Per conoscenza:
Al Presidente della Repubblica
Al Presidente del Consiglio
Ai gruppi parlamentari della Camera
Roma 19 gennaio 2002
Oggetto:
- Violazione art. 87, comma 1, del Testo Unico delle Leggi Elettorali
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e successive modifiche;
- Violazione della legge elettorale sull’uso dei contrassegni
da parte dei candidati uninominali collegati ad una sola lista tra quelle
presenti nella quota proporzionale (si
veda approfondimento).
Egr. On. Pier Ferdinando Casini,
mi trovo costretto a scriverle per denunciare l’ormai certa violazione,
da parte della Camera dei Deputati da lei presieduta, dell’art. 87, comma
1, del Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361
e successive modifiche, “Alla Camera dei deputati è riservata
la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio
definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i
reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio
centrale durante la loro attività o posteriormente.”
Nonostante, infatti, l’obbligo di legge qui ricordato, la Giunta delle
elezioni non ha ancora avviato l’esame delle contestazioni presentate
da alcuni elettori ai Presidenti di seggio all’atto del voto.
Come già segnalato con la A/R del 30 giugno 2001 e la A/R dell’8
settembre 2001 (su invito dell’ufficio di presidenza della Giunta delle
elezioni che ha fatto richiesta di nuovo invio con firma autenticata),
in occasione delle elezioni politiche del 13 maggio 2001, alcuni elettori,
tra cui anche il sottoscritto, sono stati costretti al rifiuto della scheda
per l’elezione della “Camera dei Deputati - quota maggioritaria” in quanto
non conforme alle norme a tutela del corretto esercizio del diritto di
voto da parte degli elettori. Per queste contestazioni, regolarmente verbalizzate
dai segretari degli uffici di sezione elettorale, non risulta alcun pronunciamento
da parte della Giunta delle elezioni.
Sono quindi costretto a ricordare, nuovamente, a Lei e al Presidente
della Giunta delle elezioni, che, pur fatta salva l’insindacabilità
delle decisioni della Camera dei Deputati in ordine all’ammissibilità
dei propri componenti (art. 66 Cost.), a norma dell’art. 87 comma 1 su
citato, la Camera dei Deputati ha l’obbligo di pronunziarsi sulle contestazioni
in oggetto; altresì, a scanso di equivoci e sotterfugi procedurali,
ricordo pure che non vi è necessità, al fine di attivare
l’esame delle contestazioni presentate presso i seggi elettorali, di specifico
ricorso, da parte degli elettori, presso la Segreteria della Camera dei
Deputati.
L’obiettivo di tale iniziativa è chiaramente rivolto ad impedire
il ripetersi dei fatti denunziati all’atto del voto. Ma soprattutto, si
vuole qui ribadire un banale principio di convivenza democrazia: gli strumenti
di garanzia a tutela del Parlamento non possono essere utilizzati per evitare
il confronto, in termini di responsabilità politica, con gli elettori.
Si decida ciò che si vuole, ma si decida.
L’ulteriore rifiuto ad affrontare la questione, oltre che configurare
la palese violazione della legge, costituirebbe una grave manifestazione
di arroganza nei confronti di tutti i cittadini.
Certo dell’attenzione che i Vostri Uffici presteranno alle questioni
sollevate, rimango in attesa di Vostro riscontro.
Distinti saluti
Franco Ragusa
Riforme Istituzionali: http://www.riforme.net