Gli interventi di "Riforme istituzionali"

N° 69 - 15/01/97
Francesco Paolo Forti

Procedure di modifica costituzionale

... accludo quella parte del testo svizzero del progetto di Cost. che e' previsto entri in vigore nel 1999.
In Svizzera il referendun costituzionale e' obbligatorio, per cui sara' il popolo a dire la parola finale.
Il testo attuale non e' molto dissimile da questo.

Il testo completo del progetto e' alla pagina: http://www.admin.ch/bj/bve96/bve95/_ita.html

mentre il testo ora in vigore e' indicizzato alla pagina: http://www.admin.ch/ch/i/rs/101/index.html

Ciao, Francesco

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Titolo sesto: Revisione della Costituzione federale e disposizioni finali

Capitolo 1: Revisione

Art. 167 Principio

- 1 La presente Costituzione puo' essere riveduta in ogni tempo, interamente o parzialmente.

- 2 Salvo diversa disposizione della presente Costituzione e della legislazione emanata in virtu' di essa, la revisione avviene in via legislativa.

Art. 168 Revisione totale

- 1 La revisione totale della presente Costituzione puo' essere proposta da 100 000 aventi diritto di voto oppure decisa dall'Assemblea federale o da una delle due Camere.

- 2 La questione se si debba procedere alla revisione totale e' sottoposta al voto del Popolo se l'iniziativa e' stata presa dal Popolo o se non vi e' unanimita' di vedute tra le due Camere.

- 3 Se il Popolo si pronuncia per la revisione totale, si procede alla rielezione delle due Camere.

Art. 169 Revisione parziale

- 1 La revisione parziale della presente Costituzione puo' essere chiesta da 100 000 aventi diritto di voto o decisa dall'Assemblea federale.

- 2 L'iniziativa popolare per la revisione parziale deve rispettare l'unita' della forma.

- 3 Ogni revisione parziale della presente Costituzione deve rispettare l'unita' della materia e osservare le disposizioni cogenti del diritto internazionale. L'unita' della materia e' rispettata se tra le singole parti dell'atto normativo proposto vi e' un nesso materiale.

- 4 La revisione parziale puo' comprendere anche piu' norme.

Art. 170 Entrata in vigore

- La Costituzione federale interamente o parzialmente riveduta entra in vigore accettata che sia dal Popolo e dai Cantoni.

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