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 Violazione della legge elettorale sull’uso dei contrassegni
da parte dei candidati collegati alle cosiddette liste civetta
 
Ultimo aggiornamento: 5 maggio 2001
 
Alla luce di alcune preziose osservazioni critiche, si è reso necessario sviluppare alcuni passaggi per i quali si era ritenuto, erroneamente, si potesse soprassedere.
 
Alla fini dell'individuazione della violazione di legge, infatti, non si era precedentemente tenuto conto di alcuni passaggi della legge - Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche (elezione Camera dei deputati) - che in qualche modo potrebbero contrastare con quanto previsto dal comma 1 art. 18.
Non si è trattato né di una voluta negligenza e né di una disattenzione. Per l'appunto, si è ritenuto che il comma 1 art. 18 dovesse prevalere su tutto.
Se la legge non ammette ignoranza, infatti, la stessa non può pretendere di rimanere "ignorante" e non correttamente interpretabile; e laddove delle norme di una medesima legge dovessero entrare in conflitto, si rende necessario stabilire cosa debba prevalere e cosa no.
Nel caso specifico, la materia trattata è enormemente delicata, trattandosi dell'esercizio del diritto di voto dei cittadini.
In tal senso, alla base di tutto deve esservi il corretto esercizio di questo diritto, come quanto stabilito dall'art. 4.
Non resta, quindi, che partire dal corretto esercizio del diritto di voto per risalire a tutte le questioni e per tentare di risolvere tutti gli eventuali problemi applicativi.
 
Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche (elezione Camera dei deputati) 

Art. 4  
1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica. 
2. Ogni elettore dispone di: 
    a) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque.

    b) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato.

 
Per l'individuazione dei contrassegni che l'elettore troverà sulla scheda, l'articolo fa esplicito rinvio al comma 1 art. 18.
 
Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche (elezione Camera dei deputati) 
 
Art. 18
 
1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dalla accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla. 

Il comma, tranne un unico rinvio all'art. 1 che verrà approfondito più avanti, è sufficientemente chiaro. Ma vale qui la pena approfondirlo proprio perché è soltanto da questo comma che debbono giungere le indicazioni utili ai fini dell'individuazione dei contrassegni che compariranno sulla scheda, visto il richiamo imperativo dell'art. 4 allo stesso (altrimenti si sarebbe rinviato ad altri articoli e commi).
In primo luogo è bene notare che soltanto in un caso si parla di contrassegni: Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale.
Tutto ciò potrebbe sembrare, a prima vista, quanto mai curioso, visto che è proprio dalla  lettura di questo comma che si dovrebbe rispondere alla questione "di quali contrassegni?" posta all'art. 4.
Ma non ci troviamo affatto di fronte ad una formulazione strana.
Il comma, molto semplicemente, non si pone particolari problemi da risolvere perché, secondo quella che è la logica che sottende ogni competizione elettorale e la ratio che sottende una legge impostata sullo scorporo, non c'è nessun problema da risolvere.
Per cui, nel caso di più collegamenti, tanto più che sulla scheda non potrebbero comparire più di cinque contrassegni, si pone l'esigenza di prevedere e risolvere i problemi dei candidati facenti riferimento ad una coalizione. Ma al di là di questa specifica ipotesi, nulla si aggiunge perché non c'è nulla da dover prevedere per i candidati collegati ad una sola lista: per quale motivo, infatti, permettere di collegarsi ad una sola lista per poi concorrere con un diverso contrassegno?
Tanto più che, per la logica dello scorporo, l'impianto del comma 1 art. 18 è finalizzato proprio a costringere i candidati al collegamento, e questo al fine di riequilibrare, in parte, nella competizione di tipo proporzionale, i vantaggi della legge elettorale maggioritaria ottenuti dalle forze politiche con candidati uninominali risultati eletti.
Diversamente, permettendo altro, ma per l'appunto il comma non permette altro oltre il caso specifico che si premura di circoscrivere e regolare, si renderebbe la vita facile proprio a quelle forze politiche che potrebbero essere intenzionate ad aggirare i meccanismi dello scorporo.
A quale contrassegno dovranno quindi far riferimento i candidati ad una sola lista?
A quello che, evidentemente, non è nella loro facoltà poter scegliere visto che il comma 1 art. 18 nulla dice al riguardo.
Unica possibilità d'individuazione dei contrassegni, in via generale, rimane allora la previsione del collegamento dei candidati a liste di cui all'art. 1 comma 4:
 

Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche (elezione Camera dei deputati) 
 
Art. 1 
4. In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84.
 
In altre parole, il collegamento si realizza con liste presenti nella competizione proporzionale, accettandone la candidatura (art. 18 comma 1).
E quali contrassegni hanno ha disposizione le liste per il proporzionale che, al tempo stesso, propongono candidature a norma del comma 1 art. 18 (i candidati, infatti, accettano)?
 
Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche (elezione Camera dei deputati) 

Art 14 
1. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare candidature nei collegi uninominali o liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le candidature nei collegi uninominali o le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.

 
E' bene notare che nell’articolo si fa chiaro riferimento alla presentazione di un solo contrassegno:.
Le liste per il proporzionale, quindi, che di fatto propongono candidati uninominali attraverso il collegamento, ai sensi del comma 1 art. 18, nell'impossibilità di poter disporre di altri simboli, non possono che presentare candidature uninominali con l'unico contrassegno a disposizione, evidentemente uguale per entrambi i tipi di competizione elettorale.
 
