Riforme Istituzionali
   

 
Disegno di legge del Governo Berlusconi (dicembre 2001): la devolution già devoluta
 
17 dicembre 2001 -  Franco Ragusa
 
Consiglio dei Ministri - Disegno di Legge Costituzionale 
 
Articolo. 1 

Dopo il quarto comma dell’art. 117 della Costituzione è inserito il seguente: 

 "Nel rispetto dei diritti e dei doveri sanciti dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali, ciascuna Regione può attivare, con  propria legge, la propria competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie: 
     a) assistenza e organizzazione sanitaria; 
     b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione; 
     c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione; 
     d) polizia locale."

 
L'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del disegno di modifica costituzionale dell'art. 117 sopra evidenziato, impone un esame della questione che non si fermi alla mera valutazione delle posizioni di schieramento.
Se dipendesse da queste, infatti, ancora una volta, dovremmo limitarci a decidere a scatola chiusa. Così è stato per la precedente modifica del Titolo V, definitivamente approvata con il referendum-fantasma del 7 ottobre; così rischia di avvenire per le modifiche ora proposte dal Governo Berlusconi.
L'esigenza politica del Ministro Bossi di apparire, ai sostenitori della Lega, come il motore ed il salvatore del processo di "divisione" del nostro Paese (il federalismo è infatti un processo inverso: unisce chi è diviso), per quanto esasperata, non poteva e non ha potuto in alcun modo innescare, esclusa la fumosa questione della polizia locale, innovativi scenari costituzionali. Che possa piacere o no al Ministro Bossi, le modifiche volute dall'Ulivo già rappresentano un salto nel buio; e dopo questo buio... non si capisce bene cos'altro si potrebbe chiedere ai cittadini italiani, sempre che abbia ancora un senso parlare di cittadini italiani.
Nella sostanza, il nuovo progetto di modifica costituzionale prevede di devolvere materie già devolute.
Con il federalismo competitivo voluto dall'Ulivo e fintamente contrastato dalla CdL, sia la sanità che la scuola appartengono alla sfera delle materie definite, senza alcuna analogia sostanziale con il sistema tedesco, di "legislazione concorrente". E come ben sanno tutti coloro che hanno fatto lo sforzo di leggere l'art. 117: "Nelle le materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato".
Ci troviamo di fronte, quindi, ad un sistema di competenze legislative definite e differenziate, ben diverso, appunto, dal sistema di legislazione concorrente di tipo tedesco.
Un sistema, quello italiano, per il quale il Presidente della Regione Lazio Storace può ben dire, ad esempio, che la modifica dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori è questione che riguarda le Regioni; e vista la motivazione della sentenza di ammissibilità del  referendum che chiedeva l'abrogazione dell'art. 18, l'esito dell'eventuale conflitto di attribuzione sulla questione è a dir poco scontato.
E che le Regioni ritengano scontato, in via generale, l'esito a loro favorevole per tutti questi tipi di conflitti di fronte alla Consulta, è ben evidenziato dal documento di valutazione elaborato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome:
"Lo Stato nelle materie di legislazione concorrente deve limitarsi all’emanazione di disposizioni legislative di principio e non può emanare alcuna disposizione diversa da quelle di principio; la norma costituzionale è, sul punto, chiarissima, dando vita ad una vera e propria separazione di competenza fra Regioni e Stato: la potestà legislativa di regolazione anche in tali materie spetta alle Regioni, spettando allo Stato esclusivamente la determinazione dei relativi principi fondamentali".
 
Per quale motivo, allora, di fronte ad un sistema di competenze legislative differenziate, con allo Stato la residua determinazione dei principi fondamentali, per la realizzazione dei quali potrebbero essere adottate, da Regione a Regione, le soluzioni più diverse, infervorarsi tanto per formalmente ottenere, o formalmente rifiutare, ciò che già è nei fatti?
Come e perché il non poter decidere nulla di più su scuola e sanità, visti tra l'altro i vincoli costituzionali posti dalla prima parte della Costituzione, potrebbe costituire più federalismo?
E come e perché soltanto ora, dalle parti dell'Ulivo, ci si accorge del pericolo di un paese che potrebbe dividersi su questioni fondamentali come la sanità e la scuola? Senza il progetto di riforma di Bossi, il problema dei venti sistemi sanitari diversi potrebbe forse non porsi?
Il problema di venti legislazioni diverse su questioni fondamentali si pone già da ora, ed è per l'appunto determinato dal pessimo principio di legislazione concorrente realizzato che, di fatto, attribuisce carta bianca alle Regioni una volta stabiliti i principi fondamentali. Attività legislativa di determinazione dei principi fondamentali che, appare evidente a tutti, in modo particolare ai Presidenti di Regione, non potrebbe spingersi sino al punto di definire anche i modi di realizzazione dei principi fondamentali stabiliti.
 
Diversamente dalle questioni sinora trattate, l'attribuzione alle Regioni della competenza legislativa esclusiva in ordine alla polizia locale potrebbe nascondere non poche sorprese.
Risulta difficile immaginare tanto impegno per realizzare venti nuovi corpi di polizia, ognuno con le proprie regole, al solo scopo di avere il poliziotto di quartiere.
Piuttosto, l'istituzione della polizia locale, magari anche a seguito di referendum confermativo e, quindi, forti del consenso popolare, potrebbe servire come trampolino di lancio per iniziative di revisione dell'ordinamento giudiziario.
Ancora una volta, dietro al tanto fervore federalista potrebbe nascondersi la volontà di aggirare ostacoli che con le questioni federali hanno ben poco a che vedere.
 



 
Indice "Normativa di riferimento" 



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