Istruzioni per l’uso per far mettere a
verbale, in sede di esercizio di voto, la non disponibilità di una
scheda elettorale conforme a quanto previsto dagli art. 4 e art.
18 comma 1 del D.P.R. 30 marzo 1957, n° 361 e successive
modifiche.
In primo luogo accertarsi che nel proprio collegio vi siano candidati
collegati alle liste civetta o, meglio, candidati collegati con una sola
lista per il proporzionale ma che si presentano con un contrassegno diverso
(cosa che non possono fare ai sensi dell'art. 18 comma 1 su ricordato).
Informazioni in merito è possibile trovarle nei manifesti elettorali
affissi nelle sezioni elettorali.
In genere non li legge mai nessuno, ma questa è la volta buona
per iniziare. Tanto più che i candidati in questione confidano proprio
nel fatto che nessuno farà caso all'anomalia di un candidato di
una coalizione che si sa appartenere ad un determinato partito ma che,
però, si presenta collegato ad una lista mai vista e né sentita.
Per questa operazione "colleghiamoci alle liste civetta ma non facciamolo
sapere", il Ministero dell'Interno ha avuto e continua ad avere un
ruolo decisivo. Tanto per mettere in difficoltà le persone anziane
che potrebbero ad esempio avere l'ardire di leggere i manifesti elettorali,
i contrassegni che fanno riferimento al medesimo candidato, contrassegno
per l'uninominale e contrassegno della lista collegata, sono stati separati
da anni luce di distanza.
Una volta a conoscenza dei collegamenti, si deve poi verificare se
anche sulla scheda sia presente l'anomalia dei manifesti elettorali: se
a fianco al nome del candidato si trova il simbolo della coalizione (Berlusconi
presidente o Ulivo), invece di quello dell’unica
lista collegata (Per l’abolizione dello scorporo o Paese
Nuovo), siamo in presenza di una scheda non corretta ai sensi degli
art. 4 e art. 18 comma 1 del D.P.R. 30 marzo 1957, n°
361 e successive modifiche.
Accertata la violazione, è bene sapere che il segretario di sezione
è obbligato a verbalizzare qualsiasi reclamo provenga dagli elettori:
Art. 104 comma 5 (D.P.R. 30 marzo 1957, n° 361 e successive
modifiche):
Il segretario dell’ufficio elettorale che rifiuta di
inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste e reclami di elettori
è punito con la reclusione da sei a tre anni e con la multa sino
a 4.000.000.
Benché forti di questa norma, evitare in ogni caso di passare
dalla ragione al torto ed incorrere nelle sanzioni previste per chi turba
il regolare svolgimento delle operazioni di voto.
Di fronte all’eventuale ostinazione dei presidenti e alla riluttanza
dei segretari a non verbalizzare, e laddove non ci si senta in grado di
sostenere il confronto sulle questioni legali, evitare di farsi coinvolgere
in accese ed inutili discussioni.
Rivolgersi invece alla forza pubblica per richiedere l’intervento dell’ufficiale
giudiziario che può avere accesso nella sezione per notificare
al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione
(art. 44 comma 4 D.P.R. 30 marzo 1957, n° 361 e successive modifiche).
Altra questione che i presidenti di seggio potrebbero cercare di imporre
agli elettori, è l’obbligo di votare per tutte, o nessuna, le consultazioni
elettorali in corso nel medesimo giorno e nella medesima sede.
Ciò è da escludere in assoluto anche facendo riferimento
alla sola elezione della Camera dei deputati, in quanto l’elezione della
stessa avviene per voti separati.
L’art. 59 D.P.R. 30 marzo 1957, n° 361 e successive modifiche
prevede, infatti :
Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta
un voto di lista. Una scheda valida per l’elezione del candidato nel collegio
uninominale rappresenta un voto individuale.
Non ci si trova quindi di fronte ad un unico voto, indipendentemente
dal fatto che entrambi i voti potranno contribuire ad eleggere i rappresentanti
della medesima Camera legislativa.
E ciò è del resto ulteriormente confermato da quella
che è una disponibilità, e non un obbligo, riconosciuta
all’elettore dall’art. 4 D.P.R. 30 marzo 1957, n° 361 e successive
modifiche:
1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini,
il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.
2. Ogni elettore dispone di:
a) un voto per l'elezione del candidato nel collegio
uninominale…
b) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione
dei seggi in ragione proporzionale,…
Per concludere sul punto, infine, anche la certificazione dell’avvenuto
voto sulla tessera elettorale (che sostituisce i vecchi certificati), deve
farsi per singole consultazioni:
Art. 13 Lg. 30 aprile 1999, n. 120
…
d) la tessera è idonea a certificare l’avvenuta
partecipazione al voto nelle singole consultazioni.
Accertata, quindi, la possibilità di poter votare per una o
più consultazioni, senza per questo essere costretti a votare per
tutte le consultazioni fissate per il medesimo giorno e nella medesima
sede, gli elettori debbono soltanto decidere se e come far verbalizzare
l’eventuale violazione degli art. 4 e art. 18 comma 1 del
D.P.R. 30 marzo 1957, n° 361 e successive modifiche:
1) chiedendo che gli venga consegnata una scheda corretta, ai
sensi dei su ricordati articoli e, laddove ciò non potrà
avvenire, restituire la scheda con la richiesta che vengano verbalizzati
i motivi che ne giustificano la restituzione;
2) esprimere comunque il voto, chiedendo lo stesso che vengano
verbalizzati i motivi che potrebbero giustificare l’invalidazione del voto.
Va da sé che la prima soluzione è da preferire in assoluto,
vista la gravità della violazione legata all’uso delle liste civetta.
Consapevoli, però, che per molti elettori potrebbe rivelarsi
difficile far valere i propri diritti, con il rischio che qualcuno si ritrovi
a passare dalla ragione al torto, è bene decidere con tutta tranquillità
quale comportamento adottare.
Nell’ipotesi di restituzione della scheda:
La scheda consegnatami presenta errori in grado di violare le garanzie a tutela del corretto esercizio del diritto di voto da parte degli elettori, secondo quanto prescritto dagli art. 4 e art. 18 comma 1 (D.P.R. 30 marzo 1957, n° 361 e successive modifiche), in ordine alla determinazione dei contrassegni che debbono corrispondere ai candidati: i candidati collegati ad una sola lista non possono essere contraddistinti con un contrassegno di coalizione o comunque non corrispondende a quello dell'unica lista collegata. Mi vedo quindi costretto alla restituzione della scheda al Presidente di sezione senza che questa possa essere considerata valida ai fini del voto. Altresì, invito gli organi competenti ad esaminare la questione e, nel caso dovessero ritenerla fondata, a valutare l’opportunità di non proclamare validi i risultati dell’intero collegio. |
La scheda consegnatami presenta errori in grado di violare le garanzie a tutela del corretto esercizio del diritto di voto da parte degli elettori, secondo quanto prescritto dagli art. 4 e art. 18 comma 1 (D.P.R. 30 marzo 1957, n° 361 e successive modifiche), in ordine alla determinazione dei contrassegni che debbono corrispondere ai candidati: i candidati collegati ad una sola lista non possono essere contraddistinti con un contrassegno di coalizione o comunque non corrispondente a quello dell'unica lista collegata. Invito per tanto gli organi competenti ad esaminare la questione e, nel caso dovessero ritenerla fondata, a valutare l’opportunità di non proclamare validi i risultati dell’intero collegio. |