Riforme istituzionali: 
     Iniziative contro la violazione della legge elettorale
Violazione della legge elettorale
sull’uso dei contrassegni
da parte dei candidati uninominali
collegati ad una sola lista
tra quelle presenti nella quota proporzionale
 
Archiviazione esposto per violazione dell'art 18 comma 1 (T. U. delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche) da parte della Giunta delle elezioni della Camera: Richiesta d'intervento al Presidente Ciampi ai sensi dell'art. 87 comma 2 Cost.

11 marzo 2002

Al Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi (via E-mail e A/R)
 
per conoscenza:
al Presidente della Camera Pier Ferdinando Casini
al Presidente della Giunta delle elezioni Antonello Soro
alle forze politiche
ai mezzi di comunicazione
 
 
Egr. Presidente,
le scrivo per informarla che la Giunta delle elezioni della Camera dei Deputati, nella seduta del 27 febbraio, ha deliberato l'archiviazione di tutti gli esposti riguardanti la violazione della legge elettorale: tra questi, anche quello presentato dal sottoscritto che denunziava l'uso illegittimo dei contrassegni elettorali da parte dei candidati uninominali collegati ad una sola lista proporzionale.
Pur nella consapevolezza dell'insindacabilità delle decisioni della Camera dei deputati (art. 66 Cost.), ritengo vi siano gli estremi di un suo intervento al fine di richiamare la Camera dei Deputati circa l'opportunità di assumere decisioni che, per quanto insindacabili e prevalentemente dettate da esigenze politiche, non rappresentino anche una palese violazione delle leggi vigenti. Un intervento, questo, che avrebbe il pregio di restituire fiducia nelle istituzioni ai molti cittadini indignati per come le norme di garanzia poste a tutela dell'indipendenza dei parlamentari possano divenire, in ogni circostanza, strumenti finalizzati a garantire privilegi ottocenteschi; ma soprattutto, al fine di evitare future infrazioni della legge elettorale.

Relativamente alle ragioni dell'esposto-denunzia della violazione della legge elettorale,  c'è da segnalare la superficialità con la quale l'Ufficio di presidenza della Giunta delle elezioni ha liquidato l'intera questione.
Nella seduta del 27 febbraio non è infatti possibile rintracciare un solo riferimento agli articoli di legge richiamati nell'esposto.
Non solo, le ragioni dell'esposto sono state brevemente riassunte dando un'interpretazione a dir poco bizzarra della normativa elettorale vigente:
 
Giunta delle elezioni - seduta del 27 febbraio: "l'esposto sostiene che il candidato in un collegio uninominale che si collega ad una sola lista presente anche nella quota proporzionale dovrebbe essere contraddistinto sulla scheda elettorale dal contrassegno di quella lista e non da altro contrassegno; ..."

Come si può facilmente vedere, c'è qualcosa che non va.
L'art. 18 comma 1 (T. U. delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche) prevede il collegamento dei candidati  nei collegi uninominali a liste di cui all'art. 1 comma 4 (T. U. delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche); per la precisione, si tratta delle liste che partecipano all'assegnazione della quota proporzionale.
E' quindi sin troppo evidente che i candidati uninominali non si collegano a liste presenti ANCHE nella quota proporzionale (a meno di non interpretare l'ANCHE come obbligo ad essere candidati a medesime liste presenti in entrambe le quote, il che, paradossalmente, aprirebbe altri e altrettanto gravi motivi di contenzioso), bensì debbono per forza collegarsi facendo riferimento alle SOLE liste presenti nella quota proporzionale.
La precisazione non è di poco conto.
Dall'obbligo del collegamento, infatti, discendono alcune conseguenze.
La prima, è che per aggirare le norme sullo scorporo sia la CdL che l'Ulivo hanno dovuto far ricorso alle cosiddette liste civetta (e su questo mi permetto di ricordare il suo inascoltato richiamo a non farne uso).
La seconda, è che l'art. 18 comma 1 (T. U. delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche), in questo suo precisare la natura dei collegamenti, è espressamente richiamato dall'art. 4 comma 2 (T. U. delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche) là dove tratta dei diritti dell'elettore:
"Ogni elettore dispone di:
            a) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque. ..."