Ciò che l’art. 14 invece consente, è la presentazione di un contrassegno per la sola consultazione maggioritaria nonostante l’obbligo, per i candidati uninominali, di collegarsi alle liste presenti nel proporzionale.
La ratio dell’articolo è chiaramente quella di permettere le aggregazioni tra diverse forze politiche con la presentazione di un simbolo comune per le candidature uninominali, senza con questo obbligarle a presentare il medesimo simbolo nella quota proporzionale, dandogli così la possibilità di presentarsi separatamente nel proporzionale con proprie specifiche liste e contrassegni.
Ma la facoltà di presentare un contrassegno di coalizione per il maggioritario, diverso dai simboli presenti nel proporzionale e che possa essere indicato dai candidati uninominali, deve per l’appunto trovare fondamento nel collegamento a più liste da parte dei candidati.
Al di là di questa possibilità, l’obbligo della presentazione di un solo contrassegno, previsto dall’art. 14, impone l’uso del medesimo in entrambe le consultazioni.
***
Le preziose osservazioni critiche riguardano, invece, quanto è previsto al di là del comma 1 art. 18.
Vista la puntualità della previsione di alcuni articoli, si ritiene che ai fini dell'individuazione dei contrassegni si debba far riferimento a questi articoli.
Ma perché mai far riferimento ad articoli che risolvono diversamente la questione, quando l'art. 4 fa espresso richiamo al comma 1 art. 18?
L'eventuale incompatibilità, non dovrebbe risolversi nel senso di non attribuire validità, ai fini della posizione dell'elettore garantita dall'art. 4, a tutto quanto, direttamente o indirettamente, con questa posizione contrasti?
Ci si ponga, per un attimo, nei panni dell'elettore e non del candidato.
Questi sa di avere diritto ad una scheda compilata in un determinato modo ai sensi del comma 1 art. 18.
Il comma 1 dell'art. 18 è in grado di risolvere, senza ulteriori rinvii e dubbi, il problema del come individuare i contrassegni.
E perché mai l'elettore dovrebbe accettare una scheda in difformità a quanto previsto dal comma 1 art. 18?
 
In ogni caso, i contrasti d'interpretazione segnalati sembrano avere più attinenza a questioni meramente formali che sostanziali.
 
Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche (elezione Camera dei deputati) 
 
Art. 18  
 
2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. 

Il comma 2 art. 18, nel regolare questioni formali sul come debbano essere presentate le candidature, né più e né meno di come si farebbe per indicare un modello da compilare per la partecipazione ad un concorso, finisce con il dire, apparentemente, più di quanto dovrebbe.
L'elenco dei requisiti indispensabili per presentare le candidature e per impedire violazioni in materia di applicazione dello scorporo, infatti, ad una prima lettura finisce per divenire qualcosa di diverso.
Per presentare la candidatura, ovviamente, oltre al nome ed al cognome e quant'altro, c'è l'oggettiva necessità di conoscere il contrassegno che contraddistinguerà il candidato. Ma per la determinazione del contrassegno si deve far riferimento al comma 1 art. 18. Il fatto che si dica, nel comma 2, del contrassegno o dei contrassegni che contraddistingueranno il candidato, indicato tra tutti quelli depositati presso il Ministero dell'Interno, altro non significa che dire che si deve compilare per intero la domanda.
Certo, c'è un s'intende "di troppo".
Ma è anche vero che all'art. 4 c'è un comma 2 in "di meno", e qualcosa vorrà pur dire nel senso di non poter attribuire a questo comma criteri di determinazione validi ai fini richiesti dall'art. 4.
Vedere, quindi, un di più in questo comma, significa soltanto mettere in dubbio che sia il comma 1 art. 18 a regolare, secondo quanto imperativamente previsto dall'art. 4, i criteri di determinazione dei contrassegni che dovranno comparire sulla scheda. E questo, decisamente, non può essere concesso.
Altresì, continuando nella lettura del comma 2 art. 18, ha addirittura del paradossale che interpretando in un certo modo la norma si agevoli, di fatto, proprio quello che la norma fa di tutto per impedire: individuare i mancati collegamenti al fine di applicare correttamente il meccanismo dello scorporo.
Nell'affermare, infatti, che in presenza di contrassegni per il maggioritario uguali a quelli presenti nel proporzionale il collegamento si applica d'ufficio, indirettamente si avrebbe la conferma della possibilità, per i candidati collegati ad una sola lista, di potersi presentare con un diverso contrassegno.
Come dire, dopo il danno la beffa, perché è proprio attraverso questa interpretazione che si sta cercando di aggirare il meccanismo dello scorporo senza la necessità, da parte delle forze politiche e dei candidati interessati a questo fenomeno di mal costume politico, di assumersi la responsabilità della scelta.
Molto più conformemente alla ratio della legge, l'interpretazione della norma va ricondotta agli obiettivi che con questa s'intendono raggiungere, senza con ciò trasformare una non felice formulazione nel suo esatto contrario, tanto più visto quanto prescritto dal più volte richiamato art. 4.
Per gli stessi motivi, perdono di significato altri eventuali riferimenti impropri di altri articoli ai fini della determinazione dei contrassegni che gli elettori hanno il diritto di trovare stampati sulle schede elettorali.
 
Per concludere, la legge è sin troppo chiara per essere male interpretata e male applicata: se da un lato, infatti, nulla può per impedire ai candidati di collegarsi alle cosiddette liste civetta; dall’altro lato è sin troppo chiara nell’imporre l’assunzione della piena responsabilità di tale scelta, con l’obbligo dell’uso del contrassegno della lista civetta collegata.
 
Franco Ragusa
 


 

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