Art. 1
(Modifiche al testo unico delle leggi
recante
norme per la elezione della Camera dei deputati)
1. Al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957,
n.
361, recante approvazione del testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) il comma 1
è sostituito dal seguente:
«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio
universale, con voto diretto e uguale, libero e segreto nell’ambito
delle circoscrizioni di cui all’allegata Tabella A.»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, per
l’attribuzione complessiva dei seggi di ciascuna circoscrizione si
applica il metodo proporzionale, sulla base dei voti espressi per liste
circoscrizionali concorrenti. Metà dei seggi assegnati a
ciascuna circoscrizione elettorale, con arrotondamento per difetto,
sono attribuiti nell’ambito di altrettanti collegi uninominali; in
ciascun collegio è eletto il candidato che ha ottenuto il
maggior numero di voti. I rimanenti seggi sono attribuiti a liste
circoscrizionali di candidati, previa deduzione del numero dei seggi
già assegnati con scrutinio uninominale a candidati ad esse
collegati.»;
3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. All’attribuzione dei seggi concorrono solo le liste che
hanno ottenuto non meno del cinque per cento dei voti validi espressi
nell’intero territorio nazionale o il sette per cento dei voti validi
in almeno cinque circoscrizioni.»;
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b) l'articolo 3 è
sostituito dal seguente:
«Art. 3. - 1. L’assegnazione del numero dei seggi alle singole
circoscrizioni elettorali è effettuata ai sensi del terzo comma
dell’articolo 56 della Costituzione, sulla base dei dati ufficiali
dell’ultimo censimento della popolazione, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, da emanare
contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica indica il numero
complessivo dei seggi assegnati alle singole circoscrizioni elettorali,
nonché il corrispondente numero di collegi uninominali e, per
differenza, il numero dei seggi da attribuire con scrutinio di
lista.»;
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c) nell'articolo 4, il
comma 2 è sostituito dal seguente:
IPOTESI A
«2. Ogni elettore dispone di un solo voto, valido sia per
l’elezione del candidato nel collegio uninominale sia per la scelta
della lista circoscrizionale ad esso collegata.»;
IPOTESI B
«2. Ogni elettore dispone di due voti: uno per l’elezione del
deputato che rappresenta il collegio, l’altro per una delle liste
concorrenti nella circoscrizione elettorale.»;
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d) nell'articolo 14, il
primo comma è sostituito dal seguente:
«I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare
candidature nei collegi uninominali e liste circoscrizionali di
candidati, nonché i singoli candidati indipendenti nei collegi
uninominali, depositano presso il Ministero dell’interno il
contrassegno col quale distinguere le candidature nei singoli collegi e
le liste medesime nelle singole circoscrizioni. Contestualmente al
deposito del contrassegno, i partiti o i gruppi politici organizzati
depositano il programma elettorale e indicano il nome e cognome della
persona da sottoporre, dopo l’esito delle votazioni, al Presidente
della Repubblica quale candidato alla carica di Presidente del
Consiglio dei ministri. Quando i partiti o i gruppi politici presentano
un programma comune e indicano un unico nome, ai sensi del precedente
periodo, le dichiarazioni devono essere reciproche e
conformi.»;
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e)
all'articolo 17, nel comma 1, il primo periodo è sostituito dal
seguente:
«All’atto del deposito del contrassegno presso il
Ministero dell’interno, i partiti o gruppi politici organizzati
presentano la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un
rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo
incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale
circoscrizionale, delle candidature, nei singoli collegi della
circoscrizione, della lista circoscrizionale e dei relativi
documenti.»; |
f)
all'articolo 18-bis:
1)
nel comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«Le candidature nei collegi uninominali e la lista
circoscrizionale ad esse collegata, contraddistinte dal medesimo
contrassegno, sono presentate congiuntamente all’Ufficio centrale
circoscrizionale, con unica dichiarazione sottoscritta da non meno di
2.000 e non oltre 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali della
circoscrizione. Non sono ammesse liste cui non siano collegati
candidati in almeno tre quarti dei collegi uninominali della
circoscrizione, con arrotondamento per difetto.»;
2)
il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Ciascun gruppo di candidati, costituito dalle
candidature nei
collegi uninominali e dalla lista circoscrizionale ad esse collegata,
non può, all’atto della presentazione, contenere un numero
complessivo di candidati dello stesso sesso in misura superiore ai due
terzi dei seggi assegnati alla circoscrizione. I nomi dei candidati
nelle liste sono elencati e contrassegnati con numeri arabi
progressivi, secondo l’ordine di precedenza, in modo che non vi siano
più di due candidati dello stesso sesso in successione
immediata.
3-bis. Ciascuna lista può contenere un numero
massimo di
candidati non superiore a un quarto dei seggi complessivamente
assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento per difetto.
