente, gli scrutatori e il
segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale,
nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano
iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della circoscrizione.
I rappresentanti delle liste e dei candidati nei collegi uninominali votano
nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché
siano elettori del collegio. I candidati possono votare in una qualsiasi
delle sezioni del collegio uninominale o della circoscrizione, dove sono
proposti, presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre, nella
sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino
iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del
territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in
servizio di ordine pubblico.
2. Essi sono ammessi al voto previa esibizione del certificato
elettorale.
3. Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a
cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è
presa nota nel verbale.
Art. 50
1. I naviganti fuori residenza per motivi
di imbarco sono ammessi a votare nel Comune ove si trovano.
2. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale
del Comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative
liste, previa esibizione del certificato elettorale, corredato dai seguenti
documenti:
b) certificato del Sindaco del Comune, di cui al primo comma, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del Comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova per causa di imbarco.
b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).
Art. 52
1. Negli ospedali e nelle case di cura con
almeno 200 letti è istituita una sezione elettorale per ogni 500
letti o frazioni di 500.
2. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere
sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del
presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere
assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti
parte del personale di assistenza dell'Istituto che ne facciano domanda.
3. Nel caso di contemporaneità delle elezioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente prende nota,
sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.
Art. 54
1. Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche della attestazione di cui alla lettera b) del terzo comma dell'art. 51 che, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.
Art. 56
1. I certificati medici eventualmente
richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 possono essere rilasciati
soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità
sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti
fino al quarto grado di candidati.
2. Detti certificati devono attestare che l'infermità
fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro
elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente
e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione
di marche.
b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purchè munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purchè munite di fotografia.
[*] La gommatura delle schede e l'appendice sono state abolite dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136. Le parole fra parentesi si devono intendere pertanto implicitamente abrogate.
Art. 60(abrogato)
Art. 60 bis(abrogato)
Art. 61(abrogato)
Art. 62
1. Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'Ufficio deve ritirare le schede, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.
[*] Le parole fra parentesi si riferivano al numero riportato sull'appendice delle schede di votazione. Poichè tale appendice è stata espressamente abolita dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136, tali parole si intendono implicitamente abrogate.
Art. 64
1. Le operazioni di votazione terminano
alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora
si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre
il termine predetto.
Art. 65 (abrogato)
Art. 66
1. Il presidente, udito il parere degli
scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale,
salvo il disposto dell'art. 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà
e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione.
2. Tre membri almeno dell'Ufficio, fra i quali il presidente
o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni
elettorali.
Art. 67
1. Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi dell'articolo 64, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:
2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale
autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, dalle liste di
cui agli artt. 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'art. 52 e dai tagliandi
dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio
da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse
in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'Ufficio.
Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori,
nonché i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e
delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è
immediatamente consegnato o trasmesso al Pretore del circondario, il quale
ne rilascia ricevuta;
3) estrae e conta le schede rimaste nelle rispettive cassette e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza [appendice o senza il numero o] [*] il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi al Pretore del circondario.
Art. 68
1. Compiute le operazioni di cui all'articolo
67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato
mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente
le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale e la consegna
al presidente. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato
nel collegio al quale è stato attribuito il voto. Passa quindi la
scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende
nota dei voti di ciascun candidato.
2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo
scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta
o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando
la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda
stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
3. Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione
dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni
di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.
Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna
scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce
il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa
quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario,
prende nota dei voti di ciascuna lista.
3 bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di
lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati,
nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate.
Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della
scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
4. E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente
estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il
voto.
5. (abrogato)
6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti
del seggio. (abrogato)
7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere
al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente
la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del
verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati,
delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti
nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità
dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
8. La disposizione si applica sia con riferimento alle schede
scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle
schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei
seggi in ragione proporzionale.
9. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine
indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi
menzione nel verbale.
Art. 69
1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo seguente.
2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti per i candidati nel collegio uninominale contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art. 76.
b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;
c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza [appendice o numero o][*] bollo o firma dello scrutatore;
d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.
[*] Le parole tra parentesi devono intendersi abrogate. Infatti, l'appendice sulle schede di votazione è stata espressamente abolita dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976 n. 136.
2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente della Corte d'appello o del Tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.
2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, semprechè tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;
3) determina, ai fini di cui all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1) del presente comma. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale;
4) determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;
5) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista.
Art. 80 (abrogato)
2) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi;
3) tra le liste di cui al numero 2) procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui al numero 2) per il numero dei seggi da attribuire in ragione proporzionale, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
4) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine si procede in primo luogo alla assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa abbia conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione dalle liste ammesse al riparto proporzionale dei seggi e il numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nella assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui al numero 3). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangano ancora da assegnare ad una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo alla attribuzione di seggi.
[*] Le disposizioni dell'art. 88 sono per la massima parte superate soprattutto per ciò che riguarda i comma 2, 6 e 7 che sono da considerare implicitamente abrogati. L'aspettativa per mandato parlamentare dei pubblici dipendenti è oggi regolata principalmente dall'art. 71 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 che prevede per tutti i casi il collocamento in aspettativa senza assegni. Per i dipendenti da privati, la norma fondamentale è contenuta nell'art. 31 del cosiddetto Statuto dei lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300).
2) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione è ridotto della metà
3) la dichiarazione di candidatura dev'essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta;
4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno, secondo il modello stabilito dalla legge.
[*] D.Lgs. 7 settembre 1945, n. 545 "Ordinamento amministrativo della
Valle d''Aosta".
Art. 93
1. Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi
dell'art. 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio
centrale elettorale.
2. E' proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior
numero di voti validi.
3. In caso di parità è proclamato eletto il candidato
più anziano di età.
Art. 94
1. Chiunque, essendovi obbligato per legge,
non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie
per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento
degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di
termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito,
salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione
da tre a sei mesi e con la multa di lire 10.000 a lire 50.000.
Art. 95
1. Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 2.500.000 a lire 10.000.000 [*].
[*]L'art. 11, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, esclude
dall'ambito di applicazione dell'art. 95 le riunioni connesse ad attività
di propaganda, nonchè gli oggetti pubblicitari di valore vile di
uso corrente.
Art. 97
1. Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.
Art. 98
1. Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un
pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità,
il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere
o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio
di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione
di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori
a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati
o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi
a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.
Art. 99
1. Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o
turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata,
è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire
600.000 a lire 3.000.000.
2. Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena
è della reclusione da due a cinque anni.
Art. 100
1. Chiunque, con minacce o con atti di violenza,
turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero
esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della
votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con
la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.
2. Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, liste di
elettori o di candidati, schede od altri atti dal presente testo unico
destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o
sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi
è punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa
pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti,
anche se non abbia concorso alla consumazione del fatto.
3. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'Ufficio
elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della
multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.
Art. 101
1. Nei casi indicati negli artt. 97 e 100, primo comma, se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione, se siansi cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni.
2. Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a lire 4.000.000, salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del Codice penale.
Art. 102
1. Chiunque, senza averne diritto, durante
le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'Ufficio di sezione
o nell'aula dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a
tre mesi e con la ammenda sino a lire 4.000.000.
2. Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione
o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato
all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto
fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000.
Art. 103
1. Chi, essendo privato dell'esercizio del
diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una
sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e
con la multa fino a lire 100.000.
2. Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che
non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi
da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni
e con la multa fino a lire 250.000.
3. Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in
una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali
di uno stesso Collegio o di Collegi diversi, è punito con la reclusione
da tre a cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.
4. Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente
come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli
della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito
con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 1.000.000 a
lire 4.000.000.
Art. 104
1. Chiunque concorre all'ammissione al voto
di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a
permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da
altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un
certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei
mesi a due anni e con la multa sino a lire 2.000.000. Se il reato è
commesso da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli
sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire
4.000.000.
2. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od
omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni
elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il
risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni
è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da
lire 2.000.000 a lire 4.000.000.
3. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, contravviene
alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da
tre a sei mesi.
4. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, ostacola la
trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di
candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la
consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito
con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due milioni
a lire quattro milioni.
5. Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire
nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire
4.000.000.
6. I rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e
delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni
elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la
multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.
7. Chiunque, al fine di votare senza averne diritto, o di votare
un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale è punito
con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino
a lire 4.000.000.
8. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto
elettorale, fa incetta di certificati elettorali è punito con la
reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.
Art. 105
1. Il Sindaco che non adempie all'obbligo previsto dal quarto comma dell'art. 20 è punito con la reclusione da mesi sei ad un anno. Se l'inadempimento non sia doloso, la pena è diminuita della metà.
Art. 106
1. L'elettore che sottoscrive più di
una candidatura nel collegio uninominale o più di una lista di candidati
è punito con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a
lire 2.000.000.
Art. 107
1. I comandanti di reparti militari, il Sindaco, il segretario comunale e gl'impiegati comunali addetti all'Ufficio della distribuzione dei certificati che violano le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 600.000 a lire 2.000.000.
Art. 108
1. Salve le maggiori pene stabilite dall'art.
104 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di
presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano
di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio,
sono puniti con la multa da lire 600.000 a lire 1.000.000. Alla stessa
sanzione sono soggetti i membri dell'Ufficio che, senza giustificato motivo,
si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.
Art. 109
1. L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 43 od a quella di cui al quarto comma dell'art. 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.
Art. 110
1. L'elettore che non riconsegna una scheda
o la matita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire 200.000 a lire 600.000.
[2. Con uguale ammenda viene punito il presidente che non distacca
l'appendice dalla scheda] [*].
[*] Il comma deve intendersi abrogato. Infatti, l'appendice sulle
schede di votazione è stata espressamente abolita dall'art. 5 della
legge 23 aprile 1976, n. 136.
Art. 111
1. Il presidente del seggio che trascura, o
chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, è
punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.
Art. 112
1. Per i reati commessi in danno dei membri degli Uffici elettorali, compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista, e per i reati previsti dagli articoli 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo.
Art. 113
1. Le condanne per reati elettorali, ove venga
dal Giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione
dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.
2. Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto
elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non
minore di cinque anni e