Riforme istituzionali:
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11 marzo 2002
Al Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi (via E-mail e A/R)
per conoscenza:
al Presidente della Camera Pier Ferdinando Casini
al Presidente della Giunta delle elezioni Antonello Soro
alle forze politiche
ai mezzi di comunicazione
Egr. Presidente,
le scrivo per informarla che la Giunta delle elezioni della Camera
dei Deputati, nella seduta del 27
febbraio, ha deliberato l'archiviazione di tutti gli esposti riguardanti
la violazione della legge elettorale: tra questi, anche quello presentato
dal sottoscritto che denunziava l'uso illegittimo dei contrassegni elettorali
da parte dei candidati uninominali collegati ad una sola lista proporzionale.
Pur nella consapevolezza dell'insindacabilità delle decisioni
della Camera dei deputati (art. 66 Cost.), ritengo vi siano gli estremi
di un suo intervento al fine di richiamare la Camera dei Deputati circa
l'opportunità di assumere decisioni che, per quanto insindacabili
e prevalentemente dettate da esigenze politiche, non rappresentino anche
una palese violazione delle leggi vigenti. Un intervento, questo, che avrebbe
il pregio di restituire fiducia nelle istituzioni ai molti cittadini indignati
per come le norme di garanzia poste a tutela dell'indipendenza dei parlamentari
possano divenire, in ogni circostanza, strumenti finalizzati a garantire
privilegi ottocenteschi; ma soprattutto, al fine di evitare future infrazioni
della legge elettorale.
Relativamente alle ragioni dell'esposto-denunzia della violazione della
legge elettorale, c'è da segnalare la superficialità
con la quale l'Ufficio di presidenza della Giunta delle elezioni ha liquidato
l'intera questione.
Nella seduta del 27 febbraio non è infatti possibile rintracciare
un solo riferimento agli articoli di legge richiamati nell'esposto.
Non solo, le ragioni dell'esposto sono state brevemente riassunte dando
un'interpretazione a dir poco bizzarra della normativa elettorale vigente:
Giunta delle elezioni - seduta del 27
febbraio: "l'esposto sostiene che il candidato in un collegio
uninominale che si collega ad una sola lista presente anche nella quota
proporzionale dovrebbe essere contraddistinto sulla scheda elettorale dal
contrassegno di quella lista e non da altro contrassegno; ..."
Come si può facilmente vedere, c'è qualcosa che non va.
L'art. 18 comma 1 (T. U. delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957,
n 361 e successive modifiche) prevede il collegamento dei candidati
nei collegi uninominali a liste di cui all'art. 1 comma 4 (T. U. delle
Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche); per
la precisione, si tratta delle liste che partecipano all'assegnazione della
quota proporzionale.
E' quindi sin troppo evidente che i candidati uninominali non si collegano
a liste presenti ANCHE nella quota proporzionale (a meno di non
interpretare l'ANCHE come obbligo ad essere candidati a medesime liste
presenti in entrambe le quote, il che, paradossalmente, aprirebbe altri
e altrettanto gravi motivi di contenzioso), bensì debbono per forza
collegarsi facendo riferimento alle SOLE liste presenti nella quota
proporzionale.
La precisazione non è di poco conto.
Dall'obbligo del collegamento, infatti, discendono alcune conseguenze.
La prima, è che per aggirare le norme sullo scorporo sia la
CdL che l'Ulivo hanno dovuto far ricorso alle cosiddette liste civetta
(e su questo mi permetto di ricordare il suo inascoltato richiamo a non
farne uso).
La seconda, è che l'art. 18 comma 1 (T. U. delle Leggi Elettorali
D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche), in questo suo precisare
la natura dei collegamenti, è espressamente richiamato dall'art.
4 comma 2 (T. U. delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive
modifiche) là dove tratta dei diritti dell'elettore:
"Ogni elettore dispone di:
a) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere
su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati
da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1.
I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori
a cinque. ..."
In altre parole, l'art. 4 comma 2 richiama un articolo, ai fini della
determinazione dei contrassegni che debbono essere presenti sulla scheda,
che fa riferimento ai collegamenti dei candidati alle liste che partecipano
alla quota proporzionale.
L'art. 18 comma 1, quindi, non è che nulla dice al riguardo
quando non fa esplicito riferimento ai contrassegni, bensì tace
là dove non c'è motivo di aggiungere altro.
Come e perché, infatti, un candidato dovrebbe presentarsi con
un simbolo diverso da quello dell'unica lista collegata?
