Gli interventi di "Riforme istituzionali"

N° 45 - 31/10/96
Franco Ragusa

Re: Mia opinione (Int. N° 44).

-=> Quoting Lenny Bruce to Franco Ragusa <=-

LB> Per me dovresti essere piu' concreto. Dovresti citare per intero
LB> l'articolo della costituzione in riguardo e come tu lo vorresti
LB> cambiare. Dico questo perche' e' poi sui fatti che si puo' discutere.

Perche' non ho fatto una proposta concreta?
Perche' le soluzioni potrebbero essere diverse e personalmente non vorrei precluderne nessuna proprio per lasciare aperta la discussione a tutti i possibili contributi.
Quello che credo sia oggi importante definire, sono i principi ai quali questa modifica dovrebbe ispirarsi.
Uno su tutti: la massima rappresentazione delle minoranze in tutte le fasi dei processi di revisione.
Se questo e' un punto che ci sta a cuore, appare allora evidente come l'attuale art. 138, in special modo dopo l'introduzione del maggioritario, risulti inadeguato a soddisfare questa esigenza.

Personalmente, a causa dei guasti introdotti dal maggioritario, per le revisioni della Costituzione sono orientato verso la designazione di un Organo diverso dal Parlamento.
So che questa mia posizione non e' molto di moda all'interno della sinistra e che potrebbe apparire molto simile alla proposta di Assemblea Costituente portata avanti dalla destra.
Ma devo dire che trovo paradossale dover affrontare una critica come questa: per quanti sforzi di comprensione faccia, infatti, non vedo sostanziali differenze tra la Bicamerale e l'Assemblea Costituente proposta da Segni.
Entrambe verrebbero ad intervenire sulla Costituzione come momento eccezionale, una sorta di passaggio epocale. Per cui per entrambe verrebbero, anzi no, vengono tollerate soluzioni eccezionali: vedi soprattutto il referendum unico, imposto dalla destra, previsto dalla Legge cost. che istituisce la Bicamerale.

La sostanza della mia proposta e' invece quella di prevedere un metodo di riforma che valga per tutte le stagioni. Vanno cioe' ricondotti a normalita' i rapporti con le istituzioni escludendo che possano esistere motivi di eccezionalita' che possano giustificare delle deroghe ai principi.
In questo, a mio avviso, la sinistra sta molto indietro, sempre presa a condurre battaglie di posizione. Per cui e' solita anch'essa preferire la logica dell'emergenza alla certezza delle procedure.
Certezza delle procedure che vuol dire "passaggi storici possibili" ma "obbligati" in un ambito di pieno rispetto delle garanzie.
Oggi, sia con la Bicamerale che con l'Assemblea costituente proposta dalla destra, sono proprio le garanzie a venire meno.

Ad ogni buon conto, seguendo il tuo consiglio e passando al concreto, credo che nell'art. 138 modificato debbano essere regolati i seguenti punti:

1) Nel caso di proposta di revisione della Costituzione che riguardi un complesso organico di norme, adottata da ciascuna Camera a maggioranza dei tre quinti, si procede all'elezione di un apposito Organo di revisione costituzionale.

2) L'organo di revisione e' eletto con metodo proporzionale e non prima di 6 mesi dalla data di adozione del progetto di revisione.

3) Per i tre mesi precedenti l'elezione dell'Organo di revisione debbono essere garantiti gli accessi ai media d'informazione per tutte le liste che presenteranno dei candidati.
. Tutte le liste dovranno godere del medesimo spazio informativo sui canali televisivi e radiofonici siano essi pubblici che privati. Per il mese precedente le elezioni, le TV private dovranno comunque garantire una programmazione di tribune politiche non inferiore a ... ore settimanali. Anche per la carta stampata valgono le medesime regole di cui sopra.
. Nessuna lista potra' usufruire di spazi promozionali eccedenti ....; nessun candidato di lista potra' usufruire di spazi promozionali eccedenti ...
. Un'apposita commissione di vigilanza nominata per un terzo dalla Corte Costituzionale, per un terzo dal Parlamento e per un terzo dai Consigli regionali potra' sanzionare con efficacia immediata la sospensione degli abusi relativamente ai punti precedenti.

4) L'organo di revisione potra' deliberare soltanto sul complesso di norme precedentemente fissato dal progetto di revisione adottato dalle Camere.
. I lavori dell'Organo di revisione dureranno 6 mesi.
. Ai lavori dovra' essere garantito il massimo di pubblicita' presso gli organi d'informazione, dando pari spazio a tutte le liste presenti, indipendentemente dalla loro consistenza numerica.

5) Dopo la definitiva approvazione da parte dell'Organo di revisione della proposta di revisione e' attivato un controllo preventivo di costituzionalita', con particolare riferimento all'oggetto della revisione fissato dalla proposta di revisione adottata precedentemente da ciascuna Camera e relativamente al contrasto con altre norme non sottoposte a revisione dal progetto in questione.
. Le parti del progetto di revisione rigettate dalla Corte Costituzionale decadono. In tal caso l'Organo di revisione ha un mese per ridefinire e votare una nuova proposta di revisione da sottoporre nuovamente ad esame della Corte Costituzionale. Nel caso la Corte Costituzionale rigetti nuovamente alcune parti del progetto, l'Organo di revisione potra' soltanto decidere se approvare nuovamente il progetto di revisione senza le parti rigettate dalla Corte non essendo ammessi ulteriori interventi legislativi. Nel caso l'Organo di revisione non approvi il progetto di revisione residuo, il progetto ed ogni procedura di revisione decadono.
. Per la parti della proposta di minoranza (di cui al secondo comma del punto 6) rigettate dalla Corte Costituzionale non sono ammesse modifiche ed e' consentito soltanto il ritiro della proposta di minoranza.

6) Il progetto di revisione non rigettato dalla Corte Costituzionale e' sottoposto a referendum per la definitiva approvazione.
. Se il progetto di revisione e' stato approvato con meno dei due terzi, e' permessa la presentazione di una sola proposta di minoranza da sottoporre anch'essa a referendum. Anche questa proposta di minoranza deve aver prima ricevuto il via libera (di cui al terzo comma del punto 5) da parte della Corte Costituzionale.
. Per i progetti di revisione approvati con i due terzi non e' ammessa proposta di minoranza da sottoporre a referendum.
. I cittadini, contestualmente al voto dato alle proposte di revisione dell'Organo di revisione (nel caso cioe' debbano esprimersi anche sulla proposta di minoranza), si pronunciano anche sulle vecchie norme. Laddove le vecchie norme non vengano abrogate a maggioranza dei voti validi espressi dalla maggioranza degli aventi diritto, non si procede all'ulteriore spoglio riguardante le proposte di revisione dell'Organo di revisione.
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Concludo dicendo che queste sono soltanto delle indicazioni di massima. Tutte le critiche e le modifiche che rispondano al requisito principale di dare alle minoranze la massima rappresentativita' in tutte le fasi dei processi di revisione, saranno da me ben accolte.


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