Riforme Istituzionali

Dal Proporzionale al PorcellumDal Proporzionale al Porcellum
Come e perché
del Maggioritario in Italia

di Franco Ragusa

 

II edizione dicembre 2011 - 114 pag.
 
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SPECIALE LEGGE ELETTORALE
 
 
Referendum elettorali e criteri di ammissibilità della Consulta

07 gennaio 2012

Tra pochi giorni la Corte costituzionale deciderà dell'ammissibilità di due quesiti abrogativi, riguardanti la legge elettorale, promossi e sostenuti dal PD, nonché dai leader di IDV e SEL.
A poche ore dal pronunciamento della Consulta si è però scatenato un fuoco incrociato a favore dell'ammissibilità di questa iniziativa referendaria che, nel caso venisse ammessa e successivamente approvata dagli elettori, riuscirebbe a far rivivere la precendente legge elettorale: il Mattarellum.

Dapprima, soltanto pochi giorni fa, un appello di ben 111 costituzionalisti, formalmente inviato al Parlamento ma sostanzialmente rivolto alla Corte Costituzionale, affinché venga ammesso almeno uno dei due quesiti.
Neanche poche ore dopo, lo stillicidio di notizie, trapelate grazie ad una gola profonda all'interno della Consulta, che ci racconta di una Corte spaccata in due e con il rischio, quindi, che i referendum possano non essere ammessi.
Finale con ciliegina sulla torta, il Fatto Quotidiano che grida l'allarme: vogliono scipparci il referendum, con tanto di editoriale di Marco Travaglio.
Da queste pagine si è sempre preferito evitare di anticipare l'esito del pronunciamento della Corte Costituzionale. Ma di fronte ad una simile canea mediatica, si ritiene doveroso, quanto meno, tenere alto il livello di attenzione.
Pur continuando a mantenere, quindi,  una linea di estrema prudenza, non ci si può esimere dal fornire materia di riflessione ai tanti che potrebbero considerare scandalosa un'eventuale sentenza di inammissibilità.
Piuttosto, proprio per l'alta probabilità che i quesiti non verranno dichiarati ammissibili, forse sarebbe bene prepararsi per chiedere conto a chi li ha promossi del perché di un simile azzardo.

Estratto dalla sentenza N. 15 del 2008, Corte Costituzionale

Le leggi elettorali appartengono alla categoria delle leggi costituzionalmente necessarie, la cui esistenza e vigenza è indispensabile per assicurare il funzionamento e la continuità degli organi costituzionali della Repubblica. In coerenza a tale principio generale, questa Corte ha posto in rilievo le «caratteristiche proprie della materia elettorale, con riferimento in particolare all'esigenza di poter disporre, in ogni tempo, di una normativa operante» (sentenza n. 13 del 1999). L'ammissibilità di un referendum su norme contenute in una legge elettorale relativa ad organi costituzionali o a rilevanza costituzionale è pertanto assoggettata «alla duplice condizione che i quesiti siano omogenei e riconducibili a una matrice razionalmente unitaria, e ne risulti una coerente normativa residua, immediatamente applicabile, in guisa da garantire, pur nell'eventualità di inerzia legislativa, la costante operatività dell'organo» (sentenza n. 32 del 1993).

I requisiti fondamentali di ammissibilità dei referendum abrogativi concernenti leggi elettorali, così come delineati dalla citata giurisprudenza di questa Corte, implicano, come conseguenza logica e giuridica, che i quesiti referendari, oltre a possedere le caratteristiche indispensabili fissate sin dalla sentenza n. 16 del 1978 – chiarezza, univocità ed omogeneità – non possono avere ad oggetto una legge elettorale nella sua interezza, ma devono necessariamente riguardare parti di essa, la cui ablazione lasci in vigore una normativa complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell'organo costituzionale elettivo. L'indefettibilità delle leggi elettorali è di massima evidenza e rilevanza per le due Camere del Parlamento, anche allo scopo di non paralizzare il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 88 Cost.
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Tornando, quindi, ai due quesiti, c'è da rilevare che il primo incide nella sua interezza, in quanto prevede l'abrogazione totale. Ma per l'appunto, soltanto l'altro ieri, nel 2008, la Corte ha detto che non si può.

Per quanto riguarda il secondo, invece, che taglia qui e là, è sin troppo evidente che lascerebbe, in ogni caso, la legge incompleta, in quanto non sarebbe possibile aggiungere, attraverso l'abrogazione, quei collegi uninominali che nell'attuale legge non sono previsti.
E sempre ieri l'altro, nel 2008, la Corte ha detto che non si può lasciare un organo costituzionale in condizioni di paralisi.
Sin qui, quindi, speranze per l'ammissibilità non ce ne sono.
Ma allora, in cosa spera il Comitato Promotore?
Non potendo aggiungere ciò che nella legge da sottoporre a referendum abrogativo non c'è, la tesi del Comitato è che, abrogando le parti con le quali la precedente legge elettorale è stata modificata, non si rimarrebbe in presenza di un vuoto normativo, ma si “ripristinerebbe” la precedente legge: la cosiddetta reviviscenza.
Si tratta di una tesi alla quale si può facilmente aderire?
Per opportunità politica forse sì; ma sotto l'aspetto della dottrina lo scenario è a dir poco apocalittico, tant'è la reviviscenza è sempre stata considerata, almeno sino a pochi mesi fa, poco più che una trovata per ridere dalla gran parte dei costituzionalisti e dei giuristi.



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