3-ter. E’ ammessa la presentazione di candidature
indipendenti in
singoli collegi uninominali. In tal caso, la dichiarazione di
presentazione della candidatura, contraddistinta da specifico
contrassegno, deve essere sottoscritta da non meno di 2.000 e non oltre
3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.»; |
g) all'articolo 19, dopo
il primo periodo, è inserito il seguente:
«Art. 19. - 1. Nessuno può essere candidato in più
di un collegio uninominale né in più di una lista
circoscrizionale, con il medesimo contrassegno, pena la nullità
della sua elezione.»;
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h) all'articolo 58, nel
secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:
IPOTESI A
«L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto
tracciando sulla scheda con la matita un solo segno nel rettangolo che
contiene sia il nominativo del candidato prescelto per rappresentare il
collegio sia il contrassegno corrispondente alla lista circoscrizionale
prescelta.»;
IPOTESI B
«L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto
tracciando sulla scheda con la matita un segno nel rettangolo che
contiene il nominativo del candidato prescelto per rappresentare il
collegio, e un altro sul contrassegno corrispondente alla lista
circoscrizionale prescelta. Qualora l’elettore tracci un unico segno
sul contrassegno della lista, il voto si intende espresso anche per il
candidato individuale ad essa collegato per rappresentare il collegio.
Qualora l’elettore tracci un unico segno per il candidato nel collegio,
il voto si intende espresso anche per la lista con il medesimo
contrassegno.»;
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i) l'articolo 77 è
sostituito con il seguente:
«Art. 77. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le
operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga
opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina per ogni collegio la cifra individuale
assoluta di ciascun
candidato. Essa è data dalla somma dei voti ottenuti dal
candidato nelle singole sezioni del collegio;
2) proclama eletto, per ogni collegio, il candidato che ha
ottenuto la
più alta cifra individuale assoluta, in conformità ai
risultati accertati ai sensi del numero 1. In caso di parità,
prevale il candidato più anziano di età;
3) delle avvenute proclamazioni dà immediata
comunicazione
all’Ufficio centrale nazionale, specificando gli eventuali collegamenti
tra i candidati proclamati eletti e le liste circoscrizionali.»;
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l) l'articolo 83 è
sostituito dal seguente:
«1. L’Ufficio centrale nazionale, ricevute le comunicazioni da
tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo
ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna
lista. Tale
cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali
delle liste aventi il medesimo contrassegno;
2) individua, quindi, le liste che abbiano una cifra
elettorale
corrispondente a non meno del cinque per cento del totale nazionale dei
voti di lista validamente espressi ovvero che abbiano, in almeno cinque
circoscrizioni, una cifra elettorale circoscrizionale pari a non meno
del sette per cento dei voti validamente espressi in ciascuna di esse,
e le dichiara ammesse all’attribuzione dei seggi.»;
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m) l'articolo 84 è
sostituito dal seguente:
«Art. 84. - 1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, ricevuta
comunicazione delle liste ammesse all’attribuzione dei seggi, sottrae
preliminarmente dal numero totale dei seggi assegnati alla
circoscrizione elettorale un numero di seggi uguale al numero dei
candidati indipendenti o di candidati collegati a liste non ammesse che
abbiano ottenuto il maggior numero di voti in uno dei collegi della
circoscrizione. Procede poi al riparto dei seggi rimanenti tra le
liste, in proporzione delle rispettive cifre elettorali. A tal fine
opera nel modo seguente:
a)
divide ciascuna cifra elettorale di lista per successivi numeri
positivi interi, a partire dall’uno e fino a concorrenza del numero dei
deputati da eleggere;
b)
dispone i quozienti così ottenuti in una graduatoria generale
decrescente;
c)
calcola i seggi spettanti alle liste in corrispondenza ai quozienti
più alti; a parità di quoziente l’ultimo seggio è
assegnato alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale.
2.
L’Ufficio centrale circoscrizionale sottrae, dal numero dei seggi
calcolato per ciascuna lista ai sensi della lettera c) del comma 1, il
numero degli eletti con il medesimo contrassegno nei collegi
uninominali della circoscrizione, ottenendo così il numero dei
seggi residui spettante, nella circoscrizione, ai candidati compresi in
ciascuna lista.
3.
Se il numero dei seggi ottenuti nei collegi uninominali da candidati,
presentatisi con il medesimo contrassegno, eccede il numero complessivo
dei seggi spettanti alla lista collegata, l’Ufficio centrale
circoscrizionale ridetermina il numero dei seggi complessivamente
spettanti alle liste. A tal fine, sottrae, dalla graduatoria generale
decrescente dei quozienti precedentemente definita, gli ultimi
quozienti, in numero corrispondente ai seggi complessivamente
eccedenti, fatto salvo comunque il numero dei seggi attribuiti nei
collegi uninominali.
4.
L’Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti i candidati
compresi in ciascuna lista in corrispondenza del numero dei seggi
residui attribuiti, secondo l’ordine di presentazione. Qualora un
candidato sia già risultato eletto in un collegio uninominale,
l’Ufficio centrale circoscrizionale procede secondo l’ordine della
lista. La lista è ulteriormente integrata dai candidati, ad essa
collegati e non proclamati eletti nei collegi uninominali della
circoscrizione, secondo l’ordine delle cifre individuali relative,
espresse in percentuale del totale dei voti validi del rispettivo
collegio.
5.
Qualora a una lista spettino più seggi di quanti sono i
candidati del corrispondente gruppo, i posti eccedenti sono distribuiti
secondo l’ordine della graduatoria generale decrescente dei quozienti.
6.
Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale
circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà
immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati
nonché alle singole prefetture - uffici territoriali del
Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.»;
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n) all'articolo 86, i
commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
«Art. 86. - 1. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa,
anche sopravvenuta, è attribuito al candidato della lista
circoscrizionale che segue immediatamente l’ultimo eletto o, in
mancanza, al candidato individuato ai sensi dell'articolo 84, comma 4,
terzo periodo.».
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