Riforme istituzionali:
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Anche i più sprovveduti in materia possono immediatamente rendersi
conto che c'è qualcosa che non va.
All'art. 18 comma 1, infatti, la legge prevede il collegamento dei
candidati nei collegi uninominali a liste di cui all'art. 1 comma
4; per la precisione, si tratta delle liste che partecipano al riparto
proporzionale.
In altre parole, i candidati uninominali non si collegano a liste presenti
ANCHE nella quota proporzionale, bensì debbono per forza
collegarsi facendo riferimento alle SOLE liste presenti nella quota
proporzionale.
La precisazione non è di poco conto.
Esclusa infatti la casualità del collegamento, ne discendono
alcune conseguenze.
La prima, è che per aggirare le norme sullo scorporo sia la
CdL che l'Ulivo hanno dovuto far ricorso alle cosiddette liste civetta.
La seconda, è che l'art. 18 comma 1, in questo suo precisare
la natura dei collegamenti, è espressamente richiamato dall'art.
4 comma 2 là dove tratta dei diritti dell'elettore:
"Ogni elettore dispone di:
a) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere
su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati
da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1.
I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori
a cinque. ..."
Cosa dice, quindi, al riguardo, l'art. 18 comma 1?
Nulla, per il semplice motivo che non vi è nulla da aggiungere
all'"ovvio".
Come e perché, infatti, un candidato dovrebbe presentarsi con
un simbolo diverso da quello dell'unica lista collegata?
Per nascondere qualcosa agli elettori?
Ma questi, non hanno forse il diritto ad una scheda che faccia riferimento
ai collegamenti indicati dall'art. 18 comma 1, come espressamente richiamato
dall'art. 4 comma 2?
Altresì, a conferma di ciò, l'art. 18 comma 1 pone, come
caso specifico, l'ipotesi di un candidato collegato a più liste:
"Nell'ipotesi di collegamento con più liste,
il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno
o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda
elettorale"
Se 2+2 fa ancora quattro: ai soli candidati collegati con più
liste proporzionali è data la possibilità d'indicare il contrassegno
o i contrassegni.
Per gli altri nulla si dice, ed è quindi sottinteso che il collegamento
all'unica lista debba essere considerato il criterio d'identificazione
del contrassegno.
Sin qui le considerazioni di diritto che l'Ufficio di Presidenza della
Giunta delle elezioni si è ben guardato dal discutere.
Senza, quindi, aver dato risposta a questi rilievi, la questione è
stata liquidata facendo riferimento ad articoli riguardanti questioni procedurali.
Cosa si può desumere, infatti, dalla lettura del comma 2 dell'art.
18?
Giunta delle elezioni - seduta del 27
febbraio:
"rilevato poi che l'articolo 18, comma 2, del testo
unico n. 361 del 1957 stabilisce che in sede di presentazione delle candidature
per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati, oltre
ai dati anagrafici e al collegio uninominale per il quale viene presentato,
il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero
dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista
o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo
77, comma 1, n. 2, del medesimo testo unico; pertanto, la legge espressamente
prevede la distinzione tra contrassegno e lista collegata, il che
non configura un obbligo - pur senza escluderlo - di identità
del contrassegno indicato sulla scheda con il contrassegno della lista
collegata; del resto, la natura stessa del sistema elettorale per la
Camera dei deputati, prevedendo due schede di voto, una per la parte uninominale,
una per la parte proporzionale, già di per sé implica la
disgiunzione dei contrassegni; ..."
In altre parole, è soltanto nella parte relativa agli obblighi
formali che per la giunta delle elezioni è possibile risalire al
dettato sostanziale della legge.
E l'art. 4 comma 2? E l'art. 18 comma 1?
Via, possiamo pure cancellarli e/o non considerarli.
L'art. 18 comma 2 vale molto più di quanto sembri: non soltanto
stabilisce che per presentare una candidatura si deve compilare una domanda
per intero, indicando tutto quanto c'è da indicare (né più
e né meno di come si dovrebbe fare per poter partecipare ad un concorso).
L'art. 18 comma 2 stabilisce pure, nei modi sommari con i quali elenca
ciò che i candidati debbono indicare nella presentazione delle candidature,
che l'art. 4 comma 2 e l'art. 18 comma 1 possono essere considerati abrogati.
Secondo la giunta delle elezioni, per far sì che l'esposto fosse
fondato, l'articolo in questione avrebbe dovuto essere così formulato:
In neretto le parti non presenti nella legge
Art. 18
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Ma le parti in neretto, non presenti, come e perché non dovrebbero essere considerate come sottintese, ben presenti, alla luce di quanto espressamente richiamato da altre parti della medesima legge?
Questa è la domanda alla quale la Giunta delle elezioni non ha
risposto; e questa sarà la domanda che verrà posta nelle
dovute sedi al fine d'indagare sulle eventuali omissioni compiute da chi
aveva il dovere di far rispettare la legge prima dello svolgimento delle
elezioni.
Tutto ciò rafforzati nella convinzione di essere nel giusto
vista la superficialità (volutà?) con la quale la Giunta
delle elezioni ha liquidato la questione.
Del resto: chi controlla se stesso, può decidere contro i propri
interessi?
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