In altre parole, l'art. 4 comma 2 richiama un articolo, ai fini della determinazione dei contrassegni che debbono essere presenti sulla scheda, che fa riferimento ai collegamenti dei candidati alle liste che partecipano alla quota proporzionale.
L'art. 18 comma 1, quindi, non è che nulla dice al riguardo quando non fa esplicito riferimento ai contrassegni, bensì tace là dove non c'è motivo di aggiungere altro.
Come e perché, infatti, un candidato dovrebbe presentarsi con un simbolo diverso da quello dell'unica lista collegata?
Per nascondere qualcosa agli elettori? Per aggirare le norme sullo scorporo?
Ma gli elettori, non hanno forse il diritto a non essere aggirati e ad una scheda che faccia riferimento ai collegamenti indicati dall'art. 18 comma 1, come espressamente richiamato dall'art. 4 comma 2?
Altresì, a conferma di ciò, l'art. 18 comma 1 pone, COME CASO SPECIFICO, l'ipotesi di un candidato collegato a più liste:
   "Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale"

Se 2+2 fa ancora quattro: ai soli candidati collegati con più liste proporzionali è data la possibilità d'indicare il contrassegno o i contrassegni.
Per gli altri nulla si dice, ma proprio per questo non possono esservi dubbi riguardo ai criteri d'identificazione del contrassegno al quale il candidato collegato ad un'unica lista dovrà fare CORRETTAMENTE riferimento nell'atto materiale di presentazione della candidatura secondo quanto richiesto dall'art. 18 comma 2.

Come già accennato, riguardo ai punti sollevati la Giunta delle elezioni non si è minimamente pronunziata.
L'intera questione è stata liquidata facendo riferimento al solo comma 2 dell'art. 18 riguardante le questioni procedurali.

Giunta delle elezioni - seduta del 27 febbraio:
   "rilevato poi che l'articolo 18, comma 2, del testo unico n. 361 del 1957 stabilisce che in sede di presentazione delle candidature per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati, oltre ai dati anagrafici e al collegio uninominale per il quale viene presentato, il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, n. 2, del medesimo testo unico; pertanto, la legge espressamente prevede la distinzione tra contrassegno e lista collegata, il che non configura un obbligo - pur senza escluderlo - di identità del contrassegno indicato sulla scheda con il contrassegno della lista collegata; del resto, la natura stessa del sistema elettorale per la Camera dei deputati, prevedendo due schede di voto, una per la parte uninominale, una per la parte proporzionale, già di per sé implica la disgiunzione dei contrassegni; ..."

In altre parole, per la Giunta delle elezioni è sufficiente far riferimento alla sola parte relativa agli obblighi formali per risalire al dettato sostanziale della legge.
E l'art. 4 comma 2, che tratta del diritto degli elettori? E l'art. 18 comma 1, espressamente richiamato?
Via, possiamo pure cancellarli e/o non considerarli.
La Giunta delle elezioni dà un'interpretazione per la quale l'art. 18 comma 2 non è da considerare una parte della legge che interagisce con tutto il resto, bensì la legge stessa: tutto ciò che l'art. 18 comma 2 non approfondisce, perché già dettagliatamente definito in altri articoli, non esiste e basta!
Se nel definire ciò che i candidati debbono indicare all'atto della presentazione della domanda non c'è un chiaro riferimento all'impossibilità, per gli stessi, di utilizzare il contrassegno che vogliono, ciò altro non può significare, nonostante quanto scritto in altre parti della legge, che i candidati sono liberi di scegliere il contrassegno che vogliono.
 
Concludo, Presidente, esprimendo la speranza di un suo interessamento.
Certamente le prerogative concesse al Parlamento dall'art. 66 Cost. sono tali da permettere ai parlamentari di assumere decisioni che potrebbero essere dettate più dall'opportunità politica che dall'esigenza del rispetto della legge, ma un suo intervento costringerebbe le forze politiche ad assumersi la responsabilità politica, di fronte agli elettori, per le violazioni compiute.
Ed è un suo chiaro diritto-dovere intervenire affinché gli elettori possano avere tutti gli elementi per giudicare.
Altresì, si tratta d'impedire, sempre a tutela del diritto degli elettori, che la medesima violazione possa essere nuovamente ed impunemente compiuta.
Altre vie per ottenere questo risultato potrebbero essere possibili, e in assenza di fatti nuovi verranno certamente perseguite, quali l'accertamento delle possibili omissioni compiute prima dello svolgimento delle elezioni.
Ma certamente converrà anche lei sulla necessità, da parte degli Organi istituzionali posti a garanzia dei principi e dei diritti costituzionali, di fare da subito la propria parte.

Cordialmente

Franco Ragusa
 



Risposta Uffici Presidenza della Repubblica
 
 
 
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