Per nascondere qualcosa agli elettori? Per aggirare le norme sullo
scorporo?
Ma gli elettori, non hanno forse il diritto a non essere aggirati e
ad una scheda che faccia riferimento ai collegamenti indicati dall'art.
18 comma 1, come espressamente richiamato dall'art. 4 comma 2?
Altresì, a conferma di ciò, l'art. 18 comma 1 pone, COME
CASO SPECIFICO, l'ipotesi di un candidato collegato a più liste:
"Nell'ipotesi di collegamento con più liste,
il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno
o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda
elettorale"
Se 2+2 fa ancora quattro: ai soli candidati collegati con più
liste proporzionali è data la possibilità d'indicare il contrassegno
o i contrassegni.
Per gli altri nulla si dice, ma proprio per questo non possono esservi
dubbi riguardo ai criteri d'identificazione del contrassegno al quale il
candidato collegato ad un'unica lista dovrà fare CORRETTAMENTE
riferimento nell'atto materiale di presentazione della candidatura secondo
quanto richiesto dall'art. 18 comma 2.
Come già accennato, riguardo ai punti sollevati la Giunta delle
elezioni non si è minimamente pronunziata.
L'intera questione è stata liquidata facendo riferimento al
solo comma 2 dell'art. 18 riguardante le questioni procedurali.
Giunta delle elezioni - seduta del 27
febbraio:
"rilevato poi che l'articolo 18, comma 2, del testo
unico n. 361 del 1957 stabilisce che in sede di presentazione delle candidature
per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati, oltre
ai dati anagrafici e al collegio uninominale per il quale viene presentato,
il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero
dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista
o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo
77, comma 1, n. 2, del medesimo testo unico; pertanto, la legge espressamente
prevede la distinzione tra contrassegno e lista collegata, il che
non configura un obbligo - pur senza escluderlo - di identità
del contrassegno indicato sulla scheda con il contrassegno della lista
collegata; del resto, la natura stessa del sistema elettorale per la
Camera dei deputati, prevedendo due schede di voto, una per la parte uninominale,
una per la parte proporzionale, già di per sé implica la
disgiunzione dei contrassegni; ..."
In altre parole, per la Giunta delle elezioni è sufficiente far
riferimento alla sola parte relativa agli obblighi formali per risalire
al dettato sostanziale della legge.
E l'art. 4 comma 2, che tratta del diritto degli elettori? E l'art.
18 comma 1, espressamente richiamato?
Via, possiamo pure cancellarli e/o non considerarli.
La Giunta delle elezioni dà un'interpretazione per la quale
l'art. 18 comma 2 non è da considerare una parte della legge che
interagisce con tutto il resto, bensì la legge stessa: tutto ciò
che l'art. 18 comma 2 non approfondisce, perché già dettagliatamente
definito in altri articoli, non esiste e basta!
Se nel definire ciò che i candidati debbono indicare all'atto
della presentazione della domanda non c'è un chiaro riferimento
all'impossibilità, per gli stessi, di utilizzare il contrassegno
che vogliono, ciò altro non può significare, nonostante quanto
scritto in altre parti della legge, che i candidati sono liberi di scegliere
il contrassegno che vogliono.
Concludo, Presidente, esprimendo la speranza di un suo interessamento.
Certamente le prerogative concesse al Parlamento dall'art. 66 Cost.
sono tali da permettere ai parlamentari di assumere decisioni che potrebbero
essere dettate più dall'opportunità politica che dall'esigenza
del rispetto della legge, ma un suo intervento costringerebbe le forze
politiche ad assumersi la responsabilità politica, di fronte agli
elettori, per le violazioni compiute.
Ed è un suo chiaro diritto-dovere intervenire affinché
gli elettori possano avere tutti gli elementi per giudicare.
Altresì, si tratta d'impedire, sempre a tutela del diritto degli
elettori, che la medesima violazione possa essere nuovamente ed impunemente
compiuta.
Altre vie per ottenere questo risultato potrebbero essere possibili,
e in assenza di fatti nuovi verranno certamente perseguite, quali l'accertamento
delle possibili omissioni compiute prima dello svolgimento delle elezioni.
Ma certamente converrà anche lei sulla necessità, da
parte degli Organi istituzionali posti a garanzia dei principi e dei diritti
costituzionali, di fare da subito la propria parte.
Cordialmente
Franco Ragusa
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